CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro ascritti nella veste di amministratori di diritto e di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 7 giugno 2010; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce "erronea valutazione e mancata assunzione di elementi probatori" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. è inammissibile in quanto: - il vizio denunciato (art. 606 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.) attiene alla mancata assunzione di prova decisiva; - i ricorrenti non indicano in maniera quali specifici mezzi di prova, che hanno chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né illustrano donde riposi il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, i ricorrenti prospettano una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec