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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15694/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 03/04/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di ricettazione in concorso (essendo stata ritenuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità).

Secondo il capo d'imputazione, il predetto reato era stato contestato alla Avengna «poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le quali si procede separatamente, al fine di trarne un ingiusto profitto ricevevano, da persona allo stato ignota, 30 biglietti della lotteria istantanea Gratta e Vinci denominata "Portafortuna" con codice 1305 e numero seriale 1268766, con la consapevolezza della provenienza illecita dei biglietti medesimi essendo stati oggetto di furto verificatosi in data 24 aprile 2013 presso la tabaccheria gestita da [OSCURATO:PERSONA], e sita in via Madia n. 100. [OSCURATO:PERSONA] P.G. accertato il 30 aprile 2013».

La Corte d'appello di Messina perveniva all'affermazione di responsabilità dell'imputata a titolo di concorso nel contestato reato di ricettazione per avere la stessa «agevolato la commissione del reato materialmente posto in essere da altri», fornendo «un contributo morale», sulla base delle circostanze che, secondo quanto era stato riferito da [OSCURATO:PERSONA] (che era stata sentita con l'assistenza di un difensore): l'autovettura con la quale la stessa Accetta e [OSCURATO:PERSONA] si erano recate, sei giorni dopo il furto dei biglietti della menzionata lotteria (e, quindi, il 30 aprile 2013), presso un'altra ricevitoria a cambiare i medesimi biglietti era di proprietà della Avengna ed era stata dalla stessa condotta; l'Avengna sapeva che lei (cioè l'Accetta) e la Pricop stavano andando a cambiare i biglietti (in questa come in altre occasioni in cui si erano recate presso altre ricevitorie per lo stesso motivo), e, secondo la Corte d'appello di Messina, sarebbe stato «assai improbabile che, in quel contesto o precedentemente, non si sia parlato del fatto che i biglietti erano rubati (o che non sia almeno venuto il sospetto che lo fossero)».

Pertanto, ad avviso dei Giudici messinesi, sussisterebbero, in capo alla Avengna, gli elementi del reato di ricettazione: quello materiale, «essendo indubbio che l'imputata riceveva, unitamente alle complici, i "Gratta e Vinci" provento di furto»; quello soggettivo, «per avere avuto la stessa cognizione della provenienza delittuosa dei biglietti (o almeno, per essersi rappresentata tale loro illecita provenienza, non foss'altro per il numero elevato di biglietti in possesso della Pricop) e ricorrendo altresì il dolo specifico consistente nel fine di trarne profitto, avendo l'Avengna certamente agito con il fine di trarre dalla rivendita di questi biglietti un profitto».

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione a lei attribuito.

Dopo avere rappresentato che «dalle risultanze probatorie non emerge la prova certa in merito all'auto utilizzata per recarsi in ricevitoria né sulla circostanza che fosse proprio la Avengna alla guida della vettura», la ricorrente lamenta comunque la carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che, posto che questa si fonda su quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]: relativamente all'elemento materiale del reato, la Accetta aveva dichiarato soltanto che la Avengna aveva accompagnato lei e la Pricop alla ricevitoria; relativamente all'elemento psicologico del reato, la Accetta aveva dichiarato che la Avengna non era al corrente della provenienza delittuosa dei biglietti. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

2. La Corte d'appello di Messina ha ritenuto la sussistenza, in capo all'Avengna, dell'elemento materiale del delitto di ricettazione dei biglietti della lotteria di provenienza furtiva sulla base dell'elemento di fatto, riferito da [OSCURATO:PERSONA], che la Avengna aveva accompagnato, con la propria autovettura, da lei condotta, la stessa Accetta e la Pricop alla ricevitoria dove queste ultime due donne erano poi entrate per cambiare i menzionati biglietti, i quali, sempre secondo la Accetta, erano stati a lei dati dalla Pricop.

Pertanto, posto che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsiasi modo, del possesso della cosa proveniente da delitto, dagli stessi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata risulta che ad avere il possesso dei biglietti di provenienza furtiva erano la Pricop e, eventualmente, la Accetta (le quali li avevano, perciò, ricevuti, così commettendo il reato di ricettazione degli stessi biglietti).

Tale requisito del possesso dei biglietti non può invece essere probatoriamente desunto dal mero fatto - contestato alla Avengna - di accompagnare, con la propria autovettura, le predette due donne (la Pricop e la Accetta), atteso che un tale "accompagnamento" non costituisce certamente un indizio univoco del fatto che il soggetto proprietario dell'automobile e alla guida della stessa avesse conseguito il possesso dei biglietti.

3. Sotto un altro, pure rilevante, profilo, si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il reato di ricettazione ha natura istantanea, con la conseguenza che non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica successiva a una ricettazione già consumata da altri (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684- 01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01).

Pertanto, diversamente da quanto sembrgretbe ritenere la Corte d'appello di Messina («ha fornito un contributo morale»), non è ipotizzabile un concorso morale della Avengna nella ricettazione consumata dalla Pricop e, eventualmente, dalla Accetta.

4. Da quanto si è argomentato discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per non avere l'imputata commesso il fatto, atteso che, come si è detto, il mero "accompagnamento" delle due donne (la Pricop e la Accetta) che avevano il possesso dei biglietti di provenienza furtiva non consente di ritenere che anche la ricorrente ne avesse conseguito il possesso, ciò che costituisce requisito materiale della ricettazione, e che non è possibile ipotizzare un concorso morale della stessa ricorrente per adesione psicologica successiva alla ricettazione già consumata da altri.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 03/04/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di ricettazione in concorso (essendo stata ritenuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità). Secondo il capo d'imputazione, il predetto reato era stato contestato alla Avengna «poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le quali si procede separatamente, al fine di trarne un ingiusto profitto ricevevano, da persona allo stato ignota, 30 biglietti della lotteria istantanea Gratta e Vinci denominata "Portafortuna" con codice 1305 e numero seriale 1268766, con la consapevolezza della provenienza illecita dei biglietti medesimi essendo stati oggetto di furto verificatosi in data 24 aprile 2013 presso la tabaccheria gestita da [OSCURATO:PERSONA], e sita in via Madia n. 100. [OSCURATO:PERSONA] P.G. accertato il 30 aprile 2013». La Corte d'appello di Messina perveniva all'affermazione di responsabilità dell'imputata a titolo di concorso nel contestato reato di ricettazione per avere la stessa «agevolato la commissione del reato materialmente posto in essere da altri», fornendo «un contributo morale», sulla base delle circostanze che, secondo quanto era stato riferito da [OSCURATO:PERSONA] (che era stata sentita con l'assistenza di un difensore): l'autovettura con la quale la stessa Accetta e [OSCURATO:PERSONA] si erano recate, sei giorni dopo il furto dei biglietti della menzionata lotteria (e, quindi, il 30 aprile 2013), presso un'altra ricevitoria a cambiare i medesimi biglietti era di proprietà della Avengna ed era stata dalla stessa condotta; l'Avengna sapeva che lei (cioè l'Accetta) e la Pricop stavano andando a cambiare i biglietti (in questa come in altre occasioni in cui si erano recate presso altre ricevitorie per lo stesso motivo), e, secondo la Corte d'appello di Messina, sarebbe stato «assai improbabile che, in quel contesto o precedentemente, non si sia parlato del fatto che i biglietti erano rubati (o che non sia almeno venuto il sospetto che lo fossero)». Pertanto, ad avviso dei Giudici messinesi, sussisterebbero, in capo alla Avengna, gli elementi del reato di ricettazione: quello materiale, «essendo indubbio che l'imputata riceveva, unitamente alle complici, i "Gratta e Vinci" provento di furto»; quello soggettivo, «per avere avuto la stessa cognizione della provenienza delittuosa dei biglietti (o almeno, per essersi rappresentata tale loro illecita provenienza, non foss'altro per il numero elevato di biglietti in possesso della Pricop) e ricorrendo altresì il dolo specifico consistente nel fine di trarne profitto, avendo l'Avengna certamente agito con il fine di trarre dalla rivendita di questi biglietti un profitto». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione a lei attribuito. Dopo avere rappresentato che «dalle risultanze probatorie non emerge la prova certa in merito all'auto utilizzata per recarsi in ricevitoria né sulla circostanza che fosse proprio la Avengna alla guida della vettura», la ricorrente lamenta comunque la carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che, posto che questa si fonda su quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]: relativamente all'elemento materiale del reato, la Accetta aveva dichiarato soltanto che la Avengna aveva accompagnato lei e la Pricop alla ricevitoria; relativamente all'elemento psicologico del reato, la Accetta aveva dichiarato che la Avengna non era al corrente della provenienza delittuosa dei biglietti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. 2. La Corte d'appello di Messina ha ritenuto la sussistenza, in capo all'Avengna, dell'elemento materiale del delitto di ricettazione dei biglietti della lotteria di provenienza furtiva sulla base dell'elemento di fatto, riferito da [OSCURATO:PERSONA], che la Avengna aveva accompagnato, con la propria autovettura, da lei condotta, la stessa Accetta e la Pricop alla ricevitoria dove queste ultime due donne erano poi entrate per cambiare i menzionati biglietti, i quali, sempre secondo la Accetta, erano stati a lei dati dalla Pricop. Pertanto, posto che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsiasi modo, del possesso della cosa proveniente da delitto, dagli stessi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata risulta che ad avere il possesso dei biglietti di provenienza furtiva erano la Pricop e, eventualmente, la Accetta (le quali li avevano, perciò, ricevuti, così commettendo il reato di ricettazione degli stessi biglietti). Tale requisito del possesso dei biglietti non può invece essere probatoriamente desunto dal mero fatto - contestato alla Avengna - di accompagnare, con la propria autovettura, le predette due donne (la Pricop e la Accetta), atteso che un tale "accompagnamento" non costituisce certamente un indizio univoco del fatto che il soggetto proprietario dell'automobile e alla guida della stessa avesse conseguito il possesso dei biglietti. 3. Sotto un altro, pure rilevante, profilo, si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il reato di ricettazione ha natura istantanea, con la conseguenza che non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica successiva a una ricettazione già consumata da altri (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684- 01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01). Pertanto, diversamente da quanto sembrgretbe ritenere la Corte d'appello di Messina («ha fornito un contributo morale»), non è ipotizzabile un concorso morale della Avengna nella ricettazione consumata dalla Pricop e, eventualmente, dalla Accetta. 4. Da quanto si è argomentato discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per non avere l'imputata commesso il fatto, atteso che, come si è detto, il mero "accompagnamento" delle due donne (la Pricop e la Accetta) che avevano il possesso dei biglietti di provenienza furtiva non consente di ritenere che anche la ricorrente ne avesse conseguito il possesso, ciò che costituisce requisito materiale della ricettazione, e che non è possibile ipotizzare un concorso morale della stessa ricorrente per adesione psicologica successiva alla ricettazione già consumata da altri. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugna