CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatodigitale ex lege-ricorrente-controItaliana [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2371/2024depositata il 27/12/2024.Rilevato che è stata comunicata a mezzo posta elettronica certificata lasintetica proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. in data 18/11/2025;preso atto della mancata opposizione nei termini di cui alla norma appenarichiamata del codice di rito;rilevato che è stata depositata da parte del ricorrente rinuncia al ricorso indata 23/12/2025, dunque successivamente alla comunicazione dellaproposta di definizione del giudizio (18/11/2025), rinuncia che non mutal’esito di estinzione del giudizio;Numero registro generale 15152/2025Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 8126/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione in giudiziodegli intimati P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Antonietta Scrima