CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 47861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Ritenuto che con ordinanza depositata il giorno 23 dicembre 2021 il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza ex art. 666 cod. proc. pen. con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la revoca della sentenza n. 302 del 2009, emessa dal Tribunale di Frascati il 21 ottobre 2009, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e la revoca del conseguente ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri in data 4b settembre 2019; che avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, affidandolo a due motivi di impugnazione con cui eccepiva rispettivamente l'erronea applicazione della Legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla violazione dell'art. 8 CEDU; letta la memoria difensiva presentata dalla difesa della ricorrente. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che l'opposizione all'esecuzione è sviluppata dalla ricorrente con riferimento ad una pretesa tutela incondizionata, in ambito europeo, del diritto all'abitazione tale da escludere la legittimità dell'ordine di demolizione della prima casa che non trova riscontro nell'ordinamento; che il Tribunale di Velletri, per altro richiamandoli, correttamente ha fatto uso del principio formatosi in seno a questa Corte di legittimità secondo il quale in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 24882 del 26 aprile 2018); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022