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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04659/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13246/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 136 /2023, depositata il 27 aprile2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, depositata il 27 aprile 2023, di reiezione del suo appello per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di Sassari che la aveva condannata alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]:buoni postali fruttiferi-foglio informativo [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, a titolo dirisarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezzain relazione alla mancata indicazione della data di scadenza di un buono postale fruttifero sottoscritto e alla mancata consegna del relativo foglio informativo di cui al d.m. 18 dicembre 2000; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il diritto al rimborso delle somme di cui al buono postale, ma aveva accertato la violazione de i dedotti obblighi informativi, condannando la società al risarcimento del danno , costituito dalla perdita del capitale investito a seguito del compimento della prescrizione, a titolo di responsabilità precontrattuale; -ha, quindi, disatteso il gravame interposto e riten uto sussistente sia la contestata legittimazione passiva d e ll’appellante , sia la sua responsabilità per omessa informazione in ordine alla data di scadenza del titolo, non ritenendo dirimente, in senso contrario, la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] erano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1337 cod. civ. e d.m. 6 ottobre 2004, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il sottoscrittore non fosse a conoscenza della scadenza del titolo e non fosse stato reso edotto in sede di acquisto e, comunque, che sussistesse un obbligo di consegna del foglio informativo; -il motivo è fondato; - g iova rammentare che con il riordino della Cassa d epositi e p restiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi; -mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni,e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione; -in attuazione del menzionato art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario»(art. 2); -il d.m. 19 dicembre 2000 ha, inoltre, stabilito, all’art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione; - il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali; - infine , l’art. 8, prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositie prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta; -quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa d epositi e p restiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11); - in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi); - è stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma); -dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto.

Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l’applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile.

Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime; - i n secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello ius variandi, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro; -da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto.

Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale; - la sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento: ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene; il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori le condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella GazzettaUfficiale; - non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento; - o rbene, con riferimento al caso in esame, si osserva che, come evidenziato nella riferita ricostruzione del quadro normativo, la consegna del foglio contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento era prevista dall’art. 3, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, ma il successivo d.m. 6 ottobre 2004 si è limitato a stabilire che il collocatore mettesse a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma), nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore del documento medesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo comma); - pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenute nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, può ritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m. 6 ottobre 2004, avuto riguardo al fatto che quest’ultimo ha provveduto a una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile a quella precedente, ma con contenutodiverso ; -da ciò consegue che in relazione all’operazione in esame, conclusasi, secondo l’accertamento del giudice di merito, in data 27 novembre 2016– e, dunque, non più sotto la vigenza del d.m. 1 9 dicembre 2000 – non sussisteva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, nessuno obbligo di consegna del foglio informativo a carico della società ricorrente; - può, in ogni caso, osservarsi che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere –a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, per cui è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nesso causale tra essi – , come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra un ipotetico inadempimento dell’obbligo informativo e il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa; - e c iò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere o meno anche la durata del titolo – atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, exart. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di condanna originaria; -appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13246/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 136 /2023, depositata il 27 aprile2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, depositata il 27 aprile 2023, di reiezione del suo appello per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di Sassari che la aveva condannata alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]:buoni postali fruttiferi-foglio informativo [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, a titolo dirisarcimento del danno per violazione dei principi di buona fede e correttezzain relazione alla mancata indicazione della data di scadenza di un buono postale fruttifero sottoscritto e alla mancata consegna del relativo foglio informativo di cui al d.m. 18 dicembre 2000; - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il diritto al rimborso delle somme di cui al buono postale, ma aveva accertato la violazione de i dedotti obblighi informativi, condannando la società al risarcimento del danno , costituito dalla perdita del capitale investito a seguito del compimento della prescrizione, a titolo di responsabilità precontrattuale; -ha, quindi, disatteso il gravame interposto e riten uto sussistente sia la contestata legittimazione passiva d e ll’appellante , sia la sua responsabilità per omessa informazione in ordine alla data di scadenza del titolo, non ritenendo dirimente, in senso contrario, la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] erano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1337 cod. civ. e d.m. 6 ottobre 2004, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il sottoscrittore non fosse a conoscenza della scadenza del titolo e non fosse stato reso edotto in sede di acquisto e, comunque, che sussistesse un obbligo di consegna del foglio informativo; -il motivo è fondato; - g iova rammentare che con il riordino della Cassa d epositi e p restiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata la possibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi; -mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni,e riconosceva al governo il potere di variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 non si occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione; -in attuazione del menzionato art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a. con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario»(art. 2); -il d.m. 19 dicembre 2000 ha, inoltre, stabilito, all’art. 3, che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da un documento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione; - il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sono consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali; - infine , l’art. 8, prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva la facoltà della Cassa depositie prestiti di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta; -quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa d epositi e p restiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buoni fruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11); - in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi); - è stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che le comunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nella [OSCURATO:PERSONA], nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quarto comma); -dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto. Tali obblighi assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l’applicazione di previsioni normative e aventi una durata non trascurabile. Si tratta di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta –e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime; - i n secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un siffatto meccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello ius variandi, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così come integrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro; -da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto. Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale; - la sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento: ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro che regola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene; il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori le condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella GazzettaUfficiale; - non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata del titolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non sia a conoscenza di tale elemento; - o rbene, con riferimento al caso in esame, si osserva che, come evidenziato nella riferita ricostruzione del quadro normativo, la consegna del foglio contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento era prevista dall’art. 3, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, ma il successivo d.m. 6 ottobre 2004 si è limitato a stabilire che il collocatore mettesse a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma), nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore del documento medesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo comma); - pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenute nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, può ritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m. 6 ottobre 2004, avuto riguardo al fatto che quest’ultimo ha provveduto a una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile a quella precedente, ma con contenutodiverso ; -da ciò consegue che in relazione all’operazione in esame, conclusasi, secondo l’accertamento del giudice di merito, in data 27 novembre 2016– e, dunque, non più sotto la vigenza del d.m. 1 9 dicembre 2000 – non sussisteva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, nessuno obbligo di consegna del foglio informativo a carico della società ricorrente; - può, in ogni caso, osservarsi che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere –a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, per cui è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nesso causale tra essi – , come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra un ipotetico inadempimento dell’obbligo informativo e il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa; - e c iò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere o meno anche la durata del titolo – atteso che il d.m. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, exart. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di condanna originaria; -appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio avuto riguardo all’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso;
Sentenza Cassazione n. 04659/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris