CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32326/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoproposto da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore in via del Viminale n. 38 in Roma; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliataope legis; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, –intimata– Oggetto: deposito documenti nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 3566/14/2017, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19/06/2017; ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che: 1. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia relativa a IRPEF anno 2005, dolendosi della inesistenza della notifica e della prescrizione quinquennale del credito non essendo mai stato notificato l’avviso di accertamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inesistenza della notifica della cartella, ben potendo il concessionario procedere direttamente a mezzo posta, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la comunicazione della avvenuta consegna della raccomandata. Il giudice di primo grado riteneva, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte dell’eccezione da parte della ricorrente della mancata notifica dell’avviso di accertamento, l’ente impositore non aveva assunto alcuna posizione processuale; in assenza di dimostrazione dell’esistenza dell’atto prodromico, la cartella impugnata veniva dichiarata illegittima, assorbiti gli ulteriori profili relativi alla eccepita prescrizione. 3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data 30.06.2010 della quale assumeva di aver dato prova compiuta. La contribuente si costituiva in secondo grado ed eccepiva l’irregolarità dell’avviso di ricevimento, di cui non era stata provata la ricezione , e l’illegittimità, ai sensi dell’art 345 c.p.c., della produzione del documento in giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dell’Agenzia ritenendosussistente la prova della notifica dell’avviso di accertamento a m a ni della destinataria e tempestivo il deposito della relatadi notifica, ai sensi dell’art. 58, comma 2 , D. lgs. n. 546/1992 . 5. La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, punto 1, D.lgs. 546/1992, nonché la falsa applicazione dell’art. 58, punto 2, D.lgs. 546/1992, per omessa produzione del documento costituito dalla prova della notifica dell’avviso di accertamento, tardivamente prodotto/esibito soltanto nel corso del giudizio di appello all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo di ricorso, correlato al primo motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la contribuente deduce la violazione o la mancata applicazione dell’art. 34 D.lgs.546/1992, per aver la [OSCURATO:PERSONA] provveduto con immediatezza alla decisione della causa, nonostante la prospettata querela di falso avverso la ricevuta postale esibita dall’Agenzia delle Entrate. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., lacontribuente deduce la violazione o la mancata applicazionedell’art. 53 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per l a mancata indicazione dettagliata di tutte le parti del giudizio nell’atto di appello. 2. In relazione ai sopraindicati motivi di ricorso, tenuto conto delle difese svolte dalla controricorrente e della produzione documentale in atti, risulta indispensabile acquisire i l fascicol o d’ufficio del doppio gradodi merito, anche al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio già in grado di appello , onerando la cancelleria dell’adempimento. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] ispone l’acquisizione de l fascicol o d’ufficio del doppio grado di merito,a cura della cancelleria. Ri