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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34482/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per aver portato, senza giustificato motivo, un coltello a scatto, del tipo "molletta" della lunghezza, quanto alla lama, di nove centimetri.

Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv.

G. Tunno (vizio di motivazione circa il riconoscimento della causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi dalla necessaria specifica critica delle argomentazioni svolte (cfr. pag. 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, tra l'altro, l'inserimento della condotta nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti e del rinvenimento dell'imputato in luogo frequentato da numero elevato di persone - sottopasso della stazione ferroviaria di Bologna).

Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego della causa di non punibilità richiesta, in ragione della ritenuta gravità della condotta, prescindendo dall'incensuratezza e dalle condizioni personali ed economiche dell'agente.

Ritenuto, peraltro, che in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635).

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per aver portato, senza giustificato motivo, un coltello a scatto, del tipo "molletta" della lunghezza, quanto alla lama, di nove centimetri. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. G. Tunno (vizio di motivazione circa il riconoscimento della causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi dalla necessaria specifica critica delle argomentazioni svolte (cfr. pag. 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, tra l'altro, l'inserimento della condotta nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti e del rinvenimento dell'imputato in luogo frequentato da numero elevato di persone - sottopasso della stazione ferroviaria di Bologna). Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego della causa di non punibilità richiesta, in ragione della ritenuta gravità della condotta, prescindendo dall'incensuratezza e dalle condizioni personali ed economiche dell'agente. Ritenuto, peraltro, che in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensor
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