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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 05868/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio legale in L’Aquila, come da procura speciale 14.10.2020 pubblicata in Albania secondo apostille allegata all’atto -ricorrente– MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimato- per la rimessione in termini e così esaminare la domanda di cassazione dell’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020; Pagina 1 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15020/2021 Numero sezionale 251/2022 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatoreNumero di raccolta generale 5868/2022 dott. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ferro alla camera di consiglio del 25.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede la rimessione in termini e così impugna l’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020, che ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di Pescara, a tenore del provvedimento giudiziale, il giorno 8.10.2020;

2. il giudice di pace ha ritenuto la legittimità del provvedimento di espulsione, nonché i presupposti dell’art.13 comma 5 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, sentito l’interessato all’udienza dell’8 ottobre 2020, ha disposto la ‘convalida’ del provvedimento del Questore di Pescara emesso in data 8.10.2020;

3. il ricorrente formula, in data 7.6.2021, richiesta di rimessione in termini, segnalando che, avverso il provvedimento di convalida dell’espulsione, era stato interposto ricorso per cassazione, “depositato presso l’Ufficio del Giudice di pace di Pescara per il mezzo di plico raccomandato”, ma che detto Ufficio non trasmetteva l’atto a questa Corte, né altro comunicava al difensore;

4. alla richiesta di rimessione in termini, viene accluso il citato ricorso, che enuncia un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. con il motivo si deduce il vizio motivazionale in relazione agli artt.111 Cost. e 14, comma 4 T.U.I., rilevando che il Giudice di Pace ha trascurato ogni considerazione attinente all’inserimento familiare e sociale del richiedente, negando altresì, ancora immotivatamente, un termine per la partenza volontaria; Pagina 2 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15020/2021 Numero sezionale 251/2022 Numero di raccolta generale 5868/2022

2. il ricorso, in ogni sua istanza, è inammissibile, secondo plurimiData pubblicazione 22/02/2022 profili; in primo luogo, esso non risulta notificato a nessuna parte e nello specifico al Prefetto, in violazione del principio, anche di recente ribadito da questa Corte, per cui il ricorso «avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa» (Cass. 22694/2021); tale pronuncia dà conto di un orientamento del tutto prevalente (tra le decisioni, Cass. 16178/2015, 825/2010, oltre a Cass. s.u. 15141/2001);

3. in secondo luogo, la tardività con cui l’impugnazione perviene a questa Corte (solo il 7 giugno 2021) e rispetto alla data di emanazione in udienza dell’8 ottobre 2020 del provvedimento, non appare seriamente giustificata oltre la mera rappresentazione fattuale di un intervenuto deposito dell’atto, per iniziativa del difensore e in contraddizione con l’art.369 c.p.c., presso un Ufficio giudiziario diverso, cui è stato inviato con raccomandata postale spedita – per quanto attestato dalla cancelleria – il 7.10.2020 e ricevuto il 16.11.2020; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 3 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio legale in L’Aquila, come da procura speciale 14.10.2020 pubblicata in Albania secondo apostille allegata all’atto -ricorrente– MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimato- per la rimessione in termini e così esaminare la domanda di cassazione dell’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020; Pagina 1 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15020/2021 Numero sezionale 251/2022 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatoreNumero di raccolta generale 5868/2022 dott. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ferro alla camera di consiglio del 25.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede la rimessione in termini e così impugna l’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020, che ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di Pescara, a tenore del provvedimento giudiziale, il giorno 8.10.2020; 2. il giudice di pace ha ritenuto la legittimità del provvedimento di espulsione, nonché i presupposti dell’art.13 comma 5 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, sentito l’interessato all’udienza dell’8 ottobre 2020, ha disposto la ‘convalida’ del provvedimento del Questore di Pescara emesso in data 8.10.2020; 3. il ricorrente formula, in data 7.6.2021, richiesta di rimessione in termini, segnalando che, avverso il provvedimento di convalida dell’espulsione, era stato interposto ricorso per cassazione, “depositato presso l’Ufficio del Giudice di pace di Pescara per il mezzo di plico raccomandato”, ma che detto Ufficio non trasmetteva l’atto a questa Corte, né altro comunicava al difensore; 4. alla richiesta di rimessione in termini, viene accluso il citato ricorso, che enuncia un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il motivo si deduce il vizio motivazionale in relazione agli artt.111 Cost. e 14, comma 4 T.U.I., rilevando che il Giudice di Pace ha trascurato ogni considerazione attinente all’inserimento familiare e sociale del richiedente, negando altresì, ancora immotivatamente, un termine per la partenza volontaria; Pagina 2 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15020/2021 Numero sezionale 251/2022 Numero di raccolta generale 5868/2022 2. il ricorso, in ogni sua istanza, è inammissibile, secondo plurimiData pubblicazione 22/02/2022 profili; in primo luogo, esso non risulta notificato a nessuna parte e nello specifico al Prefetto, in violazione del principio, anche di recente ribadito da questa Corte, per cui il ricorso «avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa» (Cass. 22694/2021); tale pronuncia dà conto di un orientamento del tutto prevalente (tra le decisioni, Cass. 16178/2015, 825/2010, oltre a Cass. s.u. 15141/2001); 3. in secondo luogo, la tardività con cui l’impugnazione perviene a questa Corte (solo il 7 giugno 2021) e rispetto alla data di emanazione in udienza dell’8 ottobre 2020 del provvedimento, non appare seriamente giustificata oltre la mera rappresentazione fattuale di un intervenuto deposito dell’atto, per iniziativa del difensore e in contraddizione con l’art.369 c.p.c., presso un Ufficio giudiziario diverso, cui è stato inviato con raccomandata postale spedita – per quanto attestato dalla cancelleria – il 7.10.2020 e ricevuto il 16.11.2020; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 3 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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