CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 1966
Cassazione n. 40542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1966 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era condannato, dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata, in rito abbreviato, il 5 marzo 2002. L'imputato aveva chiesto e ottenuto, in appello, di essere ammesso al rito alternativo, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta di trasformazione del rito era stata formulata (così risulta dall'ordinanza in epigrafe) dopo l'entrata in vigore sia dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta), sia dell'art. 7, comma 2, di. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (che aveva integrato la disposizione precedente, stabilendo che, all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice"). La sentenza di appello diveniva, di seguito, definitiva. 2. Con istanza rivolta alla medesima Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], presentata il 7 giugno 2021, Reitano proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando come nel caso di specie non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Reitano aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato allorché il quadro normativo era ormai interamente definito e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, in processo celebrato secondo detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole. 3. Avverso tale ordinanza Reitano ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata sarebbe argomentata solo per relationem. Non sarebbe certo il presupposto da cui muove l'ordinanza stessa (la posteriorità della richiesta di accesso al rito, rispetto all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 341 del 2000). Sussisterebbe, viceversa, piena sovrapponibilità tra la posizione del ricorrente e quella del condannato Scoppola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La sentenza Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 (dep. 2014), Ercolano, Rv. 258651-01, affida sì al giudice dell'esecuzione - investito mediante apposito incidente della richiesta di sostituzione in pena detentiva temporanea dell'ergastolo, inflitto con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 7 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo (da Corte Cost. n. 210 del 2013, per violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 7, par. 1, della CEDU, a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo, GC, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia) - il compito di accertare, avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, l'eventuale diritto del condannato a beneficiare di tale trattamento più favorevole, incidendo se del caso sul giudicato e provvedendo alla sollecitata sostituzione. Ciò postula, però, come chiaramente esplicitato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 236 del 2013, sentenze n. 57 del 2016 e n. 147 del 2021), l'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, a cui ci si debba adeguare, e il caso oggetto del procedimento di cui si discuta, giacché ogni diversa ipotesi verrebbe ad esorbitare dai limiti propri del giudizio esecutivo. 3. Nel caso giudicato dalla Corte EDU, il ricorrente (avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall'art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000) aveva chiesto il giudizio abbreviato, e vi era stato ammesso, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 d.l. n. 341 del 2000 (quando era previsto che la condanna all'ergastolo con isolamento diurno, che avrebbe dovuto essergli inflitta, andasse sostituita con la pena di trenta anni di reclusione), ma, nonostante ciò, per effetto della sopravvenuta norma interpretativa, era stato condannato all'ergastolo. La Corte EDU aveva in ciò ravvisato una violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione, ritenendo che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale, fosse norma di diritto penale sostanziale, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, e che lo Stato italiano avesse violato sia il diritto del ricorrente a un processo equo, sia il diritto all'applicazione della legge più favorevole.Nel caso odierno, invece, il rito abbreviato è stato richiesto e disposto dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 d.l. n. 341 del 2000. La contestazione del ricorrente sul punto è perplessa e generica. Il giudice della cognizione, nell'affermare la responsabilità di Reitano in relazione ai delitti ascrittigli, ha inflitto la pena dell'ergastolo, in rapporto a ciò legalmente stabilita. Non si è, dunque, verificata alcuna successione nel tempo di leggi penali di natura (anche) sostanziale aventi effetto sulla posizione dell'imputato, tale da impegnare, anche solo in astratto, i menzionati canoni convenzionali. 4. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 15493 del 23/02/2021, Imerti, Rv. 281249-01; Sez. 1, n. 6004 del 10/01/2014, Papalia, Rv. 259026-01; Sez. 1, n. 4008 del 10/01/2014, Ganci, Rv. 258272-01), a seguito della sentenza della Corte EDU, nel caso Scoppola, la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizio abbreviato richiesto tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999 (che garantiva, sempre e comunque, di scongiurare l'inflizione della pena perpetua), e prima dell'integrazione in malam partem recata dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 341 del 2000 (che consentiva di scongiurare il solo isolamento diurno, nei casi di reati concorrenti, o di reato continuato, che importassero l'ergastolo in tal modo inasprito). Ciò perché solo l'esistenza di uno iato tra la scelta processuale inveratasi in giudizio e la (successiva e sfavorevole) disciplina sanzionatoria applicata è in grado di vanificare il legittimo affidamento riposto dall'interessato nello svolgimento del giudizio stesso secondo le regole previste (violando l'art. 6 CEDU) e di precludere la generale retroattività/ultrattività in mitius della legge penale intermedia (violando l'art. 7 CEDU, come innovativamente interpretato dalla citata sentenza della Corte EDU). La sentenza Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932-01, ha esaustivamente precisato che, nella consecuzione di discipline riguardanti la compatibilità tra il rito abbreviato e la pena dell'ergastolo, l'individuazione della disposizione che prevede la pena più favorevole non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di effettivo accesso al rito speciale, da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare. In altre parole, il meccanismo sanzionatorio di favore è condizionato al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di reati punibili con l'ergastolo e dall'avvenuta ammissione dell'interessato al rito speciale; elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perché possa - da allora - porsi un problema di successione di leggi penali nel tempo e trovare così applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge più favorevole tra quelle di seguito in vigore. 5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp