CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Sabrina PASSAFIUME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 26 gennaio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, applicata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 12 novembre 2018, in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti, commesso il 15 ottobre 2016. Secondo il Tribunale, il rischio di prosecuzione dell'attività illecita da parte di VezidhcarcetStne è assai elevato. Egli, infatti, non vanta alcun titolo che lo legittima a permanere in Italia a pena espiata, non ha riferimenti familiari nel 5c4 nostro Paese ed ha commesso reati particolarmente gravi. Oltre alla violazione accertata con la sentenza in esecuzione (detenzione di due chili di marjuana ai fini della cessione a terzi), ne ha commessa, in epoca successiva, un'altra, accertata con la pronuncia del Tribunale di Bolzano in data 19 ottobre 2017 (detenzione il 22 ottobre 2016 di 4 chili di marijuana). Entrambe le violazioni sono indicative del collegamento del condannato con un sodalizio criminale così bene organizzato da consentirgli di ricevere ben 26 chili di stupefacente. I 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 203, 133 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché vizio di motivazione con riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Lamenta che il Tributlale di sorveglianza abbia posto a fondamento del giudizio prognostico elementi fattuali smentiti dalle sentenze di condanna che hanno accertato la detenzione da parte del condannato di quantitativi di stupefacente ben più modesti dei 26 chili indicati (rispettivamente 4 chili, nella sentenza del Tributiale di Bolzano e due chili in quella emessa dal Tribunale di Brescia) ed hanno escluso contatti costanti con più esponenti di un sodalizio criminale tanto da assolverlo dal contestato reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 203, 133 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dei fatti successivi alla consumazione del reato ed in particolare della concessione di benefici penitenziari e dell'esito positivo dell'affidamento in prova, documentato da numerose relazioni degli assistenti sociali attestanti anche lo svolgimento di attività di volontariato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 203, 133 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale e dell'assenza del permesso di soggiorno. Lamenta che ai fini del giudizio prognostico non è stata presa in esame la documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche provenienti da fonti lecite di guadagno sufficienti a fare fronte alle sue esigenze di vita. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 203, 133 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché vizio di motivazione con riferimento alla valutazione quale indice di pericolosità attuale della gravità del fatto accertato con la sentenza che ha disposto la misura di sicurezza, pur ritenuto, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, reato satellite rispetto alla 5k( violazione più grave individuata nella detenzione illecita di stupefacenti accertata dal Tribubble di Bolzano [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure fondate nei termini di seguito esposti. 1. Le misure di sicurezza sono sanzioni penali previste dall'ordinamento giuridico per impedire la commissione di ulteriori reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi che, in passato, si siano resi responsabili di violazioni della legge penale. Ai sensi dell'art. 203. cod. pen., infatti, «... è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile; la quale ha commesso taluni dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta altri fatti previsti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133». Secondo la giurisprudenza consolidata «al fine di accertare l'attuale pericolosità del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento durante l'espiazione della pena, quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali» (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/5/2010, Coniglione, Rv. 217986). 2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ancorato la valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato su più specifici elementi di fatto, valutati prevalenti, sul piano prognostico, rispetto a quelli di segno contrario, dedotti dalla difesa, ritenuti, invece, scarsamente pregnanti sul piano predittivo. In particolare, sono stati valorizzati: - l'assenza di un titolo legittimante la permanenza nel territorio italiano; - la gravità delle condotte accertate con la sentenza che ha disposto la misura di sicurezza dell'espulsione; - il pericolo di riallacciare i rapporti con esponenti del sodalizio criminale con cui era in contatto all'epoca del reato, - la sottoposizione di Vezi nel periodo successivo a misure di controllo stringenti che gli hanno impedito la consumazione di reati. 3. Il percorso motivazionale seguito, anche attraverso il richiamo al provvedimento del Magistrato di sorveglianza riportato integralmente, presenta connotati di manifesta illogicità e non è corretto neanche sul piano giuridico. 3.1. Sotto un primo profilo, invero, l'attuale assenza di un titolo che legittimi la presenza nel territorio dello Stato non costituisce, nel caso di specie, un indicatore significativo di pericolosità sociale. La mancanza di un valido titolo di soggiorno non costituisce, di per sé, un elemento sfavorevole sul piano della prognosi criminale, assumendo una siffatta valenza soltanto in quanto, per effetto dello stato di irregolarità del soggiorno, la persona sia privata della possibilità di un lecito sostentamento e, dunque, possa conseguentemente determinarsi alla commissione di reati per fare fronte alle proprie esigenze di vita (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279987 - 01; Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247986 - 01). In altri termini, non è l'assenza in sé del titolo di soggiorno, quanto l'assenza di fonti lecite di guadagno a costituire un rilevante indice predittivo. Nel caso in esame, tuttavia, la stessa ordinanza ha dato atto che Vezi lavora stabilmente, ha fonti di guadagno lecito e dispone di uno stabile domicilio. 3.2. Sotto altro aspetto, non può non condividersi il rilievo difensivo secondo il quale l'eventuale ripristino dei legami con il contesto criminale nel cui ambito era stato commesso il reato costituisca una mera possibilità, allo stato sfornita di qualunque specifico riscontro, come tale inidonea a fondare un giudizio prognostico connotato in termini di probabilità. Invero, l'ordinanza, dopo avere dato atto che Vezi era stato assolto dal reato associativo, nulla ha precisato in relazione ai rapporti intrattenuti con i soggetti coinvolti nel procedimento o comunque coi fornitori e spacciatori, sicché il rischio di riallacciare i legami criminali si configura al momento, come una mera petizione di principio. Parimenti condivisibili sono i rilievi sulla gravità dei reati desunta non dalle condotte positivamente accertate in sede di cognizione, ma attribuendo valenza dimostrativa a fonti probatorie, nemmeno specificamene indicate, senza chiarire le ragioni della alternativa valutazione rispetto al giudice della cognizione (la detenzione di un quantitativo di stupefacenti notevolmente superiore a quello oggetto dei capi di imputazione). 3.3. Per quanto, infine, riguarda il giudizio sulla personalità, l'ordinanza impugnata, da un lato, ha dato atto del corretto comportamento tenuto in costanza di applicazione della misura custodiale e dell'esito positivo dell'affidamento in prova nonché dello svolgimento di attività lavorativa lecita, dall'altro non ha attributo a tali elementi, obbiettivamente incidenti sull'attualità della pericolosità sociale, in quanto successivi alla consumazione del reato, alcuna valenza dimostrativa sul presupposto, ancora un volta frutto di mera congettura, che il condannato non aveva commesso ulteriori condotte illecite sol perché sottoposto a controllo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bolzano che provvederà a riesaminare l'istanza attenendosi ai principi indicati in parte motiva e colmando le lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di