CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8877/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' CONSOL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 1140/2018depositata il 27/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà [OSCURATO:SOCIETA] sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2010. L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Consorzio. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e, in data 28.1.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati. Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il processo spese a carico di chi le ha anti