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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 07693/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31026-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito, n. 90, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Zerkt Ret0 -controricorrente- fig) avverso la sentenza n. 475 0V201i della Commissione 2b 4;5- ZCZ-C tributaria regionale della Sicilia, depositata il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno d'imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado perché proposto tardivamente essendo stato consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero il giorno successivo a quello di scadenza del termine di impugnazione; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto dall'art. 22 del medesimo decreto legislativo, sostenendo che aveva errato la CTR a dichiarare l'inammissibilità dell'appello posto che la data di spedizione dello stesso risultava dalla ricevuta di spedizione della raccomandata postale allegata al ricorso in appello.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.3.

Va ricordato che «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datano.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez.

U, n. 13452 del 2017).

4. Va constatato in fatto che il termine per appellare la sentenza della CTP di Catania scadeva il 24 novembre 2014 (sentenza appellata depositata il 9 aprile 2014 e non notificata; termine per appellare semestrale oltre 46 giorni per la sospensione feriale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis).

Tali circostanze sono peraltro pacifiche tra le parti

5. Nella specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'appello, depositato contestualmente alla costituzione dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante, e fotoriprodotto nel ricorso in esame, è idoneo ad attestare esclusivamente la data della ricezione del plico (27 ottobre 2014), in quanto risultante dal timbro postale, ma non quella della sua spedizione (20 novembre 2014), che è annotata a mano.

6. La distinta della raccomandata con timbro postale attestante la sua spedizione in data 20 novembre 2014, che sarebbe idonea a provare la tempestività dell'impugnazione (Cass., Sez.

U., citate; v. anche Cass. n. 123, n. 15182 e n. 22878 del 2018), diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, non risulta essere stata depositata contestualmente alla costituzione in giudizio in appello, ciò essendo emerso dalla verifica degli atti del giudizio di merito cui questa Corte ha accesso essendo denunciato un error in procedendo (cfr., ex multis, Cass. n. 23834 del 2019).

7. Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31026-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tacito, n. 90, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Zerkt Ret0 -controricorrente- fig) avverso la sentenza n. 475 0V201i della Commissione 2b 4;5- ZCZ-C tributaria regionale della Sicilia, depositata il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno d'imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado perché proposto tardivamente essendo stato consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero il giorno successivo a quello di scadenza del termine di impugnazione; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto dall'art. 22 del medesimo decreto legislativo, sostenendo che aveva errato la CTR a dichiarare l'inammissibilità dell'appello posto che la data di spedizione dello stesso risultava dalla ricevuta di spedizione della raccomandata postale allegata al ricorso in appello. 2. Il motivo è infondato e va rigettato.3. Va ricordato che «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datano. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez. U, n. 13452 del 2017). 4. Va constatato in fatto che il termine per appellare la sentenza della CTP di Catania scadeva il 24 novembre 2014 (sentenza appellata depositata il 9 aprile 2014 e non notificata; termine per appellare semestrale oltre 46 giorni per la sospensione feriale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis). Tali circostanze sono peraltro pacifiche tra le parti 5. Nella specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'appello, depositato contestualmente alla costituzione dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante, e fotoriprodotto nel ricorso in esame, è idoneo ad attestare esclusivamente la data della ricezione del plico (27 ottobre 2014), in quanto risultante dal timbro postale, ma non quella della sua spedizione (20 novembre 2014), che è annotata a mano. 6. La distinta della raccomandata con timbro postale attestante la sua spedizione in data 20 novembre 2014, che sarebbe idonea a provare la tempestività dell'impugnazione (Cass., Sez. U., citate; v. anche Cass. n. 123, n. 15182 e n. 22878 del 2018), diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, non risulta essere stata depositata contestualmente alla costituzione in giudizio in appello, ciò essendo emerso dalla verifica degli atti del giudizio di merito cui questa Corte ha accesso essendo denunciato un error in procedendo (cfr., ex multis, Cass. n. 23834 del 2019). 7. Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma in data 09/
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