CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 26674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 10794 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina, n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico, n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico, n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (quale successore a titolo particolare di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., a sua volta incorporante "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1027 dei 24/25.3.2016 del Tribunale di Padova, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa - aperta in data 16.12.2009 - della "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia" soc. coop. per azioni. Premetteva che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. aveva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] concesso in locazione finanziaria alla "SEI" s.p.a., controllata dalla "B.P.G.", due porzioni immobiliari in Padova, alla via Masini, n. 2 e n. 6, locazione finanziaria nella quale, successivamente, il 12.12.2005, la "B.P.G." era subentrata. Premetteva che la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] concesso in locazione finanziaria alla "B.P.G." un'ulteriore porzione immobiliare del pari in Padova, alla via Masini, n. 2. Premetteva che la "Thema" s.r.l, aveva proposto alla "B.P.G." di subentrare, per il tramite di essa "[OSCURATO:PERSONA]", società veicolo, all'uopo costituita, nei tre contratti di leasing relativi agli immobili di via Masini. Premetteva che il 3.8.2007 la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva acconsentito a che le subentranti "Thema" o "[OSCURATO:PERSONA]" locassero a terzi gli immobili oggetto delle locazioni finanziarie. Indi esponeva che in data 12.9.2007 erano stati stipulati i seguenti atti: a) il contratto "quadro", finalizzato a regolare la cessione dalla "B.P.G." alla "[OSCURATO:PERSONA]" dei tre contratti di leasing per il prezzo di euro 500.000,00, oltre i.v.a., con corresponsione differita a decorrere dal 2009 e con rateizzazione quinquennale dal 31.12.2009 al 31.12.2013; b) i singoli contratti di cessione dalla "B.P.G." alla "[OSCURATO:PERSONA]" dei tre contratti di leasing con liberazione degli obblighi gravanti sulla cedente "B.P.G." nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]"; c) il contratto di locazione commerciale delle unità immobiliari oggetto dei leasing dalla "[OSCURATO:PERSONA]" alla "B.P.G." per il canone annuo di euro 259.000,00, oltre i.v.a., per la durata complessiva di quindici anni; d) il contratto di cessione in garanzia dalla "[OSCURATO:PERSONA]" alla "[OSCURATO:PERSONA]" dei crediti per i canoni locativi commerciali dovuti dalla "B.P.G." alla "[OSCURATO:PERSONA]"; e) scrittura integrativa e derogativa delle siglate pattuizioni, contemplante la possibilità di compensare i crediti, nascenti dalla cessione dei tre contratti di leasing, vantati dalla "B.P.G." nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" con i crediti, nascenti dalla locazione commerciale delle unità immobiliari oggetto dei leasing, vantati dalla "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della "B.P.G." e contemplante altresì l'obbligo della "B.P.G.", in ipotesi di suo recesso senza giusta causa nei primi cinque anni dalla locazione commerciale, di pagare la somma di euro 1.600.000,00 a titolo di indennizzo con contestuale perdita da parte della "B.P.G." del credito per la cessione dei contratti di leasing. Esponeva altresì che la "B.P.G." si era resa morosa nel pagamento del canone anticipato scaduto il 12.12.2009 e a seguito dell'ordine di sospensione dei pagamenti disposto dalla "Banca d'Italia" nulla aveva versato. Esponeva inoltre che il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G." aveva inteso recedere dal contratto di locazione commerciale delle unità immobiliari oggetto dei leasing ed aveva restituito gli immobili alla "[OSCURATO:PERSONA]". Chiedeva dunque - la "[OSCURATO:PERSONA]" - l'ammissione al passivo della I.c.a. della "B.P.G." per l'importo dei canoni di locazione commerciale maturati pur in epoca successiva all'apertura della I.c.a. sino alla riconsegna degli immobili con la rivalutazione prevista in contratto, per l'importo di euro 1.600.000,00 ovvero per il diverso importo ritenuto dovuto a titolo di equo indennizzo ex art. 80 I.fall. ovvero ex art. 2 della scrittura integrativa siglata in data 12.9.2007 e per l'importo di euro 48.304,06 a titolo di oneri condominiali gravanti ex contractu sulla "B.P.G." e corrisposti da essa ricorrente. 2. Veniva denegata l'ammissione al passivo, tra l'altro, per invalidità, inefficacia ovvero per inopponibilità dei titoli fondanti le pretese creditorie. 3. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo. Reiterava le pregresse istanze. Si costituiva il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G.".[OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. In via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la nullità, annullarsi ex artt. 1427 ss. cod. civ., dichiararsi inefficaci ex art. 2384, 2° co., cod. civ. ovvero revocarsi ex art. 2901 cod. civ. i contratti di cessione dei contratti di leasing, il contratto di locazione commerciale e la scrittura integrativa in data 12.9.2007. Si costituiva, chiamata in causa, la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] il proprio difetto di legittimazione a resistere. Si costituiva, del pari chiamata in causa, la "Thema" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto delle domande nei suoi confronti esperite. 4. Espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 1027 dei 24/25.3.2016 il Tribunale di Padova ammetteva la "[OSCURATO:PERSONA]" al passivo della liquidazione coatta amministrativa della "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia" in prededuzione per l'importo di euro 112.125,41 a titolo di canoni di locazione e per l'importo di euro 24.296,33 a titolo di equo indennizzo; rigettava le domande riconvenzionali del commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G."; compensava le spese di lite, limitatamente al rapporto processuale tra la "[OSCURATO:PERSONA]" ed il commissario liquidatore nella misura di 1/3 e condannava il commissario liquidatore a rimborsare all'opponente i residui 2/3; condannava il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G." a rimborsare le spese di lite alla "Thema" ed alla "[OSCURATO:PERSONA]", poneva a carico del commissario liquidatore e della "[OSCURATO:PERSONA]" le spese di c.t.u. Esponeva il tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità, del tutto aspecifica in ordine alla norma imperativa asseritamente violata, che non si aveva riscontro di ragioni di illiceità. Esponeva - il tribunale - in ordine alla domanda riconvenzionale di annullamento, che il commissario liquidatore neppure aveva individuato l'elemento contrattuale cui afferiva il presunto errore.Esponeva, in ordine alla domanda riconvenzionale ex art. 2901 cod. civ., che il commissario liquidatore, con riferimento all'estremo dell'eventus damni, non aveva dato prova della preesistenza di ragioni creditorie rispetto al compimento degli atti asseritamente pregiudizievoli. Esponeva segnatamente che non vi era prova del "monte-debiti" della società con riferimento all'epoca - settembre 2007 - cui risaliva l'operazione controversa, siccome dallo stato passivo non si desumevano le date di insorgenza dei debiti della "B.P.G.". Esponeva, in ordine alla domanda dell'opponente relativa ai canoni di locazione, che il contratto di locazione commerciale delle unità immobiliari oggetto dei leasing, giacché registrato in data 17.9.2007, era senz'altro opponibile alla I.c.a. e che il credito per i canoni insoluti che ne traeva titolo, per nulla contestato, era da riconoscere in prededuzione per il periodo compreso tra dicembre 2009, allorché la "B.P.G." era stata posta in I.c.a., ed il 30.4.2010, data in cui la I.c.a., a seguito del comunicato recesso, si era resa disponibile al rilascio dei cespiti. Esponeva al riguardo, ulteriormente, che non erano da riconoscere i canoni maturati successivamente al 30.4.2010, siccome, per un verso, non era stato contestato che il ritardo nella riconsegna - avvenuta il 9.6.2010 - non fosse imputabile alla I.c.a. e siccome, per altro verso, la restituzione degli immobili da parte della I.c.a. alla "[OSCURATO:PERSONA]" era stata più che legittima, nel quadro della previsione del 3° co. dell'art. 1595 cod. civ., attesa la risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]". Esponeva, in ordine alla domanda dell'opponente relativa all'equo indennizzo, che la pretesa azionata ai sensi dell'art. 80, 3° co., I.fall. era di certo fondata con riferimento all'an debeatur.Esponeva altresì, con riferimento al quantum debeatur, che la scrittura integrativa - ove la penale per l'anticipato recesso del conduttore era stata quantificata in euro 1.600.000,00 - era priva di data certa, sicché non era opponibile alla I.c.a. Esponeva quindi che l'equo indennizzo era da determinare in euro 24.296,33. Esponeva, in ordine alla domanda dell'opponente relativa al rimborso delle spese condominiali, che non era stato acquisito al riguardo idoneo riscontro probatorio, giacché la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva prodotto una mera fattura relativa al rapporto con la "[OSCURATO:PERSONA]", ove tali spese neppure risultavano dettagliate. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia" società cooperativa per azioni; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni conseguente pronuncia; in ogni caso con vittoria di spese. La "Thema" s.r.l. in liquidazione del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. (quale successore a titolo particolare di "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., a sua volta incorporante "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.) parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese. Il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G." ha depositato controricorso, onde resistere all'avverso ricorso incidentale.6. Il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G." ha depositato memoria. 7. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.1322, 1325 e 1418 cod. civ. Premette, con riferimento all'esperita domanda di nullità, che mercé la complessa operazione immobiliare la "B.P.G." si è resa conduttrice di immobili che già erano in suo possesso, in qualità di utilizzatrice, in virtù dei contratti di leasing stipulati con la "[OSCURATO:PERSONA]" e poi ceduti alla "[OSCURATO:PERSONA]". Premette che in tal modo la "B.P.G." si è onerata di costi per i canoni di locazione superiori ai costi per i canoni di leasing da cui era già gravata. Indi deduce che l'articolata operazione negoziale, in considerazione della sua evidente inutilità, è priva di qualsivoglia concreta giustificazione causale. Deduce dunque che l'operazione negoziale de qua è senz'altro nulla, viepiù in ragione dell'insussistenza di un interesse meritevole di giuridica protezione. 8. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2901 cod. civ., dell'art. 66 I.fall. e dell'art. 86 e 87 t.u.b. Deduce, con riferimento all'esperita domanda ex art. 2901 cod. civ., che il tribunale ha opinato per la mancata dimostrazione della preesistenza di ragioni creditorie rispetto al compimento degli atti pregiudizievoli e tuttavia - il tribunale - non si è espresso in ordine all'autorizzazione necessaria ai fini dell'allegazione agli atti del giudizio dell'elenco integrale dei creditori chirografari ammessi al passivo della I.c.a. della "B.P.G", elenco depositato presso la Banca d'Italia e da cui poteva desumersi l'epoca d'insorgenza delle rispettive ragioni.Deduce in particolare che, diversamente da quanto prefigurato per il curatore fallimentare, al commissario liquidatore, viepiù nel quadro della disciplina bancaria, non è consentita in assenza di autorizzazione del tribunale l'allegazione dello stato passivo della I.c.a. 9. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. la nullità della sentenza o il vizio del procedimento per omessa pronuncia. Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi in merito alle domande riconvenzionali proposte in via subordinata, ossia in ordine alla domanda volta a conseguire la condanna della "[OSCURATO:PERSONA]" al pagamento della somma di euro 500.000,00, oltre i.v.a., costituente il corrispettivo dalla "[OSCURATO:PERSONA]" dovuto in dipendenza della cessione dei contratti di leasing. Deduce che il corrispettivo della cessione, sebbene fosse stato ripartito ai fini del suo pagamento, costituiva un'unica prestazione. Deduce altresì che al corrispettivo è da aggiungere l'importo - euro 64.752,00 - della cauzione locativa, mai restituita. 10. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.1226 e 2697 cod. civ., dell'art. 80 I.fall. e dell'art. 83 t.u.b. Premette che l'indennizzo ex art. 80, 3° co., I.fall. non è dovuto in assenza di pregiudizio per il locatore. Indi deduce che la "[OSCURATO:PERSONA]" non ha sofferto alcun decremento patrimoniale per effetto dell'anticipato scioglimento del contratto di locazione.11. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.1334, 1456 e 1595 cod. civ., dell'art. 80 I.fall. e dell'art. 83 t.u.b. Deduce che ha errato il tribunale, in sede di quantificazione dei canoni insoluti per i quali è stata disposta l'ammissione al passivo, ad assumere quale dies ad quem la data del 30.4.2010 e a reputare legittima la riconsegna degli immobili alla "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce segnatamente con riferimento al dies della riconsegna - fuor di contestazione il dies a quo della morosità, coincidente con il dì, 16.12.2009, della messa in liquidazione della "B.P.G." - che, così come si evince dal verbale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], gli immobili non sono stati restituiti ad essa ricorrente incidentale, legittimo locatore, bensì a persona delegata dalla "[OSCURATO:PERSONA]". Deduce altresì che la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa è atto recettizio, sicché produce i suoi effetti non già nel momento del suo inoltro bensì nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. Deduce quindi che il 9.6.2010 non aveva ancora ricevuto la comunicazione con cui la "[OSCURATO:PERSONA]" le aveva manifestato il proposito di avvalersi della clausola risolutiva espressa, sicché giammai la "B.P.G." avrebbe potuto nella stessa data far luogo alla restituzione degli immobili alla "[OSCURATO:PERSONA]". Deduce inoltre che la risoluzione dei contratti di leasing nel giudizio pendente tra essa ricorrente incidentale e la "[OSCURATO:PERSONA]", in quanto pronuncia destinata a produrre i suoi effetti dal dì del passaggio in giudicato, non ha attitudine ad esplicare anticipatamente la sua efficacia. Deduce quindi che è da escludere che alla data del 9.6.2010 i contratti di leasing potessero considerarsi risolti.Deduce infine che non si è al cospetto di un contratto di sublocazione, giacché il contratto di leasing non può essere assimilato al contratto di locazione. Deduce quindi che il tribunale ha fatto indebita applicazione dell'art. 1595 cod. civ., viepiù che la statuizione di risoluzione dei contratti di leasing nel giudizio pendente tra essa ricorrente incidentale e la "[OSCURATO:PERSONA]" alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era passata in giudicato. 12. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 cod. civ., dell'art. 80 I.fall. e dell'art. 83 t.u.b. Deduce che ha errato il tribunale, in sede di quantificazione dell'equo indennizzo, a reputare la scrittura privata integrativa priva di data certa. Deduce che i fatti allegati comprovano la stipulazione della scrittura integrativa contestualmente alla cessione dei contratti di leasing ed alla stipulazione del contratto di locazione; altresì, che il tribunale non ha tenuto conto della prova per testimoni articolata onde dimostrare la sottoscrizione alla data riportata nella scrittura. 13. Il primo motivo del ricorso principale va respinto. 14. Non si configurano gli "errores in iudicando" che il ricorrente principale assume esistenti. A fronte dell'articolata operazione negoziale per cui è controversia, non vi è ragione per negare la sussistenza della causa "concreta", segnatamente, dei contratti con cui la "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia" ebbe a cedere alla "[OSCURATO:PERSONA]" i tre contratti di leasing, recte la posizione di utilizzatrice che nei medesimi contratti l'istituto di credito rivestiva (si tenga conto, con riferimento alle deduzioni di "novità" svolte dalla "[OSCURATO:PERSONA]" [cfr. controricorso "IMPAff, pagg. 14 - 15] in ordine alle censure veicolate dal primo motivo del ricorso principale, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo: cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale: cfr. Cass. sez. lav. 1.8.2018, n. 20388; Cass. sez. lav. (ord.) 7.7.2017, n. 16977). Più esattamente, l'assunto secondo cui in concreto non si è "realizzato lo scopo traslativo della posizione dell'utilizzatore" (così ricorso principale, pag. 15) è ancorato a valutazioni di ordine "economicistico" - l'eccedenza dei canoni locativi rispetto ai canoni di leasing, il permanere della condizione di fruitore "svantaggiato" degli immobili, l'addotta "damnositas" rilevata pur dall'ausiliario d'ufficio - e di pretesa evidente "inutilitas", valutazioni che, viceversa, sono e restano del tutto estranee sia, in primo luogo, al riscontro della funzione economico-individuale del contratto sia, in secondo luogo, al riscontro dell'interesse meritevole di tutela (secondo l'ordinamento giuridico), che, in rapporto all'autonomia contrattuale "innominata", ai sensi dell'art. 1322, 2° co., cod. civ., la funzione economico-individuale ha da riflettere. Invero, in relazione al primo profilo, la ricezione codicistica unicamente del principio, afferente senza dubbio al thema della "causa", dell' "equivalenza soggettiva" delle prestazioni esplicita la regola per cui il giusto rapporto di scambio è tendenzialmente quello che risulta dalle pattuizioni siglate dai contraenti, sicché l' "equivalenza oggettiva" è estranea al paradigma dei contratti commutativi. Al riguardo, per giunta, il Tribunale di Padova ha posto in risalto che dall'espletata c.t.u. non era emersa la natura gratuita dell'operazione immobiliare de qua agitur (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Invero, in relazione al secondo profilo, la concreta funzione della complessa operazione de qua sussiste e si scorge anche a proiettare la meritevolezza ex art. 1322, 2° co., cod. civ. dell'interesse perseguito oltre lo spettro dell'illiceità, nel segno della "dignità" dell'interesse medesimo da intendere nel solco dei valori fondamentali dell'ordinamento. Alla luce degli enunciati rilievi è, infine, del tutto generica pur la doglianza secondo cui l'articolata operazione negoziale è in patente contrasto con le disposizioni disciplinanti l'attività bancaria (cfr. ricorso principale, pag. 14). 15. Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto, siccome a vario titolo difetta di specificità e di "autosufficienza" pur alla luce del recente insegnamento delle sezioni unite (cfr. Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; Cass. (ord.) 19.4.2022, n. 12481 secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, 10 co.„ n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della C.E.D.U., qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, 2° co. 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati). 16. Il ricorrente principale ha addotto, sì, che si era data conferma della disponibilità ad esibire un estratto dell'elenco dei creditori chirografari di cui all'art. 86, 6° co., t.u.b. (cfr. ricorso principale, pag. 17). E tuttavia la censura secondo cui l'autorizzazione del dec. Igs. n. 385/1993 non è stata data e secondo cui, prima ancora, il tribunale non si è espresso in proposito, avrebbe postulato la deduzione, specifica ed "autosufficiente", appunto, in ossequio agli oneri prefigurati, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., di aver formulato una puntuale richiesta, di aver rivolto al tribunale una puntuale "sollecitazione" allo scopo suindicato. 17. Innegabilmente il 5° co. dell'art. 87 t.u.b. contempla la richiesta del giudice ai commissari d'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari, qualora sia necessario decidere sulle contestazioni insorte. Ebbene, su tale scorta, il ricorrente principale avrebbe dovuto comunque avvalorare, parimenti in termini specifici ed "autosufficienti", la necessità dell'esibizione in relazione allo specifico scopo del riscontro della preesistenza di ragioni creditorie rispetto al compimento della complessa operazione negoziale impugnata con l'actio revocatoria. Del resto, questa Corte spiega che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214). 18. Il terzo motivo del ricorso principale parimenti va respinto, siccome similmente manca di specificità e di "autosufficienza". 19. Va premesso che l'impugnata sentenza riferisce, tout court, che il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G." aveva "inoltre chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una serie di somme per effetto delle declaratorie di cui sopra" (così sentenza impugnata, pag. 3). E che, in via subordinata, aveva chiesto "dichiararsi compensati i contrapposti crediti di [OSCURATO:PERSONA] e di BPG" (così sentenza impugnata, pag. 3. Le medesime indicazioni si rinvengono nella narrativa del ricorso principale, alle pagg. 8 - 9). Innegabilmente, in tal guisa, l'impugnato dictum non riferisce dell'avvenuta proposizione, in via riconvenzionale, da parte del commissario liquidatore di domanda volta a conseguire, a manutenzione del contratto di cessione dei contratti di leasing, la condanna di parte avversa al pagamento, a titolo di corrispettivo, dell'importo di euro 500.000,00, oltre i.v.a. Innegabilmente, ossia, l'impugnato dictum riferisce di domande di pagamento correlate, nel loro titolo, ob causam finitam, alla declaratoria di nullità, alla pronuncia di annullamento, alla caducazione della cessione dei contratti di leasing invocate in riconvenzione, non già, appunto, all'adempimento del contratto di cessione. Conseguentemente l'impugnata sentenza né motiva né statuisce in ordine all'asserita domanda di condanna dell' "[OSCURATO:PERSONA]" al pagamento del corrispettivo - euro 500.000,00, oltre i.v.a. - della cessione. 20. Sovviene quindi l'insegnamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi; pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di "autosufficienza" del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 14.10.2021, n. 28072).21. Su tale scorta si rimarca, nella specie, che il commissario liquidatore si è limitato, nel corpo della nota n. 3 a pagina 22 del suo ricorso, a riprodurre un passaggio di un imprecisato atto del giudizio di opposizione allo stato passivo, passaggio con il quale, in relazione all'ipotesi di accoglimento pur parziale dell'opposizione dell' "[OSCURATO:PERSONA]", si chiedeva sic et simpliciter, senza nessuna ulteriore specificazione, di "determinare il residuo credito della Procedura BPG in misura non inferiore ad C 500.000,00 oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla data dovuta al saldo con conseguente condanna della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di tali importi". In questo quadro si accredita il rilievo della controricorrente "[OSCURATO:PERSONA]" secondo cui controparte "non ha mai formulato nel primo scritto difensivo del giudizio di primo grado, né in via principale, né in via subordinata, domanda espressa di pagamento del corrispettivo del contratto di cessione, (...) [sicché] il Tribunale di Padova del tutto legittimamente non ha assunto alcuna decisione al riguardo" (così controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pag. 19). 22. D'altra parte, è comunque da escludere che nei termini surriferiti possano reputarsi assolti gli oneri di specificità e di "autosufficienza" postulati dal n. 4 e dal n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ.: lo scarno passaggio riprodotto nel ricorso principale - dapprima trascritto - non solo non menziona affatto la "cauzione locativa di C 64.752,00", ma neppure indica se e quali considerazioni sarebbero state svolte dalla Procedura per esplicitare le ragioni poste a necessario sostegno delle conclusioni sopra trascritte. 23. Il quarto motivo del ricorso principale analogamente va rigettato. 24. Va sgomberato il campo, previamente, da un presunto profilo di contraddittorietà che - sembra addurre il ricorrente principale - inficerebbe la valutazione cui, in parte qua, il Tribunale di Padova ha atteso.I A [OSCURATO:PERSONA] esattamente, il Tribunale patavino per nulla ha inteso smentire l'affermata sussistenza dell'an debeatur, del diritto alla percezione dell'equo indennizzo, allorché ha di seguito assunto che la "[OSCURATO:PERSONA]" non aveva "dimostrato uno specifico pregiudizio patito per effetto del recesso" (così sentenza impugnata, pag. 8) del commissario liquidatore della I.c.a. dal contratto pendente di locazione commerciale delle unità immobiliari oggetto dei leasing. In forza del mancato riscontro di uno specifico pregiudizio il tribunale ha inteso, piuttosto, dar ragione ed avvalorare il criterio di quantificazione dell'equo indennizzo di cui in concreto si è avvalso e che ha poi esplicitato. 25. Si rileva, dapprima, che non si configurano gli "errores in iudicando", segnatamente sub specie di falsa applicazione di legge, che il ricorrente principale ha preteso denunciare ("il Tribunale (...) ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo applicando erroneamente, con l'art. 80 I.f., pure l'art. 1226 c.c.": così ricorso principale, pag. 25). Invero, l'operata sussunzione della concreta fattispecie nell'astratta previsione del 3° co. dell'art. 80 I.fall. si svela ineccepibile alla stregua dell'inappuntabile riscontro dell'an debeatur giusta il "differenziale", su base trimestrale, tra il canone che la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva diritto di percepire dalla "B.P.G." ed il canone di leasing che la "[OSCURATO:PERSONA]" era a sua volta tenuta a corrispondere alla "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. sentenza impugnata, pag. 8). 26. Si rileva, dipoi, che l'equo indennizzo ex art. 80, 3° co., I.fall. è determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità (cfr. Cass.8.11.2019, n. 28961), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., è censurabile in cassazione unicamente per "omesso esame circa fatto decisivo e controverso".Ebbene, la quantificazione dell'equo indennizzo su base trimestrale, sulla scorta del differenziale annuo acclarato dal c.t.u. tra il maggior canone di locazione ed il minor canone di leasing, è assolutamente congrua e, comunque, immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante (in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.) alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Di conseguenza, risultano vanamente ed inconcludentemente rivolti a sollecitare questa Corte a rivisitare il duplice, ineccepibile e congruo, giudizio, di diritto e di fatto, cui il tribunale ha atteso, i rilievi del ricorrente principale a tenor dei quali gli immobili sono stati restituiti direttamente alla "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva inteso risolvere i contratti per inadempimento, sicché - prosegue il ricorrente principale - la "[OSCURATO:PERSONA]" non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio, qualora il contratto di locazione commerciale non fosse stato anticipatamente sciolto, "poiché i beni non sarebbero comunque tornati nella sua disponibilità" (così ricorso principale, pag. 24). 27. Il primo motivo del ricorso incidentale va respinto. 28. Va in premessa recepita l'indicazione - ampiamente condivisa in dottrina - alla stregua della quale il contratto di locazione immobiliare, in ipotesi di fallimento e, similmente, di liquidazione coatta amministrativa del conduttore, si scioglie allorquando la dichiarazione di recesso del curatore del fallimento o del commissario liquidatore della I.c.a. giunge a conoscenza del locatore. Certo, qualora il curatore del fallimento o il commissario liquidatore della I.c.a. del conduttore permangano, ancorché il locatore abbia ricevuto la dichiarazione di recesso, nella disponibilità dell'immobile, non vanno esenti da conseguenze obbligatorie. E nondimeno, in siffatta evenienza, il titolo della prestazione patrimoniale che sull'organo concorsuale grava, non è, a rigore, da ascrivere, sub specie di equo indennizzo, alla previsione di cui al 3 0 co. dell'art. 80 I.fall. bensì, sub specie di obbligazione risarcitoria, alla generale previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. 29. Su tale scorta l'impugnato dictum ha ineccepibilmente identificato il dies ad quem dell'equo indennizzo con il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui il commissario liquidatore, in dipendenza dell'avvenuta comunicazione del recesso, si era reso disponibile al rilascio degli immobili. 30. Il tribunale (lo si è premesso) ha affermato che non era stato contestato che il ritardo, a far data dal 30.4.2010, nella riconsegna, avvenuta il 9.6.2010, degli immobili non fosse dipeso da causa imputabile agli organi della I.c.a. della "B.P.G.". Ebbene, siffatta affermazione non è stata, a sua volta, per nulla censurata dalla ricorrente incidentale (cfr. Cass. ord. 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata). 31. La ricorrente incidentale (lo si è del pari premesso) ha, invece, disconosciuto efficacia al verbale di riconsegna dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA] a motivo dell'asserito difetto di legittimazione a "ricevere" della concedente "[OSCURATO:PERSONA]" attesa - a suo dire - la perdurante efficacia dei contratti di leasing. Tuttavia, pur in parte qua il motivo di ricorso incidentale non censura specificamente e compiutamente la "ratio decidendi". Invero, il Tribunale di Padova ha ancorato le sue affermazioni e dunque il riscontro della legittimazione della "[OSCURATO:PERSONA]" a ricevere la consegna dei cespiti immobiliari alle risultanze dei documenti n. 27 e n. 28, allegati alla produzione di parte opposta, recte del commissario liquidatore, ed idonei a dar ragione dell'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing. Viceversa, il motivo in disamina si diffonde a dar conto della modalità operativa del meccanismo risolutorio di cui all'art. 1456 cod. civ. (cfr. controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pagg. 29 - 32) e del momento di produzione, coincidente con il passaggio in giudicato, della sentenza dichiarativa di risoluzione (cfr. controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pagg. 32 - 33), ma nulla di specifico prospetta in ordine al contenuto dei documenti surriferiti. 32. Si tenga conto, inoltre, che la riconsegna degli immobili ha avuto luogo in presenza di un delegato della "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, per giunta, ne aveva chiesto il differimento rispetto alla data inizialmente fissata (cfr. controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pag. 27; cfr. controricorso al ricorso incidentale, pag. 8). E si tenga conto, ancora, che, contrariamente a quanto la "[OSCURATO:PERSONA]" assume (cfr. controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pagg. 32 - 33), il commissario liquidatore della I.c.a. ha addotto che "[OSCURATO:PERSONA] (...) non ha mai avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcun contenzioso" (cfr. controricorso al ricorso incidentale, pag. 8). 33. Al di là dell'attinenza o meno del riferimento operato dal tribunale all'art. 1595, 3° co., cod. civ., è indubitabile che la permanenza in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]" della veste di utilizzatrice degli immobili oggetto dei contratti di leasing assurgesse a presupposto dell'efficace esplicazione della facoltà della stessa utilizzatrice di concedere in locazione i medesimi cespiti. E' indubitabile, cioè, che tal ultima facoltà costituisse mera "derivazione" della posizione radicatasi in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]" per effetto dei contratti di leasing, giacché il contratto di locazione si correlava, in guisa di contratto "derivato", ai contratti di leasing.Cosicché non può che condividersi il rilievo del commissario liquidatore, secondo cui, "poiché solo la disponibilità degli immobili da parte della [OSCURATO:PERSONA] la poneva nella condizione di agire quale locatore, una volta perduta la prerogativa di fruire del bene l'utilizzatore non sarebbe stato in grado di adempiere alla sua obbligazione di locatore e quindi in posizione di poter pretendere adempimenti" (così controricorso al ricorso incidentale, pag. 11). 34. Il secondo motivo del ricorso incidentale del pari va respinto. 35. Indiscutibilmente l'art. 2704, 1° co., cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti alla cui stregua la data di una scrittura privata può reputarsi certa e computabile riguardo ai terzi, sicché è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito la valutazione dell'attitudine di un ulteriore fatto, all'uopo allegato, a conferir certezza, rispetto ai terzi, alla data della scrittura non autenticata (cfr. Cass. 15.3.2018, n. 6462). Altrettanto indiscutibilmente, però, la previsione dell'art. 2704, 1° co., cod. civ. preclude la diretta dimostrazione a mezzo testimoni e a mezzo presunzioni della data della scrittura (cfr. Cass. 17.11.2016, n. 23425; Cass. 8.11.2006, n. 23793). 36. Orbene, va previamente rimarcato che la ricorrente incidentale non ha fornito specifica ed "autosufficiente" enunciazione dei fatti idonei a comprovare - assume - "l'avvenuta sottoscrizione della scrittura integrativa contestualmente alla cessione dei contratti di leasing ed alla locazione" (così controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pag. 39. I capitoli della prova per testimoni sono invece riprodotti in nota, a pag. 7 del controricorso). 37. In ogni caso sia gli anzidetti e non meglio specificati "fatti" sia i capitoli della prova per testimoni appaiono senz'altro volti a fornire - indebitamente - diretto riscontro, seppur, i primi, verosimilmente in via logico/inferenziale, della data - 12.9.2007 - riportata nella scrittura integrativa, contemplante, peraltro, l'obbligo della "B.P.G.", in ipotesi di suo recesso senza giusta causa nei primi cinque anni dalla locazione commerciale, di pagare la somma di euro 1.600.000,00 a titolo di indennizzo. 38. Si è anticipato, in sede di disamina del quarto motivo del ricorso principale, che la determinazione dell'equo indennizzo ex art. 80, 3° co., I.fall. è rimessa alla valutazione del giudice del merito ed è censurabile in cassazione unicamente per "omesso esame circa fatto decisivo e controverso". Si è anticipato, altresì, che, nella specie, la quantificazione dell'equo indennizzo va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite. 39. Su tale scorta risultano, del pari, vanamente ed inconcludentemente rivolte a sollecitare questa Corte al riesame del giudizio "di fatto" in parte qua operato dal Tribunale di Padova le doglianze infine veicolate dal secondo mezzo dell'impugnazione incidentale. Ossia le doglianze secondo cui il tribunale, ai fini della quantificazione dell'equo indennizzo, non ha tenuto conto né della durata residua del contratto - id est, della circostanza per cui il recesso è avvenuto poco tempo dopo la stipulazione - né del quantum del pattuito canone di locazione né dell'insufficienza del termine di tre mesi per reperire altro conduttore. 40. Il rigetto del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale e quindi la reciproca soccombenza inducono a compensare integralmente le spese del presente giudizio nel rapporto processuale tra il commissario liquidatore della I.c.a. della "B.P.G." e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione.In dipendenza del rigetto del ricorso principale il commissario liquidatore della I.c.a. di "B.P.G." va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio alla controricorrente "Thema" [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione segue come da dispositivo. In dipendenza del rigetto del ricorso principale il commissario liquidatore della I.c.a. di "B.P.G." va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio alla controricorrente "Intesa SanPaolo Provis" [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione segue come da dispositivo. 41. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia" e la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. in liquidazione; condanna il ricorrente principale, commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia", a rimborsare alla controricorrente "Thema" s.r.l. in liquidazione le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente principale, commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della "[OSCURATO:PERSONA] di Garanzia", a rimborsare alla controricorrente "Intesa SanPaolo Provis" s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da part