CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23673-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 2697/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione, con ricorso illustrato da memoria, la sentenza della Corte d’appello di Catania 5 dicembre 2019 n. 2697, con la quale venne dichiarato inammissibile l’appello da lei proposto avverso la sentenza 18 ottobre 2017 n. 1691 del Tribunale di Siracusa. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le altre controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza d’appello è stata pubblicata il 5 dicembre 2019; -) il termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. è scaduto il 5 giugno 2020; -) aggiungendo i 64 giorni di sospensione obbligatoria dei termini processuali stabilite dall’articolo 83 del decreto legge 18/20, il termine per impugnare venne a scadere l’8 agosto 2020; -) il ricorso è stato invece proposto il 4 settembre 2020. Né la ricorrente ha potuto beneficiare della sospensione feriale dei termini, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020). 1.1. Reputa il collegio non condivisibili le osservazioni svolte dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali dovrebbe applicarsi anche al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto la misura delle spese di soccombenza liquidata dal giudice di primo grado. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che la sospensione feriale dei termini processuali (ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941) non si applica mai alle opposizioni esecutive, nemmeno quando l'impugnazione abbia ad oggetto solo la regolazione delle spese (Sez. 3, Ordinanza n. 9997 del 27/04/2010, Rv. 612498 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23410 del 15/10/2013, Rv. 628628 -01). 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig