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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026

Cassazione n. 24378/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati3181 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3923/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/11/2025 R.G.N. 1346/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026Data pubblicazione 02/08/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, confermando la statuizione del giudice di prime cure, hadichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato,in data 30.7.2024, a [OSCURATO:PERSONA], impiegata conmansioni di cameriera ai piani, da [OSCURATO:PERSONA] nonché lareintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del dannodalla data del recesso all’effettivo ripristino del rapporto ex art.18, comma 1, legge n. 300/1970.2.

La Corte distrettuale ha rilevato l’inammissibilità dei motivi diappello concernenti l’impugnativa stragiudiziale dellicenziamento da parte della lavoratrice, per carenza totale dicensure della motivazione della sentenza del giudice di primogrado; ha, poi, dedotto – in mancanza di motivo di appello - laformazione di giudicato circa il regime sanzionatorio daapplicare all’atto di recesso, art. 18 legge n. 300/1970 o art. 3del d.lgs. n. 23/2015 nonostante si fosse trattato di un contrattoa tempo determinato (posto che le parti ed il giudice nullaavevano rilevato circa l’incompatibilità della tutela approntatadal legislatore con riguardo ai contratti a tempo indeterminatorispetto a quelli con apposizione del termine) ed ha aggiuntoche, in pacifica assenza di forma scritta della contestazionedisciplinare, il licenziamento doveva considerarsi inesistente;ha, infine, escluso la sussistenza di qualsiasi voce da detrarredal risarcimento a titolo di aliunde perceptum.3.

Avverso tale sentenza la datrice di lavoro ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.

La lavoratrice haresistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 24378/2026Data pubblicazione 02/08/20261.

Con il primo motivo del ricorso la datrice di lavoro ricorrentedenuncia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 115, 421bisc.p.c., 111 Cost. nonché motivazione apparente e perplessaposto che i motivi di appello (concernenti l’impugnazionestragiudiziale del licenziamento da parte della lavoratricetramite pec) erano completi, la natura di contratto a tempodeterminato risultava dalla documentazione proposta e ilgiudice doveva rilevarla d’ufficio (emergendo, inoltre, che alladata della sentenza di grado di appello il termine era scaduto daoltre un anno),2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

La censura è prospettata con modalità non conformi alprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione,secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nelricorso (quantomeno nelle parti rilevanti) il contenuto dell’attodi appello e della sentenza di primo grado, fornendo alcontempo alla Corte elementi sicuri per consentirnel'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosisolo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamenteprevisto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Lagiurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare cheove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti oprove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini delloscrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primocomma n. 3, c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., o anche di un error in procedendo ènecessario che il contenuto dell’atto o della prova orale odocumentale sia riprodotto in ricorso (non meramenteNumero registro generale 8/2026riassunto), e anche che ne venga indicata l’esatta collocazioneN umero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 24378/2026nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamenteData pubblicazione 02/08/2026acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass.

SUn. 5698 del 2012; Cass.

SU n. 22726 del 2011; da ultimo, Cass.n. 10992 del 2020).3.

Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1334, 1335, 2697 c.c., 137, 140, 145c.p.c., 6 legge n. 604/1966, 7 legge n. 890/1982 avendo, ilTribunale, erroneamente ritenuto valida e tempestival’impugnazione stragiudiziale del licenziamento.4.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di censure rivoltedirettamente avverso la sentenza di primo grado e non controla sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censurev.

Cass. n. 5637/2006, Cass. nn. 11026 e 15952/2007, Cass.6733/2014).5.

Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 della legge n. 300/1970 e 3 del d.lgs. n. 23/2015avendo, la Corte territoriale, erroneamente qualificato il difettodi contestazione disciplinare come difetto assoluto digiustificazione, omettendo ogni accertamento sulla veridicitàdella condotta della lavoratrice.6.

Con il quarto motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 23/2015, 18 della leggen. 300/1970, 115 e 421bis c.p.c. per errata applicazione dellatutela reintegratoria attenuta anziché di quella meramenteindennitaria, mancato accertamento dell’insussistenza del fattomateriale, ordine di reintegrazione in un rapporto di lavorocessato per scadenza del termine.Numero registro generale 8/20267. l motivi non sono fondati.

Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 24378/20267.1.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, laData pubblicazione 02/08/2026tutela della reintegrazione attenuta prevista dall’art. 18, comma4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di "insussistenza delfatto contestato", che implicitamente non può chericomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione:ciò sia in considerazione del rinvio operato dal comma 6 dell’art.18 cit. ai precedenti commi 4, 5 e7 nel caso in cui emerga, sudomanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento(ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo odoggettivo) sia alla luce di una ricostruzione sistematica di tuttoil meccanismo sanzionatorio dell’art. 18 (al fine di evitare laconseguenza, incoerente con l’impianto normativo di unagradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del “fattocontestato”, che sia punita con sanzione ridotta la totaleassenza di esplicitazione della condotta inadempiente che haportato al recesso; cfr. in tal senso Cass. n. 25745/2016; Cass.n. 4879/2020; Cass. n. 14150/2026, che distingue il regimesanzionatorio a seconda che ricorra una omissione totale dellacontestazione disciplinare ovvero una contestazione generica).8.

Con il quinto motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del d.m. n.55/2014 avendo, la Corte di appello, omesso la motivazione inordine alle spese di lite liquidate per il primo ed il secondo grado,senza specificare lo scaglione di valore applicato, le fasiconsiderate e l’eventuale scostamento dai volari medi.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi delD.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale delgiudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto aNumero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a paNruammeroe dtir rai ccolta generale 24378/2026Data pubblicazione 02/08/2026fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, intal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. n. 19989/2021;in senso conforme, Cass. n. 12537/2019; Cass. n.33642/2024).10.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.11.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2026La Presidentedott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 24378/2026Dat a pubblicazione 02/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati3181 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3923/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/11/2025 R.G.N. 1346/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026Data pubblicazione 02/08/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, confermando la statuizione del giudice di prime cure, hadichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato,in data 30.7.2024, a [OSCURATO:PERSONA], impiegata conmansioni di cameriera ai piani, da [OSCURATO:PERSONA] nonché lareintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del dannodalla data del recesso all’effettivo ripristino del rapporto ex art.18, comma 1, legge n. 300/1970.2. La Corte distrettuale ha rilevato l’inammissibilità dei motivi diappello concernenti l’impugnativa stragiudiziale dellicenziamento da parte della lavoratrice, per carenza totale dicensure della motivazione della sentenza del giudice di primogrado; ha, poi, dedotto – in mancanza di motivo di appello - laformazione di giudicato circa il regime sanzionatorio daapplicare all’atto di recesso, art. 18 legge n. 300/1970 o art. 3del d.lgs. n. 23/2015 nonostante si fosse trattato di un contrattoa tempo determinato (posto che le parti ed il giudice nullaavevano rilevato circa l’incompatibilità della tutela approntatadal legislatore con riguardo ai contratti a tempo indeterminatorispetto a quelli con apposizione del termine) ed ha aggiuntoche, in pacifica assenza di forma scritta della contestazionedisciplinare, il licenziamento doveva considerarsi inesistente;ha, infine, escluso la sussistenza di qualsiasi voce da detrarredal risarcimento a titolo di aliunde perceptum.3. Avverso tale sentenza la datrice di lavoro ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi. La lavoratrice haresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 24378/2026Data pubblicazione 02/08/20261. Con il primo motivo del ricorso la datrice di lavoro ricorrentedenuncia, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 115, 421bisc.p.c., 111 Cost. nonché motivazione apparente e perplessaposto che i motivi di appello (concernenti l’impugnazionestragiudiziale del licenziamento da parte della lavoratricetramite pec) erano completi, la natura di contratto a tempodeterminato risultava dalla documentazione proposta e ilgiudice doveva rilevarla d’ufficio (emergendo, inoltre, che alladata della sentenza di grado di appello il termine era scaduto daoltre un anno),2. Il motivo è inammissibile.2.1. La censura è prospettata con modalità non conformi alprincipio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione,secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nelricorso (quantomeno nelle parti rilevanti) il contenuto dell’attodi appello e della sentenza di primo grado, fornendo alcontempo alla Corte elementi sicuri per consentirnel'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosisolo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamenteprevisto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Lagiurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare cheove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti oprove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini delloscrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primocomma n. 3, c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., o anche di un error in procedendo ènecessario che il contenuto dell’atto o della prova orale odocumentale sia riprodotto in ricorso (non meramenteNumero registro generale 8/2026riassunto), e anche che ne venga indicata l’esatta collocazioneN umero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 24378/2026nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamenteData pubblicazione 02/08/2026acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SUn. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011; da ultimo, Cass.n. 10992 del 2020).3. Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1334, 1335, 2697 c.c., 137, 140, 145c.p.c., 6 legge n. 604/1966, 7 legge n. 890/1982 avendo, ilTribunale, erroneamente ritenuto valida e tempestival’impugnazione stragiudiziale del licenziamento.4. Il motivo è inammissibile, trattandosi di censure rivoltedirettamente avverso la sentenza di primo grado e non controla sentenza di appello (sulla inammissibilità di siffatte censurev. Cass. n. 5637/2006, Cass. nn. 11026 e 15952/2007, Cass.6733/2014).5. Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 della legge n. 300/1970 e 3 del d.lgs. n. 23/2015avendo, la Corte territoriale, erroneamente qualificato il difettodi contestazione disciplinare come difetto assoluto digiustificazione, omettendo ogni accertamento sulla veridicitàdella condotta della lavoratrice.6. Con il quarto motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 23/2015, 18 della leggen. 300/1970, 115 e 421bis c.p.c. per errata applicazione dellatutela reintegratoria attenuta anziché di quella meramenteindennitaria, mancato accertamento dell’insussistenza del fattomateriale, ordine di reintegrazione in un rapporto di lavorocessato per scadenza del termine.Numero registro generale 8/20267. l motivi non sono fondati. Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 24378/20267.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, laData pubblicazione 02/08/2026tutela della reintegrazione attenuta prevista dall’art. 18, comma4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di "insussistenza delfatto contestato", che implicitamente non può chericomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione:ciò sia in considerazione del rinvio operato dal comma 6 dell’art.18 cit. ai precedenti commi 4, 5 e7 nel caso in cui emerga, sudomanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento(ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo odoggettivo) sia alla luce di una ricostruzione sistematica di tuttoil meccanismo sanzionatorio dell’art. 18 (al fine di evitare laconseguenza, incoerente con l’impianto normativo di unagradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del “fattocontestato”, che sia punita con sanzione ridotta la totaleassenza di esplicitazione della condotta inadempiente che haportato al recesso; cfr. in tal senso Cass. n. 25745/2016; Cass.n. 4879/2020; Cass. n. 14150/2026, che distingue il regimesanzionatorio a seconda che ricorra una omissione totale dellacontestazione disciplinare ovvero una contestazione generica).8. Con il quinto motivo del ricorso la ricorrente denuncia, ex art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del d.m. n.55/2014 avendo, la Corte di appello, omesso la motivazione inordine alle spese di lite liquidate per il primo ed il secondo grado,senza specificare lo scaglione di valore applicato, le fasiconsiderate e l’eventuale scostamento dai volari medi.9. Il motivo è inammissibile.9.1. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi delD.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale delgiudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto aNumero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a paNruammeroe dtir rai ccolta generale 24378/2026Data pubblicazione 02/08/2026fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, intal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di questo” (cfr. Cass. n. 19989/2021;in senso conforme, Cass. n. 12537/2019; Cass. n.33642/2024).10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater,d.P.R.115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 1° luglio 2026La Presidentedott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 8/2026Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 24378/2026Dat a pubblicazione 02/08/2026