CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 07640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre a non essere stato dedotto nei motivi di appello (cfr. Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); ritenuto che le altre questioni dedotte in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante dell'art. 62 comma 1, n.3 c.p., nonché in punto di recidiva e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere manifestamente infondate, risultano generiche perché reiterative dei motivi di appello, già vagliati con motivazione congrua, le cui argomentazioni non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]' estensore [OSCURATO:PERSONA]