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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34075/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.17886/2015R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la secondain Roma alla via XX settembre n.26; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilian.364/35/15,pronunciata in data 11 novembre 2014, depositata il 29 gennaio 2015e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.17886/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]., che resist e con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 364/35/15 , pronunciata in data 11 novembre 2014, depositatail 29 gennaio 2015 e non notificata, che ha parzialmente accolto gli appelli dell’ufficio controla decisione n.184/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento , che aveva parzialmente accolto i l ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

RJ003AA00107-2009 per ires, iva ed irap dell’anno di imposta 2005, e la decisione n.534/01/13della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’atto di irrogazione delle sanzionin.RJ0IRAA00001- 2010;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r.rettificava il maggiore utile per euro 12.185,00 relativamente al recupero di euro 101.539,00, fermi restando i recuperi di euro 287,00 per ammortamenti non deducibili e di euro 2.764,00 per rimanenze non dichiarate; la C.t.r. rimetteva all’ufficio di rideterminare il reddito della società contribuente sulla base del decisum;

3. la contribuente chiedeva sospendersi il giudizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art.6, comma 10, secondo periodo, d.l. n.119/2018, conv. dallal. n.136/2018; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ;

4. l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria exart.380 – bis .1 cod. proc. civ., con cui ha comunicato la regolare definizione parziale della controversia limitatamente all’avviso di accertamento n. r.g. n.17886/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] RJ003AA00107- 2009, chiedendo dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA]:

1. preliminarmente, deve dichiararsi l’estinzione del l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la contribuente regolarmente definito la lite, ai sensi dell’art.6 e dell’art.7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018, in ordine all’impugnativa dell’avviso di accertamento n.

RJ003AA00107-2009; la definizione copre anche l’impugnativa dell’atto di irrogazione delle sanzioni n.

RJ0I RAA000 0 1 - 2010, conseguenti alle violazioni tributarie accertate con l’atto impositivo per il quale la contribuente ha regolarmente definito la lite; come questa Corte ha avuto modo di precisare, i n tema di definizione agevolata, in caso di controversie tributarie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, in base all'univoco tenore letterale dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (sulla cd.

"rottamazione- ter"), la "definizione a zero" della sanzione postula che il rapporto relativo al tributo sia stato "definito", e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria (principale) secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario (annullamento dell'atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione agevolata, pagamento del tributo, ecc.) (cfr. Cass. n. 36037/2021; n. 26757/2022); invero, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n.119/2018, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul r.g. n.17886/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione ; acorroborare una tale impostazione, concorre la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite,(n.18298/2021) con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilitàin via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell'imposizione fiscale, ̀ stata affermata la condonabilit à della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26757/2022, in motivazione); nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata; dunque l’atto di irrogazione delle sanzioni rimast o fuori dalla domanda di condono è collegato ai tributi condonati e, ne segue la sorte; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, ai sensi dell’art.6 e dell’art.7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.17886/2015R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la secondain Roma alla via XX settembre n.26; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilian.364/35/15,pronunciata in data 11 novembre 2014, depositata il 29 gennaio 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.17886/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]., che resist e con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 364/35/15 , pronunciata in data 11 novembre 2014, depositatail 29 gennaio 2015 e non notificata, che ha parzialmente accolto gli appelli dell’ufficio controla decisione n.184/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento , che aveva parzialmente accolto i l ricorso del la contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RJ003AA00107-2009 per ires, iva ed irap dell’anno di imposta 2005, e la decisione n.534/01/13della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’atto di irrogazione delle sanzionin.RJ0IRAA00001- 2010; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r.rettificava il maggiore utile per euro 12.185,00 relativamente al recupero di euro 101.539,00, fermi restando i recuperi di euro 287,00 per ammortamenti non deducibili e di euro 2.764,00 per rimanenze non dichiarate; la C.t.r. rimetteva all’ufficio di rideterminare il reddito della società contribuente sulla base del decisum; 3. la contribuente chiedeva sospendersi il giudizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art.6, comma 10, secondo periodo, d.l. n.119/2018, conv. dallal. n.136/2018; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; 4. l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria exart.380 – bis .1 cod. proc. civ., con cui ha comunicato la regolare definizione parziale della controversia limitatamente all’avviso di accertamento n. r.g. n.17886/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] RJ003AA00107- 2009, chiedendo dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente, deve dichiararsi l’estinzione del l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la contribuente regolarmente definito la lite, ai sensi dell’art.6 e dell’art.7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018, in ordine all’impugnativa dell’avviso di accertamento n. RJ003AA00107-2009; la definizione copre anche l’impugnativa dell’atto di irrogazione delle sanzioni n. RJ0I RAA000 0 1 - 2010, conseguenti alle violazioni tributarie accertate con l’atto impositivo per il quale la contribuente ha regolarmente definito la lite; come questa Corte ha avuto modo di precisare, i n tema di definizione agevolata, in caso di controversie tributarie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, in base all'univoco tenore letterale dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (sulla cd. "rottamazione- ter"), la "definizione a zero" della sanzione postula che il rapporto relativo al tributo sia stato "definito", e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria (principale) secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario (annullamento dell'atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione agevolata, pagamento del tributo, ecc.) (cfr. Cass. n. 36037/2021; n. 26757/2022); invero, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n.119/2018, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul r.g. n.17886/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione ; acorroborare una tale impostazione, concorre la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite,(n.18298/2021) con la quale, pur con riferimento al diverso tema della definibilitàin via agevolata dei giudizi concernenti atti di riscossione che costituiscono il primo atto dell'imposizione fiscale, ̀ stata affermata la condonabilit à della pretesa impositiva concernente la contestazione ed irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26757/2022, in motivazione); nella presente vicenda costituisce circostanza pacifica (ed anzi presupposto della stessa pretesa erariale) il fatto che la società contribuente abbia estinto il debito tributario donde trae origine la sanzione irrogata; dunque l’atto di irrogazione delle sanzioni rimast o fuori dalla domanda di condono è collegato ai tributi condonati e, ne segue la sorte; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, ai sensi dell’art.6 e dell’art.7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/
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