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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 33478/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19855/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e di fes a dall’a vv. to [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] SAMMICHELE E [OSCURATO:PERSONA].

COOP.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 455/2024,depositata in data 21.03.2024; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 28.11.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 20 ottobre 2016, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di debitore principale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori, convenivano in giudizio dinanzi alTribunale di Bari, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l’accertamento dell’ invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia di condizioni contrattuali contra legem e di illegittima applicazione di interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente e di altri oneri, costi e remunerazioni, previo ricalcolo di tutti i predetti rapporti bancari, degli effettivi saldi, con consequenziale riaccredito delle somme da determinarsi e condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le relative somme, anche in via di compensazione, in favoredella società attrice nonché al risarcimento danni per indebita segnalazione al CRI e declaratoria di nullità ed inefficacia delle fideiussione prestate.

Costituendosi in giudizio la Banca convenuta, eccepiva l'inammissibilità, l’improcedibilità, la nullità della domanda giudiziale per estrema genericità ed indeterminatezza el’infondatezza delle domande.

Nel corso del giudizio diprimo grado veniva emesso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta e, sulla scorta della documentazione depositata dalle parti, veniva disposta ed eseguita una consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza n. 1327/2021 del 7 aprile 2021, il Tribunale di Bari cosi statuiva: “condanna la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], della somma di €. 4.557,63 oltre gli interessi legali dalla domanda; dichiara che: alla data del 28.9.17 il c/c n. 06/000048177 presentava un saldo a favore della società attrice di € 4.038,34; alla data del 7.11.17 il saldo del c/c n. 06/007000132 era pari ad €. 44.352,30 a favore della Banca convenuta ed il saldo del c/c n 06/007002363 era pari ad €. 204.315,10 a favore della Banca convenuta; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli altri rapporti sopra indicati; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone a carico delle parti in quote eguali le spese di ctu”.

Avverso tale sentenza proponevano appello la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Monopoli soc. coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop.).

Con sentenza del 21.3.2024 la Corte territoriale ha rigettato l’appello, osservando che:non emergeva la decadenza della banca creditrice dalla facoltà di richiedere il pagamento ai fideiussori,in relazione all’art. 1956 cod. civ., in quanto il primo giudice aveva valorizzato la qualità dei fideiussori che, erano anche soci accomandatari ed accomandanti della debitrice principale, società di persone, per presumere in capo agli stessi la conoscenza delle difficoltà economiche; l’appellante non aveva articolato alcun ragionamento controfattuale in grado di confutare la ratio decidendi del Tribunale, che, al contrario, era condivisibile e confortata da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, con riferimento al riparto dell’onere della prova nelle azioni, come la presente, introdotte dai correntisti/mutuatari/fideiussori per l’accertamento del rapporto di dare/avere e per la ripetizionedi quanto risultante a credito; inoltre, contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti e conformemente a quanto affermato dal primo giudice, l’inottemperanza (o non completa ottemperanza) all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nei confronti della banca convenuta non alterava l’ordinario riparto dell’onere probatorio, né determina va un effetto “confessorio”, bensì rappresentava un mero “argomento di prova”; poiché il motivo di appello sostanzialmente riproponeva le medesime argomentazioni relative alle conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione e della impossibilità di ricostruire i rapporti bancari oggetto del giudizio, sulle quali il giudice s i era chiaramente espresso con condivisibile motivazione, il motivo medesimo era inammissibile ed infondato. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appellocon tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di A lberobell o Sammichele e Monopoli soc. coop.resiste con controricorso, illustrato da memoria.

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia nullità ed illegittimità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e in relazione agli art. 2697 c.c. e 116 cp.c.; e per vizio di ultrapetizione per pronunzia su domanda non proposta dalla appellata, con violazione sotto questo profilo anche degli artt. 112, 183, 345 e 346 cpc., per avere la Corted’appello omesso la pronuncia di irricostruibilità di alcun saldo e pretesa avversa, edemesso invece una pronuncia non richiesta di declaratoria di accertamento di un credito a favore della bancadi un atipico saldo intermedio.

Il secondo motivo denunzia nullità ed illegittimità della sentenza, ex art.360 , comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte, omesso la pronuncia di irricostruibilità di alcun saldo e pretesa a credito e a favore della Banca mandataria, così pure errando nell’esame di un duplice fatto decisivo per il giudizio, ovvero, sia la incompletezza della documentazione che precludeva qualsiasi statuizione anche di mero accertamento in favore della banca, sia la insussistenza di alcuna sua domanda di accertamento sul punto.

Nell’omettere la declaratoria di irricostruibilità, si censura che la Corte di merito non ha considerato neanche la carenza di documentazione, e di chiusura dei conti, che nonconsentiva di estrarre alcun saldo negativo finale a favore della stessa banca mandataria.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 cpc per manifesta contraddittorietà per aver la Corte d’appello pronunciato condanna alle spese, totalmente in sfavoredelle appellanti.

Il collegio ritiene di decidere la causa in conformità della proposta di definizione anticipata che ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.

Il primo motivoè infondato.

Va premessoche la denunciata violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).

Nel caso di specie un simile ribaltamento del riparto degli oneri probatori non è denunciato, sicché per tale aspetto la doglianza è inammissibile, ma, seppur lo fosse, la censura sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c..

Invero,nell’ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto nonché di addebiti di danaro non dovuti, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, proprio in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017).

Che, poi, sulla base del materiale istruttorio acquisito agli atti possa o non possa pervenirsi alla determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, entro i limiti delle prove offerte, è questione di merito che nulla a che vedere con riparto degli oneri probatori e che sfugge al sindacato di legittimità, trattandosi appunto, di accertamento di merito esclusivamente sindacabile sul piano motivazionale.

Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «pr udente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (tra le tantissime Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

Il che non ha nulla a che vedere con la censura formulata e tanto meno con la decisione della corte territoriale.

E dunque anche sotto tale aspetto la censura è inammissibile.

E’ altresì infondato l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe emesso «una non petita».

Al riguardo, secondo la ricorrente, a fronte della domanda di accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti proposta dal correntista, nei termini in generale poc’anzi accennati, il giudice potrebbe, nel rispetto dell’articolo 112 c.p.c., accertare soltanto che il correntista non è debitore della banca; ma, a fronte della domanda di accertamento proposta, il giudice non viola certamente il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato se accerta che il correntista non è creditore, come pretenderebbe di essere, ma invece debitore sulla base degli elementi istruttori che egli stesso ha offerto.

Sotto tale aspetto la censura è dunque manifestamente infondata.

La ricorrente si duole, ancora,che i giudici di merito non abbiano fatto discendere dall’inosservanza della banca dell’ordine di esibizione documentale, ex art. 210 cpc, conseguenze alla stessa sfavorevoli, decidendo invece alla luce dei documenti acquisiti e sulla base della c.t.u.che (in mancanza dei contratti e degli e stratti - c onto integrali) ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti (tre conti correnti, tra loro collegati secondo la ricorrente).

Al riguardo, non è censurabile la sentenza impugnata che h a fatto applicazione dell’orientamento a tenore del quale l’ordine ex art. 210 cpc costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimentodell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, perviolazione di norma di diritto (Cass., n. 31251/2021; n. 22196/2010).

D’altra parte, l’appellante non si era curato di predisporre e conservare la documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme pretese, così da poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto.

Inoltre, è mancata ogni critica relativa all’accertamento fondato sulla c.t.u., che ha comunque ricostruito l’andamento dei rapporti di conto corrente, seppure su documenti diversi, almeno in parte,dagli e stratti - conto integrali, nel senso ch e la ricorrente non ha esplicitato con chiarezza le ragioni per le quali la c.t.u.non sarebbe stata corretta.

Il secondo mezzo è inammissibile versandosi in ipotesi di doppia conforme.

Il terzo mezzo è manifestamente infondato essendo la pronuncia sulle spese del tutto conforme al principio della soccombenza; di conseguenza, è inammissibile la censura concernente la mancata compensazione.

Le spese seguono la soccombenza.

A norma dell'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, il ricorrente va condannato al pagamento delle somme di cui all'art. 96, comma 3 , considerando la manifesta infondatezza del ricorso,e di cui al c. 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, c. 3,e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19855/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e di fes a dall’a vv. to [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] SAMMICHELE E [OSCURATO:PERSONA]. COOP.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 455/2024,depositata in data 21.03.2024; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 28.11.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 20 ottobre 2016, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di debitore principale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori, convenivano in giudizio dinanzi alTribunale di Bari, la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l’accertamento dell’ invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia di condizioni contrattuali contra legem e di illegittima applicazione di interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente e di altri oneri, costi e remunerazioni, previo ricalcolo di tutti i predetti rapporti bancari, degli effettivi saldi, con consequenziale riaccredito delle somme da determinarsi e condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le relative somme, anche in via di compensazione, in favoredella società attrice nonché al risarcimento danni per indebita segnalazione al CRI e declaratoria di nullità ed inefficacia delle fideiussione prestate. Costituendosi in giudizio la Banca convenuta, eccepiva l'inammissibilità, l’improcedibilità, la nullità della domanda giudiziale per estrema genericità ed indeterminatezza el’infondatezza delle domande. Nel corso del giudizio diprimo grado veniva emesso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta e, sulla scorta della documentazione depositata dalle parti, veniva disposta ed eseguita una consulenza tecnica d’ufficio. Con sentenza n. 1327/2021 del 7 aprile 2021, il Tribunale di Bari cosi statuiva: “condanna la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], della somma di €. 4.557,63 oltre gli interessi legali dalla domanda; dichiara che: alla data del 28.9.17 il c/c n. 06/000048177 presentava un saldo a favore della società attrice di € 4.038,34; alla data del 7.11.17 il saldo del c/c n. 06/007000132 era pari ad €. 44.352,30 a favore della Banca convenuta ed il saldo del c/c n 06/007002363 era pari ad €. 204.315,10 a favore della Banca convenuta; dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli altri rapporti sopra indicati; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio e pone a carico delle parti in quote eguali le spese di ctu”. Avverso tale sentenza proponevano appello la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Monopoli soc. coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop.). Con sentenza del 21.3.2024 la Corte territoriale ha rigettato l’appello, osservando che:non emergeva la decadenza della banca creditrice dalla facoltà di richiedere il pagamento ai fideiussori,in relazione all’art. 1956 cod. civ., in quanto il primo giudice aveva valorizzato la qualità dei fideiussori che, erano anche soci accomandatari ed accomandanti della debitrice principale, società di persone, per presumere in capo agli stessi la conoscenza delle difficoltà economiche; l’appellante non aveva articolato alcun ragionamento controfattuale in grado di confutare la ratio decidendi del Tribunale, che, al contrario, era condivisibile e confortata da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, con riferimento al riparto dell’onere della prova nelle azioni, come la presente, introdotte dai correntisti/mutuatari/fideiussori per l’accertamento del rapporto di dare/avere e per la ripetizionedi quanto risultante a credito; inoltre, contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti e conformemente a quanto affermato dal primo giudice, l’inottemperanza (o non completa ottemperanza) all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nei confronti della banca convenuta non alterava l’ordinario riparto dell’onere probatorio, né determina va un effetto “confessorio”, bensì rappresentava un mero “argomento di prova”; poiché il motivo di appello sostanzialmente riproponeva le medesime argomentazioni relative alle conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione e della impossibilità di ricostruire i rapporti bancari oggetto del giudizio, sulle quali il giudice s i era chiaramente espresso con condivisibile motivazione, il motivo medesimo era inammissibile ed infondato. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appellocon tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di A lberobell o Sammichele e Monopoli soc. coop.resiste con controricorso, illustrato da memoria. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia nullità ed illegittimità della sentenza, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e in relazione agli art. 2697 c.c. e 116 cp.c.; e per vizio di ultrapetizione per pronunzia su domanda non proposta dalla appellata, con violazione sotto questo profilo anche degli artt. 112, 183, 345 e 346 cpc., per avere la Corted’appello omesso la pronuncia di irricostruibilità di alcun saldo e pretesa avversa, edemesso invece una pronuncia non richiesta di declaratoria di accertamento di un credito a favore della bancadi un atipico saldo intermedio. Il secondo motivo denunzia nullità ed illegittimità della sentenza, ex art.360 , comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte, omesso la pronuncia di irricostruibilità di alcun saldo e pretesa a credito e a favore della Banca mandataria, così pure errando nell’esame di un duplice fatto decisivo per il giudizio, ovvero, sia la incompletezza della documentazione che precludeva qualsiasi statuizione anche di mero accertamento in favore della banca, sia la insussistenza di alcuna sua domanda di accertamento sul punto. Nell’omettere la declaratoria di irricostruibilità, si censura che la Corte di merito non ha considerato neanche la carenza di documentazione, e di chiusura dei conti, che nonconsentiva di estrarre alcun saldo negativo finale a favore della stessa banca mandataria. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 cpc per manifesta contraddittorietà per aver la Corte d’appello pronunciato condanna alle spese, totalmente in sfavoredelle appellanti. Il collegio ritiene di decidere la causa in conformità della proposta di definizione anticipata che ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Il primo motivoè infondato. Va premessoche la denunciata violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Nel caso di specie un simile ribaltamento del riparto degli oneri probatori non è denunciato, sicché per tale aspetto la doglianza è inammissibile, ma, seppur lo fosse, la censura sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.. Invero,nell’ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto nonché di addebiti di danaro non dovuti, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, proprio in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 25417 del 2023; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 24948 del 2017). Che, poi, sulla base del materiale istruttorio acquisito agli atti possa o non possa pervenirsi alla determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, entro i limiti delle prove offerte, è questione di merito che nulla a che vedere con riparto degli oneri probatori e che sfugge al sindacato di legittimità, trattandosi appunto, di accertamento di merito esclusivamente sindacabile sul piano motivazionale. Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «pr udente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (tra le tantissime Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Il che non ha nulla a che vedere con la censura formulata e tanto meno con la decisione della corte territoriale. E dunque anche sotto tale aspetto la censura è inammissibile. E’ altresì infondato l’assunto secondo cui il giudice di merito avrebbe emesso «una non petita». Al riguardo, secondo la ricorrente, a fronte della domanda di accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti proposta dal correntista, nei termini in generale poc’anzi accennati, il giudice potrebbe, nel rispetto dell’articolo 112 c.p.c., accertare soltanto che il correntista non è debitore della banca; ma, a fronte della domanda di accertamento proposta, il giudice non viola certamente il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato se accerta che il correntista non è creditore, come pretenderebbe di essere, ma invece debitore sulla base degli elementi istruttori che egli stesso ha offerto. Sotto tale aspetto la censura è dunque manifestamente infondata. La ricorrente si duole, ancora,che i giudici di merito non abbiano fatto discendere dall’inosservanza della banca dell’ordine di esibizione documentale, ex art. 210 cpc, conseguenze alla stessa sfavorevoli, decidendo invece alla luce dei documenti acquisiti e sulla base della c.t.u.che (in mancanza dei contratti e degli e stratti - c onto integrali) ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti (tre conti correnti, tra loro collegati secondo la ricorrente). Al riguardo, non è censurabile la sentenza impugnata che h a fatto applicazione dell’orientamento a tenore del quale l’ordine ex art. 210 cpc costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimentodell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, perviolazione di norma di diritto (Cass., n. 31251/2021; n. 22196/2010). D’altra parte, l’appellante non si era curato di predisporre e conservare la documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme pretese, così da poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto. Inoltre, è mancata ogni critica relativa all’accertamento fondato sulla c.t.u., che ha comunque ricostruito l’andamento dei rapporti di conto corrente, seppure su documenti diversi, almeno in parte,dagli e stratti - conto integrali, nel senso ch e la ricorrente non ha esplicitato con chiarezza le ragioni per le quali la c.t.u.non sarebbe stata corretta. Il secondo mezzo è inammissibile versandosi in ipotesi di doppia conforme. Il terzo mezzo è manifestamente infondato essendo la pronuncia sulle spese del tutto conforme al principio della soccombenza; di conseguenza, è inammissibile la censura concernente la mancata compensazione. Le spese seguono la soccombenza. A norma dell'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, il ricorrente va condannato al pagamento delle somme di cui all'art. 96, comma 3 , considerando la manifesta infondatezza del ricorso,e di cui al c. 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, c. 3,e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a
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