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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29318/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in data 10 ottobre 2020, irrevocabile il 2 luglio 2021, di condanna alla pena di 6 anni ed 8 mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 comma 1 cod. pen., 4 L. 110 del 1975; b) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 11 settembre 2020, irrevocabile il 28 luglio 2021, di condanna alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e 2 n. 1 cod. pen.;c) sentenza dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 25 febbraio 2020, irrevocabile il 2 febbraio 2021, di condanna alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 1500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in 16 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di 7 anni e 6 mesi di reclusione per le violazioni di cui alla sentenza sub b), aumentata di 8 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa per ciascuna delle altre violazioni commesse, di cui 2 anni di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuna violazione dell'art. 628 cod. pen. e 6 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 4 commi 2 e 3 L. 110 del 18 aprile 1975.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre denunciando violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione dei presupposti applicativi di cui all'art. 671 c.p.p., 81 cpv c.p. in relazione all'art. 649 c.p.p. e per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Invero, il giudice dell'esecuzione avrebbe individuato una pena illegale in relazione ai reati di cui alle sentenze sub a) e sub c) in quanto, da un lato, ha operato un aumento per i reati di cui all'art. 628 cod. pen. in misura numericamente superiore a quelli in relazione ai quali Curt ha riportato condanna, computando nel calcolo anche un'ipotesi di rapina, quella di cui al capo 3 dell'originaria imputazione di cui alla sentenza sub a), per la quale in fase di cognizione era stata pronunciata sentenza di assoluzione; dall'altro, ha provveduto, per i reati satellite di cui alla sentenza sub a), ad un aumento di pena superiore rispetto a quanto statuito dal giudice della cognizione che, dopo aver riconosciuto la continuazione interna, aveva operato un aumento di pena per il delitto di rapina e per il porto dell'arma pari complessivamente ad anni uno e mesi sei di reclusione. .3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La censura del ricorrente relativa all'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata per erroneità del calcolo operato dal giudice dell'esecuzione è fondata.

Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, operato un aumento per i reati satellite di 2 anni di reclusione e 500 euro di multa per ciascuna violazione di cui all'art. 628 cod. pen., per complessivi anni 8 di reclusione.

In questo modo, però, l'aumento è stato effettuato per quattro rapine, mentre i reati di rapina posti in continuazione sono soltanto tre.

Inoltre, la motivazione è viziata anche sotto un altro profilo.

Infatti, come correttamente dedotto dal ricorrente, per i reati satellite già oggetto di continuazione interna nella sentenza sub a), ed adesso rifluiti nella continuazione più estesa riconosciuta ex art. 671 cod. proc. pen., ovvero, in definitiva, una rapina ed il porto di oggetto atto ad offendere, il giudice dell'esecuzione ha operato un aumento peggiorativo rispetto a quello determinato dal giudice della cognizione, in quanto la somma della pena inflitta per questi due reati (2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 500 di multa) è superiore a quanto statuito dal giudice della cognizione, che, nel determinare la pena da irrogare al condannato, aveva operato per gli stessi reati un aumento della misura complessiva di un terzo della pena base, e quindi di 20 mesi di reclusione.

In sede di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., pur essendo titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen, non può, infatti, quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).

Secondo la pronuncia Nocerino, il modello processuale delineato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. prevede, infatti, che il giudice dell'esecuzione venga adito direttamente dall'interessato, il quale con la domanda delinea l'ambito della conoscenza rimessa al giudice, sicché questi, secondo il principio devolutivo, non può introdurre effetti non domandati, peggiorativi della posizione dell'istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa.

Il ricorso è, in definitiva, fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio.

2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

ANNULLA L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 26 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 24 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in data 10 ottobre 2020, irrevocabile il 2 luglio 2021, di condanna alla pena di 6 anni ed 8 mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 comma 1 cod. pen., 4 L. 110 del 1975; b) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 11 settembre 2020, irrevocabile il 28 luglio 2021, di condanna alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e 2 n. 1 cod. pen.;c) sentenza dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 25 febbraio 2020, irrevocabile il 2 febbraio 2021, di condanna alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 1500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in 16 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di 7 anni e 6 mesi di reclusione per le violazioni di cui alla sentenza sub b), aumentata di 8 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa per ciascuna delle altre violazioni commesse, di cui 2 anni di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuna violazione dell'art. 628 cod. pen. e 6 mesi di reclusione per la violazione dell'art. 4 commi 2 e 3 L. 110 del 18 aprile 1975. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre denunciando violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione dei presupposti applicativi di cui all'art. 671 c.p.p., 81 cpv c.p. in relazione all'art. 649 c.p.p. e per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Invero, il giudice dell'esecuzione avrebbe individuato una pena illegale in relazione ai reati di cui alle sentenze sub a) e sub c) in quanto, da un lato, ha operato un aumento per i reati di cui all'art. 628 cod. pen. in misura numericamente superiore a quelli in relazione ai quali Curt ha riportato condanna, computando nel calcolo anche un'ipotesi di rapina, quella di cui al capo 3 dell'originaria imputazione di cui alla sentenza sub a), per la quale in fase di cognizione era stata pronunciata sentenza di assoluzione; dall'altro, ha provveduto, per i reati satellite di cui alla sentenza sub a), ad un aumento di pena superiore rispetto a quanto statuito dal giudice della cognizione che, dopo aver riconosciuto la continuazione interna, aveva operato un aumento di pena per il delitto di rapina e per il porto dell'arma pari complessivamente ad anni uno e mesi sei di reclusione. .3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La censura del ricorrente relativa all'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata per erroneità del calcolo operato dal giudice dell'esecuzione è fondata. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, operato un aumento per i reati satellite di 2 anni di reclusione e 500 euro di multa per ciascuna violazione di cui all'art. 628 cod. pen., per complessivi anni 8 di reclusione. In questo modo, però, l'aumento è stato effettuato per quattro rapine, mentre i reati di rapina posti in continuazione sono soltanto tre. Inoltre, la motivazione è viziata anche sotto un altro profilo. Infatti, come correttamente dedotto dal ricorrente, per i reati satellite già oggetto di continuazione interna nella sentenza sub a), ed adesso rifluiti nella continuazione più estesa riconosciuta ex art. 671 cod. proc. pen., ovvero, in definitiva, una rapina ed il porto di oggetto atto ad offendere, il giudice dell'esecuzione ha operato un aumento peggiorativo rispetto a quello determinato dal giudice della cognizione, in quanto la somma della pena inflitta per questi due reati (2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 500 di multa) è superiore a quanto statuito dal giudice della cognizione, che, nel determinare la pena da irrogare al condannato, aveva operato per gli stessi reati un aumento della misura complessiva di un terzo della pena base, e quindi di 20 mesi di reclusione. In sede di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., pur essendo titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen, non può, infatti, quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Secondo la pronuncia Nocerino, il modello processuale delineato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen. prevede, infatti, che il giudice dell'esecuzione venga adito direttamente dall'interessato, il quale con la domanda delinea l'ambito della conoscenza rimessa al giudice, sicché questi, secondo il principio devolutivo, non può introdurre effetti non domandati, peggiorativi della posizione dell'istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa. Il ricorso è, in definitiva, fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. ANNULLA L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 26 m