CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30978/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da vari episodi di furto; Premesso che l'impugnazione, definita appello dal Pubblico ministero e trasmessa alla Corte territoriale, è stata qualificata da quest'ultima come ricorso per cassazione, non essendo consentito l'appello in tali casi, ai sensi dell'art. 593, co 2 cod. proc. pen. Ritenuto che tutti i motivi sono strutturati come doglianze in fatto non deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M