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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36721/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo AL—E2a.t.4, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 23.6.214, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della curatela fallimentare, costituita parte civile, relativamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di ricorso abusivo al credito in rubrica loro ascritti ai capi la); 1c) e 3) dell'imputazione, in ordine al fallimento di "TELECOM & [OSCURATO:PERSONA] Sri." dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati in ordine al reato loro ascritto al capo 3), perché estinto per prescrizione e rideterminava l'entità del trattamento sanzionatorio in senso a essi più favorevole, riducendo anche la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, infine, nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati, con distinti atti di impugnazione.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condannato nella sua qualità di amministratore di fatto dal 12.10.2010 al 13.7.2011, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda esclusivamente sulla duplice circostanza che quest'ultimo ha fatto parte dell'associazione a delinquere guidata dallo Scarlata (che, secondo l'ipotesi accusatoria, ha gestito e utilizzato la società fallita per attività fraudolente, spogliandola preordinatamente di ogni risorsa per destinarla al fallimento), e ha partecipato alla fase prodromica all'acquisizione da parte del "[OSCURATO:PERSONA]" della società poi fallita, senza che sia stata dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri di gestione, né la sua partecipazione a singoli atti distrattivi;2) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare il contenuto della memoria depositata ex art. 121, c.p.p., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e degli atti ad essa allegati, da cui si evince come il ricorrente sia stato una semplice vittima dello Scarlata, al punto da fornire garanzie e fideiussioni personali in favore di società riconducibili allo Scarlata, che lo avevano esposto ad azioni esecutive intraprese da creditori delle società acquisite dal "[OSCURATO:PERSONA]", sicché l'illogicità e l'incongruità di tale condotta del Contiero, rimasto legato allo Scarlata nella speranza che questi rilevasse integralmente, pagandone l'intero prezzo, l'azienda di famiglia "[OSCURATO:SOCIETA].", proprio perché inspiegabile, autorizza a ritenere che egli fosse del tutto inconsapevole in ordine all'attività criminosa posta in essere dallo Scartata, attraverso la spoliazione delle società acquisite dal Gruppo facente capo a quest'ultimo; 3) violazione di legge in punto di determinazione dell'entità della pena, in quanto la corte territoriale, pur eliminando la circostanza aggravante di cui all'art. 219,

I. fall. ed eliminato il relativo aumento di pena irrogato dal giudice di primo grado, non ha operato la riduzione sulla pena finale imposta dalla estinzione per prescrizione del reato di cui al n. 3); 4) violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si giustifica alla luce delle vicende personali del Contiero, la cui partecipazione ai fatti è stata comunque minima, illustrate nella menzionata memoria, le quali dimostrano come quest'ultimo sia stato totalmente subalterno e succube dello Scarlata; 5) violazione di legge in ordine alla determinazione dell'entità della pena, che avrebbe potuto essere graduata diversamente ove la corte territoriale avesse preso in considerazione quanto esposto nella citata memoria difensiva.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato nella sua qualità di amministratore di fatto dal 12.10.2010 al 13.7.2011, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di desumere il ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato da una serie di conversazioni intercettate, il cui contenuto si presta a un'interpretazione alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA], è questo il nucleo della tesi del ricorrente, si è limitato a fornire il suo contributo professionale di consulente finanziario per consentire a [OSCURATO:PERSONA] l'acquisizione della società poi fallita, senza poi ingerirsi nello svolgimento di mansioni dirigenziali, che comunque avrebbe svolto per breve tempo, essendo stato sottoposto agli arresti domiciliari nella primavera del 2011; 2) violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la corte territoriale ha escluso solo valorizzando risalenti precedenti penali, relativi a condanne a pene pecuniarie, e la gravità delle condotte, non considerando la documentazione prodotta dalla difesa; 3) violazione di legge in punto di determinazione dell'entità della pena, riproponendo l'identica doglianza sul punto proposta nel terzo motivo del ricorso Conti ero.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], condannato nella sua qualità di amministratore di fatto e di consigliere di amministrazione dal 12.10.2010 al 24.3.2011, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del Mascetti, in quanto quest'ultimo ha rivestito il ruolo di mera testa di legno, strumentalmente manovrato dallo Scarlata (come si desume anche dal soprannome di "Mascettone", attribuitogli da quest'ultimo), senza che sia stata dimostrata a suo carico la consapevolezza del disegno criminoso dei coimputati e la volontà di contribuirvi in alcun modo (mancanza del dolo specifico); 2) violazione di legge in punto di determinazione dell'entità della pena, riproponendo l'identica doglianza sul punto proposta nel terzo motivo del ricorso Contiero.

4. Con requisitoria scritta del 10.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che venga accolto solo il motivo sulla pena. /

5. I ricorsi vanno rigettati per le seguenti ragioni, essendo sorretti da motivi infondati, che si collocano, a ben vedere, ai confini della inammissibilità

6. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd.

"doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Il presente procedimento nasce dalle indagini relative a un'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di bancarotta, al cui vertice era posto [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte, tra gli altri, il Contiero, il Longobardi e il Mascetti, in relazione alla quale, nell'ambito di un diverso procedimento, tutti gli imputati, compresi gli attuali ricorrenti, erano stati condannati dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con sentenza resa all'esito dell'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, del 29.11.2012 (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado).

Ciò posto, alcune questioni poste dai ricorrenti possono essere affrontate secondo una prospettiva unitaria, iniziando con quelle rappresentate dal Contiero e dal Longobardi, volte a contestare il ruolo di amministratori di fatto della società fallita a essi attribuito dalla corte territoriale.

Al riguardo si osserva che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr. Cass., sez. 5, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 5, 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094; Cass., Sez. 3, n. 33385 del 5.7.2012, Rv. 253269).

Consolidato appare all'interno della giurisprudenza di legittimità anche l'orientamento secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale.

La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez.

V, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Cass., sez.

I, 12.5.2006, n. 18464, rv. 234254; Cass., Sez. 5, n. 4865 del 25.11.2021, Rv. 282775).In conclusione può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223

I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez.

V, 13.4.2006, n. 19145, rv. 234428).

Con particolare riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, poi, si è affermato, con decisione condivisa da questo Collegio, che affinché l'amministratore di fatto di una società possa esserne ritenuto responsabile, occorre che egli abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi è formalmente investito della qualifica di amministratore, nella consapevolezza delle implicazioni della condotta tipica del soggetto qualificato (cfr. Cass., sez.

I, 11/01/2012, n. 5063, G.M.).

Mentre, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, si è opportunamente rilevato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, nel caso di occultamento e omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18320 del 7.11.2019, Rv. 279179).

Né va taciuto, per completezza espositiva, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12912 del 6.2.2020, Rv. 279040).Orbene entrambi i giudici di merito, con motivazione articolata ed esauriente, dotata di intrinseca coerenza logica, si sono mossi nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.

Essi, infatti, hanno individuato nelle risultanze processuali una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal Contiero e dal Mascetti.

Con particolare riferimento alla posizione del Contiero, la corte territoriale ha evidenziato, da un lato, come sia stato proprio il ricorrente ad avere collaborato, al pari del Longobardi, "per fare acquisire Tece al [OSCURATO:PERSONA]"; dall'altro, come il Contiero abbia "esercitato funzioni sia gestionali e decisionali (email del 16 ottobre, del 14 novembre 2010, nella quale Scarlata ha comunicato che anche Contiero doveva partecipare alla discussione del programma operativo del 5 gennaio 2011), sia funzioni relative ai rapporti con l'esterno (email del 26 novembre e del 2 e 3 dicembre 2010), ivi compresa l'elaborazione di piani di rientro di natura puramente dilatoria (email del 6 e del 19 dicembre 2010)".

Di particolare importanza in questo contesto, a ulteriore dimostrazione di quale fosse l'effettivo ruolo svolto dal Contiero, appare, nel percorso motivazionale seguito dalla corte di appello, il contenuto di una conversazione telefonica, oggetto di captazione (la n. 864 del 6.11.2010), nel corso della quale il ricorrente rivela al suo interlocutore, [OSCURATO:PERSONA], accusato di partecipare, al pari del Contiero, all'associazione a delinquere guidata dallo Scarlata, l'avvenuta acquisizione della società fallita alla cui amministrazione era stato collocato un (loro) uomo di fiducia, precisando che si trattava di una impresa in difficoltà, dalla quale, comunque, sarebbe stato possibile, se si fosse operato con accortezza, ricavare un guadagno (cfr. pp. 18-19 della sentenza di appello), attraverso, s'intende, la spoliazione del relativo patrimonio, osserva con intrinseca coerenza logica la corte territoriale.

In ordine alla posizione del Longobardi, evidenzia la corte territoriale come anche quest'ultimo si sia occupato "dell'acquisizione delle quote della società "T.E.C.E.", al pari del Contiero, eseguendo, inoltre, "i pagamenti con denari della società per commettere le distrazioni e appropriazioni concordate con Scarlata".

Significativd, a tale proposito, deve ritenersi, come correttamente sottolinea la corte territoriale, il contenuto di due conversazioni intercettate, nel corso delle quali il Longobardi, da un lato, indicava allo Scarlata chi, a suo giudizio, dovrebbero collocare nel consiglio di amministrazione di "T.E.C.E.", "che tanto poi avrebbero chiuso", espressione interpretata dai giudici di merito, con logico argomentare, nel senso che "dopo avere sottratto i residui beni l'avrebbero lasciata fallire"; dall'altro, rivelava alla sua fidanzata che il gruppo si aspettata di ricavare dall'operazione in atto un guadagno complessivo di un milione e mezzo di euro (cfr. pp. 17-18 della sentenza di appello).

Sul punto va segnalata anche l'ampia e articolata motivazione del giudice di primo grado, che, partendo dalla relazione del curatore fallimentare, attraverso una puntuale disamina del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari, ha ricostruito la "catena di comando, instaurata dal gruppo Scarlata" all'interno della società fallita, al cui vertice è posto lo Scarlata e, poi, immediatamente al di sotto, il Longobardi, che controlla la cassa, secondo le direttive dello stesso Scarlata e il Contiero, con funzioni, come si è detto, decisionali, funzionali e di mantenimento dei rapporti con l'esterno (cfr. pp. 13 e ss. della sentenza di primo grado).

Appare, pertanto, evidente l'infondatezza dei motivi di ricorso articolati dal Contiero e dal Longobardi, che, giova ricordare, non contestano specificamente la sussistenza nella loro oggettività dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione, avendo i giudici di merito adeguatamente dimostrato le ragioni che militano a favore del riconoscimento della qualità di amministratori di fatto della società fallita da essi rivestito.

Quanto alla mancata considerazione da parte della corte territoriale del contenuto della memoria difensiva depositata ex art. 121, c.p.p., denunciato dal Contiero nel motivo riassunto nelle pagine precedenti sub. n. 2), si osserva che, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 36688 del 6.6.2019, Rv. 277667).

Orbene nessun vizio di motivazione è configurabile nel caso in esame, in quanto i rilievi difensivi sul punto, che, peraltro, si traducono in censure in punto di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, sono da ritenersi complessivamente disattesi dal contenuto del corpo decisionale rappresentato dalle conformi sentenze dei giudici di merito, per cui non richiedono una confutazione specifica ((cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6746, del 13/12/2018, rv. 275500).

In conclusione il Contiero e il Longobardi, in applicazione dei principi in precedenza enunciati, sono stati del tutto legittimamente ritenuti responsabili della spoliazione del patrimonio della società fallita, attraverso una pluralità di atti distrattivi (in prevalenza pagamenti privi di giustificazione), e della omessa tenuta delle scritture contabili, condotte accertate dal curatore fallimentare, rientranti in un più articolato disegno criminoso, condiviso con lo Scarlata, dolosamente finalizzato alla spoliazione della "T.E.C.E.", in pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio.

Infondata al riguardo si appalesa la doglianza articolata dal Longobardi con il primo motivo di ricorso, non solo perché, come si è già detto, egli deve considerarsi amministratore di fatto della società fallita, ma anche perché, ove anche si volesse accogliere, per assurdo, a dispetto di quanto emerso dalle risultanze processuali valutate dai giudici di merito, la tesi volta ad attribuire al ricorrente il ruolo di mero consulente finanziario dello Scartato, ciò non condurrebbe a una pronuncia a lui favorevole.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile arresto, infatti, concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, come il Longobardi, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, quale consulente di una società, era stato l'ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici: cfr. Cass., Sez. 5, n. 18677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281042).

6.1. Quanto al ricorso del Mascetti, va innanzitutto rilevato che il ricorrente ha rivestito un ruolo formale all'interno della società fallita, nel cui consiglio di amministrazione era stato inserito in data 12.10.2010, proprio su indicazione dello Scarlata.

I giudici di merito hanno evidenziato come la posizione del Mascetti non fosse meramente formale, pur non consistendo in atti di concreta gestione continuativa, salva la sottoscrizione di tutti i pagamenti e di tutti i documenti che inerivano alla posizione aziendale, di cui egli era perfettamente in grado di comprendere il significato, in considerazione della sua trentennale esperienza professionale presso la società "[OSCURATO:SOCIETA]", non a caso fallita dopo essere finita sotto il controllo del "[OSCURATO:PERSONA]", ricoprendo varie cariche, tra cui quella di presidente del consiglio di amministrazione (cfr. p. 17 della sentenza di appello; pp. 19-20 della sentenza di primo grado).

La sua responsabilità per i fatti di bancarotta per cui si procede trova, dunque, indiscutibile fondamento nel ruolo formale assunto all'interno della società fallita, ove anche lo si volesse considerare un ruolo meramente formale, privo, cioè, di reali poteri di gestione.

Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26.9.2028, Rv. 274166).

Nel caso in esame la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dagli amministratori di fatto è stata ricostruita dai giudici di merito, con motivazione né manifestamente illogica, né contraddittoria, proprio dall'inserimento del Mascetti nel meccanismo ideato dallo Scarlata, condiviso dal Contiero e dal Longobardi, su indicazione del quale egli, come ammesso dallo stesso ricorrente, era entrato nel consiglio di amministrazione della società fallita.

D'altro canto, non può non rilevarsi come in questa sede di legittimità, infatti, sia precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

6.2. Non condivisibili appaiono i rilievi difensivi in punto di dosimetria della pena.

Attinente al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabile in questa sede di legittimità, deve ritenersi il motivo di ricorso del Contiero incentrato sull'eccessivo rigore della pena irrogata.

Manifestamente infondati e del pari attinenti al merito del trattamento sanzionatorio appaiono, inoltre, i motivi con cui si denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Contiero e del Longobardi.

La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità dei reati in addebito, desunta dalle modalità dei fatti, e nell'esistenza a carico degli imputati di precedenti penali, unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare a favore di questi ultimi„ l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta ovvero dei precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783).

Infondato, infine, risulta il terzo motivo di ricorso articolato dal Contiero, riproposto anche dagli altri due ricorrenti.

E invero nel determinare la pena a carico dei ricorrenti secondo una valutazione, peraltro, puntualmente incentrata sulla gravità dei fatti in contestazione, la corte territoriale ha ritenuto, in mancanza di una specifica indicazione al riguardo da parte del giudice di primo grado, che fosse stata contestata nei confronti dei suddetti imputati, la circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, co. 2, n. 1),

I. fall.Di conseguenza, venuto meno, perché estinto per prescrizione, il reato ex artt. 218-225,

I. fall., di cui al capo n. 3) dell'imputazione, la corte territoriale ha rimodulato in senso favorevole agli imputati, rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado, la pena finale, irrogata tenuto conto della riduzione per la scelta del rito.

Anche nei confronti del Mascetti la corte di appello operava una modificazione dell'entità della pena finale, rispetto alla decisione di primo grado, recuperando l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche nel computo della pena base, posto che tali circostanze erano state ritenute dal giudice di primo grado equivalenti alla contestata circostanza aggravante, che, nell'interpretazione della corte di appello, andava esclusa.

Appare, pertanto, evidente che i giudici di merito hanno applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, co. 2, n. 1),

I. fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 48361 del 17.9.2018, Rv. 274182).

Se ciò è vero, come è vero, nessuno spaziò è configurabile per una ulteriore riduzione di pena, nella prospettiva dei ricorrenti imposta dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo n. 3), perché nella determinazione della entità della pena operata dal giudice di primo grado, nella ricostruzione operata dalla corte territoriale, è stato preso in considerazione solo l'aumento previsto dalla "continuazione fallimentare", di cui all'art. 219, co. 2, n. 1),

I. fall., che impediva il riconoscimento di un'ulteriore continuazione con la contestazione di cui al capo n. 3), in quanto tale disposizione normativa detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81, c.p. (cfr. Cass., Sez.5, n. 44097 del 5.7.2019, Rv. 277407).

Di conseguenza non è più configurabile una continuazione diversa da quella originariamente ritenuta dal giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo AL—E2a.t.4, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 23.6.214, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della curatela fallimentare, costituita parte civile, relativamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di ricorso abusivo al credito in rubrica loro ascritti ai capi la); 1c) e 3) dell'imputazione, in ordine al fallimento di "TELECOM & [OSCURATO:PERSONA] Sri." dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati in ordine al reato loro ascritto al capo 3), perché estinto per prescrizione e rideterminava l'entità del trattamento sanzionatorio in senso a essi più favorevole, riducendo anche la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, infine, nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli imputati, con distinti atti di impugnazione. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condannato nella sua qualità di amministratore di fatto dal 12.10.2010 al 13.7.2011, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge, in quanto l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda esclusivamente sulla duplice circostanza che quest'ultimo ha fatto parte dell'associazione a delinquere guidata dallo Scarlata (che, secondo l'ipotesi accusatoria, ha gestito e utilizzato la società fallita per attività fraudolente, spogliandola preordinatamente di ogni risorsa per destinarla al fallimento), e ha partecipato alla fase prodromica all'acquisizione da parte del "[OSCURATO:PERSONA]" della società poi fallita, senza che sia stata dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri di gestione, né la sua partecipazione a singoli atti distrattivi;2) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare il contenuto della memoria depositata ex art. 121, c.p.p., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e degli atti ad essa allegati, da cui si evince come il ricorrente sia stato una semplice vittima dello Scarlata, al punto da fornire garanzie e fideiussioni personali in favore di società riconducibili allo Scarlata, che lo avevano esposto ad azioni esecutive intraprese da creditori delle società acquisite dal "[OSCURATO:PERSONA]", sicché l'illogicità e l'incongruità di tale condotta del Contiero, rimasto legato allo Scarlata nella speranza che questi rilevasse integralmente, pagandone l'intero prezzo, l'azienda di famiglia "[OSCURATO:SOCIETA].", proprio perché inspiegabile, autorizza a ritenere che egli fosse del tutto inconsapevole in ordine all'attività criminosa posta in essere dallo Scartata, attraverso la spoliazione delle società acquisite dal Gruppo facente capo a quest'ultimo; 3) violazione di legge in punto di determinazione dell'entità della pena, in quanto la corte territoriale, pur eliminando la circostanza aggravante di cui all'art. 219, I. fall. ed eliminato il relativo aumento di pena irrogato dal giudice di primo grado, non ha operato la riduzione sulla pena finale imposta dalla estinzione per prescrizione del reato di cui al n. 3); 4) violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si giustifica alla luce delle vicende personali del Contiero, la cui partecipazione ai fatti è stata comunque minima, illustrate nella menzionata memoria, le quali dimostrano come quest'ultimo sia stato totalmente subalterno e succube dello Scarlata; 5) violazione di legge in ordine alla determinazione dell'entità della pena, che avrebbe potuto essere graduata diversamente ove la corte territoriale avesse preso in considerazione quanto esposto nella citata memoria difensiva. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato nella sua qualità di amministratore di fatto dal 12.10.2010 al 13.7.2011, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di desumere il ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato da una serie di conversazioni intercettate, il cui contenuto si presta a un'interpretazione alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA], è questo il nucleo della tesi del ricorrente, si è limitato a fornire il suo contributo professionale di consulente finanziario per consentire a [OSCURATO:PERSONA] l'acquisizione della società poi fallita, senza poi ingerirsi nello svolgimento di mansioni dirigenziali, che comunque avrebbe svolto per breve tempo, essendo stato sottoposto agli arresti domiciliari nella primavera del 2011; 2) violazione di legge, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la corte territoriale ha escluso solo valorizzando risalenti precedenti penali, relativi a condanne a pene pecuniarie, e la gravità delle condotte, non considerando la documentazione prodotta dalla difesa; 3) violazione di legge in punto di determinazione dell'entità della pena, riproponendo l'identica doglianza sul punto proposta nel terzo motivo del ricorso Conti ero. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], condannato nella sua qualità di amministratore di fatto e di consigliere di amministrazione dal 12.10.2010 al 24.3.2011, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del Mascetti, in quanto quest'ultimo ha rivestito il ruolo di mera testa di legno, strumentalmente manovrato dallo Scarlata (come si desume anche dal soprannome di "Mascettone", attribuitogli da quest'ultimo), senza che sia stata dimostrata a suo carico la consapevolezza del disegno criminoso dei coimputati e la volontà di contribuirvi in alcun modo (mancanza del dolo specifico); 2) violazione di legge in punto di determinazione dell'entità della pena, riproponendo l'identica doglianza sul punto proposta nel terzo motivo del ricorso Contiero. 4. Con requisitoria scritta del 10.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che venga accolto solo il motivo sulla pena. / 5. I ricorsi vanno rigettati per le seguenti ragioni, essendo sorretti da motivi infondati, che si collocano, a ben vedere, ai confini della inammissibilità 6. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Il presente procedimento nasce dalle indagini relative a un'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di bancarotta, al cui vertice era posto [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte, tra gli altri, il Contiero, il Longobardi e il Mascetti, in relazione alla quale, nell'ambito di un diverso procedimento, tutti gli imputati, compresi gli attuali ricorrenti, erano stati condannati dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con sentenza resa all'esito dell'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, del 29.11.2012 (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado). Ciò posto, alcune questioni poste dai ricorrenti possono essere affrontate secondo una prospettiva unitaria, iniziando con quelle rappresentate dal Contiero e dal Longobardi, volte a contestare il ruolo di amministratori di fatto della società fallita a essi attribuito dalla corte territoriale. Al riguardo si osserva che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr. Cass., sez. 5, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 5, 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094; Cass., Sez. 3, n. 33385 del 5.7.2012, Rv. 253269). Consolidato appare all'interno della giurisprudenza di legittimità anche l'orientamento secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. V, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 18464, rv. 234254; Cass., Sez. 5, n. 4865 del 25.11.2021, Rv. 282775).In conclusione può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2006, n. 19145, rv. 234428). Con particolare riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, poi, si è affermato, con decisione condivisa da questo Collegio, che affinché l'amministratore di fatto di una società possa esserne ritenuto responsabile, occorre che egli abbia posto in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi è formalmente investito della qualifica di amministratore, nella consapevolezza delle implicazioni della condotta tipica del soggetto qualificato (cfr. Cass., sez. I, 11/01/2012, n. 5063, G.M.). Mentre, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, si è opportunamente rilevato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, nel caso di occultamento e omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18320 del 7.11.2019, Rv. 279179). Né va taciuto, per completezza espositiva, che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12912 del 6.2.2020, Rv. 279040).Orbene entrambi i giudici di merito, con motivazione articolata ed esauriente, dotata di intrinseca coerenza logica, si sono mossi nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Essi, infatti, hanno individuato nelle risultanze processuali una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal Contiero e dal Mascetti. Con particolare riferimento alla posizione del Contiero, la corte territoriale ha evidenziato, da un lato, come sia stato proprio il ricorrente ad avere collaborato, al pari del Longobardi, "per fare acquisire Tece al [OSCURATO:PERSONA]"; dall'altro, come il Contiero abbia "esercitato funzioni sia gestionali e decisionali (email del 16 ottobre, del 14 novembre 2010, nella quale Scarlata ha comunicato che anche Contiero doveva partecipare alla discussione del programma operativo del 5 gennaio 2011), sia funzioni relative ai rapporti con l'esterno (email del 26 novembre e del 2 e 3 dicembre 2010), ivi compresa l'elaborazione di piani di rientro di natura puramente dilatoria (email del 6 e del 19 dicembre 2010)". Di particolare importanza in questo contesto, a ulteriore dimostrazione di quale fosse l'effettivo ruolo svolto dal Contiero, appare, nel percorso motivazionale seguito dalla corte di appello, il contenuto di una conversazione telefonica, oggetto di captazione (la n. 864 del 6.11.2010), nel corso della quale il ricorrente rivela al suo interlocutore, [OSCURATO:PERSONA], accusato di partecipare, al pari del Contiero, all'associazione a delinquere guidata dallo Scarlata, l'avvenuta acquisizione della società fallita alla cui amministrazione era stato collocato un (loro) uomo di fiducia, precisando che si trattava di una impresa in difficoltà, dalla quale, comunque, sarebbe stato possibile, se si fosse operato con accortezza, ricavare un guadagno (cfr. pp. 18-19 della sentenza di appello), attraverso, s'intende, la spoliazione del relativo patrimonio, osserva con intrinseca coerenza logica la corte territoriale. In ordine alla posizione del Longobardi, evidenzia la corte territoriale come anche quest'ultimo si sia occupato "dell'acquisizione delle quote della società "T.E.C.E.", al pari del Contiero, eseguendo, inoltre, "i pagamenti con denari della società per commettere le distrazioni e appropriazioni concordate con Scarlata". Significativd, a tale proposito, deve ritenersi, come correttamente sottolinea la corte territoriale, il contenuto di due conversazioni intercettate, nel corso delle quali il Longobardi, da un lato, indicava allo Scarlata chi, a suo giudizio, dovrebbero collocare nel consiglio di amministrazione di "T.E.C.E.", "che tanto poi avrebbero chiuso", espressione interpretata dai giudici di merito, con logico argomentare, nel senso che "dopo avere sottratto i residui beni l'avrebbero lasciata fallire"; dall'altro, rivelava alla sua fidanzata che il gruppo si aspettata di ricavare dall'operazione in atto un guadagno complessivo di un milione e mezzo di euro (cfr. pp. 17-18 della sentenza di appello). Sul punto va segnalata anche l'ampia e articolata motivazione del giudice di primo grado, che, partendo dalla relazione del curatore fallimentare, attraverso una puntuale disamina del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari, ha ricostruito la "catena di comando, instaurata dal gruppo Scarlata" all'interno della società fallita, al cui vertice è posto lo Scarlata e, poi, immediatamente al di sotto, il Longobardi, che controlla la cassa, secondo le direttive dello stesso Scarlata e il Contiero, con funzioni, come si è detto, decisionali, funzionali e di mantenimento dei rapporti con l'esterno (cfr. pp. 13 e ss. della sentenza di primo grado). Appare, pertanto, evidente l'infondatezza dei motivi di ricorso articolati dal Contiero e dal Longobardi, che, giova ricordare, non contestano specificamente la sussistenza nella loro oggettività dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione, avendo i giudici di merito adeguatamente dimostrato le ragioni che militano a favore del riconoscimento della qualità di amministratori di fatto della società fallita da essi rivestito. Quanto alla mancata considerazione da parte della corte territoriale del contenuto della memoria difensiva depositata ex art. 121, c.p.p., denunciato dal Contiero nel motivo riassunto nelle pagine precedenti sub. n. 2), si osserva che, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 36688 del 6.6.2019, Rv. 277667). Orbene nessun vizio di motivazione è configurabile nel caso in esame, in quanto i rilievi difensivi sul punto, che, peraltro, si traducono in censure in punto di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, sono da ritenersi complessivamente disattesi dal contenuto del corpo decisionale rappresentato dalle conformi sentenze dei giudici di merito, per cui non richiedono una confutazione specifica ((cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6746, del 13/12/2018, rv. 275500). In conclusione il Contiero e il Longobardi, in applicazione dei principi in precedenza enunciati, sono stati del tutto legittimamente ritenuti responsabili della spoliazione del patrimonio della società fallita, attraverso una pluralità di atti distrattivi (in prevalenza pagamenti privi di giustificazione), e della omessa tenuta delle scritture contabili, condotte accertate dal curatore fallimentare, rientranti in un più articolato disegno criminoso, condiviso con lo Scarlata, dolosamente finalizzato alla spoliazione della "T.E.C.E.", in pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio. Infondata al riguardo si appalesa la doglianza articolata dal Longobardi con il primo motivo di ricorso, non solo perché, come si è già detto, egli deve considerarsi amministratore di fatto della società fallita, ma anche perché, ove anche si volesse accogliere, per assurdo, a dispetto di quanto emerso dalle risultanze processuali valutate dai giudici di merito, la tesi volta ad attribuire al ricorrente il ruolo di mero consulente finanziario dello Scartato, ciò non condurrebbe a una pronuncia a lui favorevole. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile arresto, infatti, concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, come il Longobardi, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, quale consulente di una società, era stato l'ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici: cfr. Cass., Sez. 5, n. 18677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281042). 6.1. Quanto al ricorso del Mascetti, va innanzitutto rilevato che il ricorrente ha rivestito un ruolo formale all'interno della società fallita, nel cui consiglio di amministrazione era stato inserito in data 12.10.2010, proprio su indicazione dello Scarlata. I giudici di merito hanno evidenziato come la posizione del Mascetti non fosse meramente formale, pur non consistendo in atti di concreta gestione continuativa, salva la sottoscrizione di tutti i pagamenti e di tutti i documenti che inerivano alla posizione aziendale, di cui egli era perfettamente in grado di comprendere il significato, in considerazione della sua trentennale esperienza professionale presso la società "[OSCURATO:SOCIETA]", non a caso fallita dopo essere finita sotto il controllo del "[OSCURATO:PERSONA]", ricoprendo varie cariche, tra cui quella di presidente del consiglio di amministrazione (cfr. p. 17 della sentenza di appello; pp. 19-20 della sentenza di primo grado). La sua responsabilità per i fatti di bancarotta per cui si procede trova, dunque, indiscutibile fondamento nel ruolo formale assunto all'interno della società fallita, ove anche lo si volesse considerare un ruolo meramente formale, privo, cioè, di reali poteri di gestione. Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26.9.2028, Rv. 274166). Nel caso in esame la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dagli amministratori di fatto è stata ricostruita dai giudici di merito, con motivazione né manifestamente illogica, né contraddittoria, proprio dall'inserimento del Mascetti nel meccanismo ideato dallo Scarlata, condiviso dal Contiero e dal Longobardi, su indicazione del quale egli, come ammesso dallo stesso ricorrente, era entrato nel consiglio di amministrazione della società fallita. D'altro canto, non può non rilevarsi come in questa sede di legittimità, infatti, sia precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 6.2. Non condivisibili appaiono i rilievi difensivi in punto di dosimetria della pena. Attinente al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabile in questa sede di legittimità, deve ritenersi il motivo di ricorso del Contiero incentrato sull'eccessivo rigore della pena irrogata. Manifestamente infondati e del pari attinenti al merito del trattamento sanzionatorio appaiono, inoltre, i motivi con cui si denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del Contiero e del Longobardi. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità dei reati in addebito, desunta dalle modalità dei fatti, e nell'esistenza a carico degli imputati di precedenti penali, unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare a favore di questi ultimi„ l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta ovvero dei precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200; Cass., Sez. 6, n. 22274 del 29/03/2012, Rv. 252783). Infondato, infine, risulta il terzo motivo di ricorso articolato dal Contiero, riproposto anche dagli altri due ricorrenti. E invero nel determinare la pena a carico dei ricorrenti secondo una valutazione, peraltro, puntualmente incentrata sulla gravità dei fatti in contestazione, la corte territoriale ha ritenuto, in mancanza di una specifica indicazione al riguardo da parte del giudice di primo grado, che fosse stata contestata nei confronti dei suddetti imputati, la circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta, di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I. fall.Di conseguenza, venuto meno, perché estinto per prescrizione, il reato ex artt. 218-225, I. fall., di cui al capo n. 3) dell'imputazione, la corte territoriale ha rimodulato in senso favorevole agli imputati, rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado, la pena finale, irrogata tenuto conto della riduzione per la scelta del rito. Anche nei confronti del Mascetti la corte di appello operava una modificazione dell'entità della pena finale, rispetto alla decisione di primo grado, recuperando l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche nel computo della pena base, posto che tali circostanze erano state ritenute dal giudice di primo grado equivalenti alla contestata circostanza aggravante, che, nell'interpretazione della corte di appello, andava esclusa. Appare, pertanto, evidente che i giudici di merito hanno applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, co. 2, n. 1), I. fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 48361 del 17.9.2018, Rv. 274182). Se ciò è vero, come è vero, nessuno spaziò è configurabile per una ulteriore riduzione di pena, nella prospettiva dei ricorrenti imposta dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo n. 3), perché nella determinazione della entità della pena operata dal giudice di primo grado, nella ricostruzione operata dalla corte territoriale, è stato preso in considerazione solo l'aumento previsto dalla "continuazione fallimentare", di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I. fall., che impediva il riconoscimento di un'ulteriore continuazione con la contestazione di cui al capo n. 3), in quanto tale disposizione normativa detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81, c.p. (cfr. Cass., Sez.5, n. 44097 del 5.7.2019, Rv. 277407). Di conseguenza non è più configurabile una continuazione diversa da quella originariamente ritenuta dal giudice
Sentenza Cassazione n. 36721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris