CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente limitatamente alla contestata fattispecie di estorsione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Velletri con sentenza 4 febbraio 2014 rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FAVOCCIA Mario. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta che, proprio in ragione delle dichiarazioni della persona offesa, il prelievo di 70 C avvenuto la mattina del 13 agosto, non poteva essere ascritto all'imputato, risulta inammissibile per difetto di interesse. Incontestato rimane l'episodio avvenuto durante la notte, l'impossessamento con violenza e minacce della carta bancoposta e l'utilizzo della stessa - da parte dell'imputato - per impossessarsi della somma di 200 C. La condanna è relativa a un unico episodio la cui sanzione è parametrata ai minimi edittali e rispetto a cui sono state applicate nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue che, nei termini richiamati dal ricorso, non è possibile alcuna ulteriore riduzione e difetta sul punto alcun interesse dell'imputato non essendo nemmeno stata evocata la possibilità di applicare alcuna diversa circostanza. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle mende. v quanto imposto dalla legge/d'ufficiol Così deciso i i Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P