CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 37079/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non avere i funzionari dell'I.n.p.s. effettuato i controlli previsti dall'art. 5, comma 30, d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; considerato che l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore non può trovare accoglimento, in quanto il rito in esame non prevede la partecipazione delle parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.