CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1834/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.), rappresentat a e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, 252 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – notificazione – fede privilegiata – dichiarazioni - prova contraria N.1834/16 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ni virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via dei Gracchi, 187 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catanian. 2574/18/15 depositata in data 12 giugno Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle presupposte ( alcune delle quali relative a IVAdei periodi di imposta 1991, 1999 e 2002) e la decadenza dalpotere di riscossione, essendo la notificazione stata eseguita in un luogo diverso dalla sede statutaria e privo di collegamento con la società contribuente, nonché effettuata a mani di persona incaricata priva di alcun collegamento con il destinatario. 2. La CTP diRagusa ha rigettato il ricorso in relazione alle cartelle inerenti crediti tributari ritenendo le cartelle correttamente notificate e, in relazione ai crediti relativi ad altra cartella, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. 3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 12 giugno 2015, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che le cartelle sono state notificate al medesimo indirizzo, una delle quali a mani dell’amministratoree altra, quella in relazione alla quale vi era ancora materia del c ontendere, a N.1834/16 R.G. Est. F. D’Aquino mani di soggetto indicato come incaricato. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che la notificazione avvenuta presso l’ultimo domicilio del contribuente risultante dalla dichiarazione precedente deve ritenersi valida, avendo il contribuente l’onere di comunicare le variazioni del proprio domicilio fiscale. Ha, poi, ritenuto che l’attestazione di consegna dell’atto a un addetto alla sede fa fede sino a querela di falso. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria , cui resistono con controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.145, 148, 160 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2193 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto regolare la notificazione dell’atto presupposto costituito da una delle cartelle di pagamento, avvenuta in Vittoria, [OSCURATO:PERSONA] n. 329anziché presso la nuova sede legale, sempre in Vittoria ma presso altro indirizzo, notificazione avvenuta a mani di soggetto diverso dal legale rappresentante. Osserva il ricorrente di avere dedotto sin dal primo grado di giudizio il mutamento di indirizzo della sede amministrativa, sempre nel Comune di Vittoria ma in un luogo diverso da quello di [OSCURATO:PERSONA] n. 329, ove era stata eseguita la notificazione del medesimo atto presupposto e che l’Ufficio fosse a conoscenza di questa nuova sede, essendo stato eseguito un accesso dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso i locali dell’impresa. Deduce, inoltre, che l’indicazione della nuova sede legale (Vittoria, c.da [OSCURATO:SOCIETA].)era stata indicata nel modello 770. Deduce, pertanto, la nullità della notificazione della cartella in oggetto in quanto non eseguita presso la sede legale dell’impresa, come risultante anche dal N.1834/16 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] delle Imprese. Deduce, ulteriormente, che la notificazione eseguita presso luogo diverso dalla sede legale preclude la riferibilità al destinatario della notificazione eseguita a mani di un addetto. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2699, 2700 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Osserva parte ricorrente che il soggetto consegnatario della notificazione fosse legato a vincoli di natura meramente occasionale con il luogo in cui la notificazione è avvenuta e che tale circostanza sia comprovabile senza ricorrere a querela di falso, deducendo di avere provato nel corso del giudizio di merito l’estraneità della consegnataria rispetto al luogo in cui è stata eseguita la consegna. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso (concordandosi co n le deduzioni del ricorrente in memoria) , essendo il ricorso estraneo a una rivalutazione del giudizio di fatto, bensì attinente alla asserita falsa applicazione delle norme in materia di notificazione e all’omesso esame di fatti storici incidenti sull’accertamento compiuto dal giudice di appello, così come è infondata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo. 3. Il primo motivo è infondato, essendosi il giudice di appello uniformato alla costante giurisprudenza di questa Corte (correttamente menzionata dal controricorrente), secondo cui l a disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto uff icio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, N.1834/16 R.G. Est. F. D’Aquino eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973(Cass., Sez. V, 28 dicembre 2016, n. 27129; Cass., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 18934; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25272), ovvero presso l’ultima residenza risultante dalla dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. V , 11 gennaio 2006, n. 342 ; Cass., Sez. V , 27 luglio 2007, n. 16723 ) , non essendo l’Amministrazione finanziaria tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. VI 26 giugno 2019, n. 17198; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258), nétenuta a tenere conto di ulteriori elementi fattuali (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23362). 4. L'orientamento è conforme al principio secondo cui è onere del contribuente indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale a tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni - come in caso di fallimento prevede l'art. 49 l . fall. nei confronti dell'organo concorsuale (nonché l’attuale art. 149 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) -non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio (Cass., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 14579; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11504). A fronte dell’incensurato accertamento in fatto (compiuto dal giudice di appello) circa l’omessa comunicazione della variazione della sede legale, l’Amministrazione finanziaria era legittimata ad eseguire la notificazione nel luogo ad essa noto, senza tenere conto di circostanze in fatto ulteriori, come l’esecuzione di accessi o verifiche presso un luogo diverso dalla sede conosciuta dall’Ufficio. 5. Parimenti infondato è il motivo, ove deduce l’assenza di collegamento del consegnatario con il destinatario dell’atto notificato, posto che una volta che l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario, N.1834/16 R.G. Est. F. D’Aquino lo stessodeve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione (Cass., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29642). 6. Il secondo motivo èfondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 cod. civ., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero; ne consegue che è ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Cass., Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 22730; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2019, n. 20214). La pubblica fede, vincibile con lo strumento processuale della querela di falso,è pertanto limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o dei quali abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese, ma non può estendersi alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi;nel qual caso il contenuto delle dichiarazioni contenute nell’atto pubblico fa fede fino a prova contraria, la quale può essere fornita con qualsiasi mezzo (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2020, n. 28765; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9105; Cass., Sez. V, 10 maggio 2019, n. 12522; Cass ., Sez. V , 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., Sez. I, 10 aprile 2018, n. 12386). 7. Nella specie, la sentenza impugnata – a fronte della deduzione da parte della società contribuente della sussistenza di elementi di fatto finalizzati a dare la prova contraria che il soggetto consegnatario della notificazione fosse legato a vincoli di natura meramente occasionale N.1834/16 R.G. Est. F. D’Aquino con il luogo in cui la notificazione era avvenuta- si è limitato a sancirne la loro irrilevanza, attribuendo fede pubblica alle dichiarazioni rese dal consegnatario al pubblico ufficiale, le quali, come osservato dal ricorrente in memoria,«non attengono a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale». La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo per la valutazione della prova contraria del contribuente circa l’esistenza di un vincolo meramente occasionale del consegnatario della notificazione con il luogo in cui la stessa è stata eseguita. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di second