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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1972

Cassazione n. 03569/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/03/1972 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 35570/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso (in punto accertamento della responsabilità, di qualificazione giuridica) concernendo essenzialmente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondata su condivisibili massime di esperienza, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già puntualmente vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative, enunciate in modo astratto ed ipotetico, in generale dando maggiore credito alla versione difensiva resa dall'imputato, in contrasto con le altre risultanze probatorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 Il C li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/03/1972 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 35570/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso (in punto accertamento della responsabilità, di qualificazione giuridica) concernendo essenzialmente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondata su condivisibili massime di esperienza, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già puntualmente vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative, enunciate in modo astratto ed ipotetico, in generale dando maggiore credito alla versione difensiva resa dall'imputato, in contrasto con le altre risultanze probatorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il C li
Sentenza Cassazione n. 03569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris