CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 400 di multa per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, proponé doglianze in punto di fatto, che omettono oltretutto il confronto con la circostanza che a carico dell'imputato non vi è il solo riconoscimento fotografico, ma anche il rilievo per cui questi avesse in uso l'auto utilizzata per la commissione del reato; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso lamentano l'omessa concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, a fronte di una puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha dato conto dei criteri seguiti in ordine alle relative statuizioni con motivazione che non evidenzia margini di irragionevolezza; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]