CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1963
Cassazione n. 10628/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1963 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è pervenuto verbale di remissione di querela da parte del querelante [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, e contestuale accettazione della remissione da parte del Brancato ; che pertanto si impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela ; che di conseguenza vanno revocate le statuizioni civili pronunziate in favore della parte civile costituita; che il ricorrente querelato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 febbraio 2025.