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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 26290/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10094-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 72-74 MESSINA; -intimato - avverso la sentenza n. 30/2022 del Tribunale di Messina, depositata il 12/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza n. 1387/2019 del Giudice di pace di Messina, lamentando come il giudice,pur avendo accolto la sua domanda e dichiarato l’invalidità delle due delibere assembleari impugnate, avesse compensato integralmente le spese del processo.

Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 30/2022, ha rigettato il gravame.

2. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Fante 72-74 Messina non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 324 e 185 c.p.c.”: il Tribunale, richiamando alcune pronunzie della Corte di cassazione, ha ritenuto di potere integrare d’ufficio, in sede d’appello, i motivi della compensazione delle spese del processo addotti dal primo giudice; in tal modo non soltanto ha fornito una inammissibile e soggettiva interpretazione del criterio di riferimento della assoluta novità della questione, ma è andato oltre interpretando l’assoluta novità attraverso una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione successiva alla pronuncia impugnata; l’attività integrativa del giudice d’appello era comunque illegittima perché il suo unico compito era quello di valutare la sussistenza dell’assoluta novità della questione e non certo quello di aggiungere un nuovo motivo di deroga al principio della soccombenza.

Il motivo va rigettato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte i motivi di compensazione totale delle spese, da indicare esplicitamente in motivazione, “possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi - nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” (così Cass. n. 26083/2010, con principio affermato in relazione alla formula dei “giusti motivi”, valido anche per la formula applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Il che è quanto è avvenuto nel caso in esame: laddove il Giudice di pace aveva giustificato la compensazione avuto riguardo alla "assoluta novità per l’ufficio della questione trattata", il Tribunale - con una congrua, logica e completa motivazione - ha integrato la carente esplici tazione del primo giudice facendo leva sulla "obiettiva incertezza sull’argomento oggetto della controversia" (ovvero i rapporti tra la categoria dell’annullabilità e la categoria della nullità nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale), obiettiva incertezza “confermata dalla circostanza che appena qualche giorno prima della pronuncia della sentenza oggetto di gravame la seconda sezione della Cassazione aveva rimesso gli atti alle sezioni unite affinché dirimesse il contrasto esistente sulla questione relativa alla nullità/annullabilità delle deliberazioni condominiali”.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimato proposto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10094-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 72-74 MESSINA; -intimato - avverso la sentenza n. 30/2022 del Tribunale di Messina, depositata il 12/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza n. 1387/2019 del Giudice di pace di Messina, lamentando come il giudice,pur avendo accolto la sua domanda e dichiarato l’invalidità delle due delibere assembleari impugnate, avesse compensato integralmente le spese del processo. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 30/2022, ha rigettato il gravame. 2. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Fante 72-74 Messina non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 324 e 185 c.p.c.”: il Tribunale, richiamando alcune pronunzie della Corte di cassazione, ha ritenuto di potere integrare d’ufficio, in sede d’appello, i motivi della compensazione delle spese del processo addotti dal primo giudice; in tal modo non soltanto ha fornito una inammissibile e soggettiva interpretazione del criterio di riferimento della assoluta novità della questione, ma è andato oltre interpretando l’assoluta novità attraverso una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione successiva alla pronuncia impugnata; l’attività integrativa del giudice d’appello era comunque illegittima perché il suo unico compito era quello di valutare la sussistenza dell’assoluta novità della questione e non certo quello di aggiungere un nuovo motivo di deroga al principio della soccombenza. Il motivo va rigettato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i motivi di compensazione totale delle spese, da indicare esplicitamente in motivazione, “possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi - nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” (così Cass. n. 26083/2010, con principio affermato in relazione alla formula dei “giusti motivi”, valido anche per la formula applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il che è quanto è avvenuto nel caso in esame: laddove il Giudice di pace aveva giustificato la compensazione avuto riguardo alla "assoluta novità per l’ufficio della questione trattata", il Tribunale - con una congrua, logica e completa motivazione - ha integrato la carente esplici tazione del primo giudice facendo leva sulla "obiettiva incertezza sull’argomento oggetto della controversia" (ovvero i rapporti tra la categoria dell’annullabilità e la categoria della nullità nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale), obiettiva incertezza “confermata dalla circostanza che appena qualche giorno prima della pronuncia della sentenza oggetto di gravame la seconda sezione della Cassazione aveva rimesso gli atti alle sezioni unite affinché dirimesse il contrasto esistente sulla questione relativa alla nullità/annullabilità delle deliberazioni condominiali”. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis
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