CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 13386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno, la cartella di pagamento n. 100 20190037080334000, fondata su iscrizioni a ruolo effettuate per decadenza daprecedenti rateizzazioni.Il contribuente contestava, in particolare, l’applicazione dellesanzioni sull’intero importo rateizzato, ossia anche sulle rate già pagate, inviolazione dell’art. 15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, nellaversione introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2015.Numero registro generale 18241/2024Numero sezionale 3361/2026Numero di raccolta generale 13386/2026Data pubblicazione 09/05/2026La CTP rigettava il ricorso, assumendo che, per l’anno 2014, era giàstata applicata la previsione di cui al predetto art. 15-ter, mentre perl’anno 2013 tale norma, non retroattiva, non era applicabile.2. Il contribuente proponeva appello, lamentando il mancato sgraviodelle cartelle comunque pagate e l’illegittimità delle sanzioni applicate, perl’anno 2013, sull’intero rateizzato, anziché sulla parte residua da pagare.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (diseguito, CGT-2) accoglieva il gravame, ritenendo che la formulazionedell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, nella versione applicabile rationetemporis, comportasse l’applicazione delle sanzioni, nella misura del 30per cento, solo sulla parte di debito non ancora onorata.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi ad un solo motivo.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 3-bis, comma4, del d.lgs. n. 462/1997 (nella formulazione antecedente alla modificadisposta dal d.lgs. n. 159/2015), in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per avere la CGT-2 ritenuto che la sanzione, conseguente almancato pagamento della rata, andasse calcolata solo sulla parte di debitonon ancora pagata e non sull’intero importo.Tale interpretazione è errata in quanto, sebbene l’art. 3-bis, comma4, cit., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedesse, in casodi mancato pagamento della rata entro il termine di pagamento della ratasuccessiva (come avvenuto nel caso di specie), «la decadenza dallarateizzazione e [che] l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni inmisura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo», il riferimentoalla deduzione di “quanto versato” riguardava la sola imposta, al fine dievitare una duplicazione di pagamento, e non anche la sanzione, daNumero registro generale 18241/2024Numero sezionale 3361/2026Numero di raccolta generale 13386/2026Data pubblicazione 09/05/2026applicare invece sull’importo integrale del debito originario e non sullaparte di questo ancora dovuta.Ciò si desume anche dal fatto che solo la nuova disciplina, introdottadal d.lgs. n. 159/2015, avente portata non retroattiva bensì innovativa,prevede proprio quanto statuito dalla corte di merito, ossia che lasanzione si calcola solo sul debito residuo e non sull’importo originaleoggetto di rateizzazione.2. Il motivo è fondato.3. Questa Corte ha recentemente statuito che, in tema dipagamento rateale delle somme dovute a seguito di controlli automatici eformali, sotto la vigenza dell’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 462/1997(nel testo anteriore alla sostituzione di tale articolo ad opera dell’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 159/2015), in forza del quale «il mancatopagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazionee l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena,dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo», l’iscrizione a ruolo per sanzioniin misura piena, in caso di mancato pagamento, si riferisce all’interooriginario debito, comprese le rate adempiute, senza che ciò(nell’inapplicabilità ratione temporis della pur più favorevole disciplina dicui al novellato art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 462/1997, che limitasiffatta iscrizione alle sole rate residue) comporti un vulnus al principio diproporzionalità della sanzione, poiché la decadenza dalla rateazioneconseguente all’inadempimento determina l’inapplicabilità ab origine dellasanzione in misura ridotta, facendo riespandere la sanzione in misurapiena ordinariamente prevista per l’omesso versamento di tutto ilquantum sin da principio dovuto (Cass. 24/06/2024, n. 17362).4. A tali principi la CGT-2 non si è attenuta, avendo i giudicid’appello sostenuto, con il conforto di giurisprudenza di merito, chel’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto con l’applicazione dellesanzioni in misura piena anche sulle rate corrisposte realizzerebbe unaNumero registro generale 18241/2024Numero sezionale 3361/2026Numero di raccolta generale 13386/2026Data pubblicazione 09/05/2026sproporzione sanzionatoria poiché eccederebbe il limitedell’inadempimento: in buona sostanza, soltanto le residue rateinadempiute sarebbero suscettibili di essere sanzionate in misura piena,mentre quelle adempiute, siccome di per sé non integranti alcunaviolazione, si sottrarrebbero a siffatto carico sanzionatorio, ferma restandol’applicabilità della sanzione in misura ridotta già computata nel calcolodelle rate stesse. Tale interpretazione, ad avviso della sentenzaimpugnata, riposerebbe sulla valorizzazione, in un’otticacostituzionalmente ed unionalmente orientata, dell’espressione “dedottoquanto versato”.Tuttavia, siffatta argomentazione, secondo il citato e condivisibileprecedente di questa Corte, non ha fondamento, né dal punto di vistaletterale né dal punto di vista sistematico.Non lo ha, anzitutto, dal punto di vista letterale.La lettera della legge afferma che «l'importo dovuto per imposte,interessi e sanzioni in misura piena […] è iscritto a ruolo»: l’espressione“dedotto quanto versato” costituisce un inciso riferito al suddetto “importodovuto”, sicché in questo confluiscono, oltreché le “imposte”, “[gli]interessi e [le] sanzioni in misura piena”, solo all’esito venendoscomputato (“dedotto”) “quanto versato”. In definitiva, il procedimentomatematico che il legislatore indica consiste nella determinazionedell’iscrizione a ruolo sottraendo da imposte, interessi e sanzioni calcolatein ragione del criterio della pienezza (“in misura piena”) le rate versate(“quanto versato”).Proprio sul terreno di tale procedimento matematico si marca ladifferenza con l’art. 15-ter, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, che prevedel’iscrizione a ruolo dei soli «residui importi dovuti a titolo di imposta,interessi e sanzioni in misura piena», ragion per cui, secondo la novella, loscomputo delle rate versate deve essere effettuato “a monte”, e “non avalle”, del calcolo.Numero registro generale 18241/2024Numero sezionale 3361/2026Numero di raccolta generale 13386/2026Data pubblicazione 09/05/20265. Non colgono nel segno, quindi, le affermazioni della CGT-2 nellasentenza impugnata, secondo cui già la disciplina meno recente erainterpretabile nel senso di doversi scomputare le rate in guisa da tenerconto anche del trattamento sanzionatorio ridotto in esse inglobato, permodo che l’intervento novellistico si sarebbe limitato ad esplicitare unsignificato già presente in detta disciplina, significato che dunqueridonderebbe anche “a ritroso”, fissando ora per allora l’unica esegesicorretta in quella più indulgente per il contribuente.Così non è, perché l’intervento novellistico costituisce esercizio dimera discrezionalità legislativa, che dimostra una chiara portatainnovativa, per formulazione linguistica e presupposti sistematici, rispettoallo status quo ante, e che, proprio in ragione di ciò, è assoggettato aduna specifica previsione circa il regime temporale di applicabilità, il cheesclude ogni possibilità di recupero anche sotto il profilo del favor rei.6. Infine, a far propendere per una rivisitazione dell’art. 3-bis,comma 4, del d.lgs. n. 462/1997 alla luce dell’art. 15-ter, comma 1, deld.P.R. n. 602/1973, neppure può utilmente soccorrere la considerazioneche la riespansione della sanzione in misura piena anche alle rateadempiute oltrepasserebbe il segno delle violazioni sanzionabili,giungendo al risultato di infliggere al debitore inadempiente una sanzionesproporzionata.Siffatta interpretazione muove da un presupposto erroneo, ossiaquello che identifica le violazioni soltanto con l’inadempimento delle rateresidue; in tal guisa, tuttavia, essa dimentica che il soggetto che chiede larateazione – prima di, ed oltre a, essere inadempiente al versamento dellerate residue – è (già “a monte”) inadempiente all’obbligo primario diversamento delle imposte: la violazione del quale ultimo – e nonl’inadempimento del piano di rateazione – è assistito dalla sanzione inmisura piena ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Tale considerazione, èbene precisarlo, fuga anche ogni sospetto di contrasto con la CostituzioneNumero registro generale 18241/2024Numero sezionale 3361/2026Numero di raccolta generale 13386/2026Data pubblicazione 09/05/2026e con il diritto dell’Unione europea, non facendosi affatto questione diproporzione della sanzione rispetto all’inadempimento delle rate residue.7. In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, alla quale si demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano