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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29630/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in primo e in secondo grado, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, e al pagamento di euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 3.235.638 di inflorescenza di marijuana (da cui era possibile ricavare circa 14.463 dosi); che l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, assumendo che l'imputato stesso, operaio presso l'azienda di cannabis "legale" gestita dal figlio, non avesse la certezza che l'inflorescenza detenuta presentasse un contenuto di THC superiore ai limiti consentiti, ma si rappresentasse unicamente un dubbio in ordine a tale circostanza; 2) violazione di legge in relazione ai mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione la buona fede e l'atteggiamento collaborativo, nonché la circostanza che lo stesso avesse già richiesto l'esecuzione di analisi sulla sostanza detenuta.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).; che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato; che, invero, nei reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il dolo consiste nella coscienza e volontà della detenzione e della destinazione della sostanza, accompagnate dalla consapevolezza, anche non pienamente certa ma comunque concretamente rappresentata, della sua natura stupefacente; che, in tale prospettiva, deve escludersi che il dubbio soggettivo circa la liceità della sostanza sia, di per sé, idoneo a escludere l'elemento psicologico del reato, allorché risulti che l'agente si sia comunque determinato ad agire nonostante la rappresentazione della possibile illiceità della condotta; che, nel caso di specie, tale consapevolezza risulta adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, i quali hanno dato conto, con motivazione logica e coerente, sia della conferma, in sede di udienza di convalida, delle dichiarazioni confessorierese nell'immediatezza dei fatti, sia del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare, nel cui ambito lo stesso ha riferito di aver acquistato i semi dal proprio fornitore abituale e di essersi avveduto, solo dopo la crescita delle piante, della difformità di alcune di esse, decidendo nondimeno di proseguire nell'attività di coltivazione (pag. 2 del provvedimento); che, pertanto, a fronte di tale accertamento, il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità; che la seconda censura, riferita alla negata riqualificazione giuridica della fattispecie nell'ipotesi di più lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, del tutto correttamente, attribuisce rilievo ostativo al considerevole quantitativo dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto (circa 14.463); che, allo stesso modo, deve essere disattesa la prospettazione difensiva con cui si assume che l'imputato, avendo richiesto l'esecuzione di analisi sulla sostanza detenuta, avrebbe, una volta ricevuto un eventuale esito sfavorevole, provveduto alla sua distruzione; che tale deduzione non può trovare accoglimento, risolvendosi in una mera affermazione congetturale e apodittica; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in primo e in secondo grado, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, e al pagamento di euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 3.235.638 di inflorescenza di marijuana (da cui era possibile ricavare circa 14.463 dosi); che l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, assumendo che l'imputato stesso, operaio presso l'azienda di cannabis "legale" gestita dal figlio, non avesse la certezza che l'inflorescenza detenuta presentasse un contenuto di THC superiore ai limiti consentiti, ma si rappresentasse unicamente un dubbio in ordine a tale circostanza; 2) violazione di legge in relazione ai mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione la buona fede e l'atteggiamento collaborativo, nonché la circostanza che lo stesso avesse già richiesto l'esecuzione di analisi sulla sostanza detenuta. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).; che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato; che, invero, nei reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il dolo consiste nella coscienza e volontà della detenzione e della destinazione della sostanza, accompagnate dalla consapevolezza, anche non pienamente certa ma comunque concretamente rappresentata, della sua natura stupefacente; che, in tale prospettiva, deve escludersi che il dubbio soggettivo circa la liceità della sostanza sia, di per sé, idoneo a escludere l'elemento psicologico del reato, allorché risulti che l'agente si sia comunque determinato ad agire nonostante la rappresentazione della possibile illiceità della condotta; che, nel caso di specie, tale consapevolezza risulta adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, i quali hanno dato conto, con motivazione logica e coerente, sia della conferma, in sede di udienza di convalida, delle dichiarazioni confessorierese nell'immediatezza dei fatti, sia del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare, nel cui ambito lo stesso ha riferito di aver acquistato i semi dal proprio fornitore abituale e di essersi avveduto, solo dopo la crescita delle piante, della difformità di alcune di esse, decidendo nondimeno di proseguire nell'attività di coltivazione (pag. 2 del provvedimento); che, pertanto, a fronte di tale accertamento, il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità; che la seconda censura, riferita alla negata riqualificazione giuridica della fattispecie nell'ipotesi di più lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, del tutto correttamente, attribuisce rilievo ostativo al considerevole quantitativo dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto (circa 14.463); che, allo stesso modo, deve essere disattesa la prospettazione difensiva con cui si assume che l'imputato, avendo richiesto l'esecuzione di analisi sulla sostanza detenuta, avrebbe, una volta ricevuto un eventuale esito sfavorevole, provveduto alla sua distruzione; che tale deduzione non può trovare accoglimento, risolvendosi in una mera affermazione congetturale e apodittica; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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