CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 21130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 2 agosto 2022 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 e numerosi reati fine. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi. 1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo per avere il Tribunale affermato in modo apodittico ed erroneo, perché smentito dagli atti, che l'associazione dedita al traffico di droga è un sottoinsieme di quella mafiosa come si ricaverebbe dalla coincidenza tra molti associati dei due gruppi, nonostante l'associazione in esame sia contestata solo a soggetti di etnia rom, facenti parte del gruppo degli zingari, detti "banana". E' errato desumere la partecipazione del ricorrente dal numero elevato dei reati fine ascrittigli, in quanto il Greco opera in autonomia e le conversazioni riportate nell'ordinanza provano le cessioni e i rapporti solo con due dei presunti associati. Si riportano nel ricorso alcuni colloqui dai quali il Tribunale ha desunto il ruolo di partecipe del Greco, che, invece, ne dimostrano l'estraneità; non è sintomatica di appartenenza all'associazione la conversazione del 17.11.2018 né è motivata la rilevanza del colloquio del 16.12.2018; lo stesso Tribunale riconosce il ruolo ambivalente del Greco, ma l'autonomia che gli riconosce non è compatibile con il "sistema Cosenza" descritto da tutti i collaboratori e con la possibilità di operare "sotto banco" senza incorrere in punizioni. Il colloquio del 17.11.2018 con il capo dell'associazione dimostra che il Greco ha una clientela selezionata ed esclusiva; non risulta che i proventi dell'attività illecita confluissero nelle casse dell'associazione, anzi, risulta dai colloqui non valutati dal Tribunale che il Greco acquista da chiunque pratichi il prezzo migliore. Che il Greco sia un broker o un pusher autonomo lo si ricava anche dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che escludono la possibilità di operare fuori dal sistema, ma anche secondo le dichiarazioni dei collaboratori Novello e Zaffonte il Greco non può essere ritenuto un partecipe, ma sul punto il Tribunale nulla dice; neppure sono state esaminate le dichiarazioni del Bruzzese, reggente del gruppo degli zingari, che la difesa aveva segnalato per dimostrare l'estraneità del Greco al gruppo. Il Tribunale ha fondato la valutazione solo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi descriva una condotta altalenante del Greco, la cui autonomia era nota ai vertici. 1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309 del 90 per essere l'aggravante fondata solo due colloqui, che nulla provano quanto alla disponibilità di armi dell'associazione, sia perché non è certo che l'Andrea indicato da [OSCURATO:PERSONA] fosse l'indagato sia perché, quand'anche il Greco avesse avuto un fucile, ciò non significa che fosse dell'associazione; dubbi analoghi valgono per l'altro colloquio citato dal Tribunale. 1.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. la cui sussistenza è fondata sulla coincidenza tra molti associati dei due gruppi, nonostante l'associazione dedita al narcotraffico non sia collegata all'associazione mafiosa e i proventi non fossero destinati agli altri gruppi confederati. 1.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, stante il riferimento alla doppia presunzione, nonostante i reati contestati non siano ostativi all'adozione della misura degli arresti domiciliari, né sono spiegate le ragioni della mancata attenuazione della misura, specie in considerazione del ruolo e del limitato periodo di operatività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1 Premesso che in tema di misure cautelari . personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628), il ricorso è inammissibile in punto di gravità indiziaria in quanto propone una lettura alternativa delle conversazioni riportate nell'ordinanza per ribadire la tesi dell'autonomia operativa del ricorrente, estraneo all'associazione. A tal fine il ricorso fa leva sulla condotta ambivalente del Greco, riconosciuta nell'ordinanza, che, tuttavia, dà atto dell'impossibilità di operare autonomamente in un settore di importanza strategica per l'associazione delineata nell'ordinanza, che lo monopolizza e controlla rigidamente, impedendo agli estranei di inserirsi nel "sistema". Peraltro, l'autonomia concessa e la tolleranza della condotta altalenante del Greco, riferita da [OSCURATO:PERSONA], si spiega in ragione dei rapporti fiduciari del ricorrente con i vertici del sodalizio, tant'è che la stessa difesa ammette che l'autonomia era nota ai vertici dell'associazione. Ne deriva che la difesa si limita a rilevare il dato, ma non a leggerne la spiegazione resa nell'ordinanza. Il ricorso trascura, inoltre, l'estrema rilevanza del prestito di 35 mila euro ottenuto dal cognato del Greco, titolare di un ristorante in Germania ove si recarono nel 2013 Celestino e [OSCURATO:PERSONA] insieme al Greco per prelevare la somma necessaria a finanziare l'acquisto di 1 kg di cocaina, di cui riferisce il collaboratore, che narra anche delle alterne vicende del rapporto con i suoi fratelli, ricomposto nel 2018 con l'attività di cessione di cocaina. Trascura, altresì, la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori Palmieri e Innpieri, che hanno rispettivamente confermato l'episodio del prestito e l'appartenenza del ricorrente al gruppo degli zingari con il ruolo di spacciatore sin dal 2013, dando atto della risalente fusione del gruppo degli italiani e degli zingari per la gestione del traffico di stupefacenti e della composizione dei gruppi. In particolare, le dichiarazioni dell'Impieri confermano l'impostazione accusatoria, recepita nell'ordinanza genetica, circa la risalente scelta dei 7 gruppi di 'ndrangheta di confederarsi e di spartirsi le attività illecite, giustificando la qualificazione dell'associazione in oggetto quale sottoinsieme di quella mafiosa, di cui al capo 1), contenuta nell'ordinanza, infondatamente contestata nel ricorso. L'ordinanza attribuisce rilievo al numero elevatissimo di reati fine contestati al ricorrente ed ai rapporti con i vertici dell'associazione, alla costante interazione ed al confronto con gli stessi sulle modalità di gestione dell'attività, sul comportamento dei pusher e della clientela, emergenti dalle conversazioni intercettate, di cui la difesa svilisce il contenuto, invece, valorizzato nell'ordinanza con motivazione affatto illogica in ragione della rilevanza degli argomenti trattati con i vertici del sodalizio. La significatività in chiave associativa del colloquio del 17 novembre 2018, riportato nell'ordinanza (pag.3), nel corso del quale il ricorrente si rapporta da pari ad [OSCURATO:PERSONA], contestandogli il comportamento diffidente del fratello Luigi, reggente del gruppo, spingendosi persino ad affermare che se fossero stati più uniti "ci eravamo presi tutta Cosenza", continuando a discutere dei sistemi di gestione del traffico per ricavare maggiori profitti è contestata dalla difesa in forza di un'interpretazione riduttiva, non consentita in mancanza di travisamento della prova. Considerato, peraltro, che in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558), sono inammissibili, come nel caso in esame, le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito. L'assenza di rapporti con sodali diversi dagli Abruzzese, rimarcata nel ricorso, è priva di rilievo laddove si consideri il rapporto diretto e assolutamente franco con i vertici del sodalizio e con l'autonomia operativa riconosciuta al ricorrente, altrimenti inconciliabile con il controllo ferreo del settore esercitato dal sodalizio. Corretto è il rilievo attribuito nell'ordinanza al numero elevatissimo di reati fine ascritti al ricorrente, atteso che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione di reati fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 02), nella specie esclusa dai risalenti rapporti, ripristinati anche dopo un periodo di allontanamento, come già detto.2. Il secondo motivo con il quale si contesta l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 90 è infondato. Premesso che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a differenza di quanto previsto dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen., per le associazioni di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714), è però, necessaria la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del partecipe che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263694; Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010, Camilleri, Rv. 247408). Nel caso di specie, le conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza, dimostrano che il ricorrente detiene armi - pistole e fucili- e che la dotazione è anche correlata al traffico illecito, tant'è che [OSCURATO:PERSONA] gli chiede un fucile per minacciare i pusher inadempienti e lo stesso ricorrente chiede ai suoi interlocutori il favore di occultare le armi per il timore di subire un controllo, stante la presenza in zona di una pattuglia di polizia con auto civetta. 3. Anche il terzo motivo è infondato. La finalità agevolativa dell'associazione è stata fondata sul collegamento esistente con l'associazione mafiosa e sulla coincidenza di molti associati dei due gruppi, ricavabile dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica sulla evoluzione dell'associazione e sulla divisione dei settori di competenza tra i gruppi confederati. In ogni caso si osserva che la censura non è sorretta da concreto interesse, atteso che l'eliminazione dell'aggravante non inciderebbe sul termine di fase. Sussiste, infatti, l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della legittimità della misura, come nel caso in cui le esigenze cautelari siano state fondate unicamente sulla presunzione prevista dall'art. 275 co.3 cod. proc. pen ovvero qualora dalla esclusione dell'aggravante derivino effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 6, n.50980 del 21/11/2013 Rv. 258502). 4. Parimenti infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari, in quanto l'adeguatezza della misura custodiale è giustificata dal riferimento alla doppia presunzione valida per i reati di cui al 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e dall'assenza di elementi idonei a superarla, implicitamente ricavabile dal rilievo attribuito nell'ordinanza al ruolo del ricorrente, al rapporto diretto e risalente con i vertici dell'associazione, ma, soprattutto, al numero elevato di reati fine contestati (ben 53 cessioni di droga pesante e leggera), indicativi di dinamismo e di intraprendenza non idoneamente contenibili con misure diverse da quella più rigorosa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga