CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 73 cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata compiutamente motivata dal giudice territoriale con riferimento all'intensità del dolo (correlata alla futilità dei motivi), incompatibile con il rilievo della particolare tenuità della condotta; che tale argomentazione è ampiamente in grado di sorreggere la decisione adottata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13