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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 20930/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative rispettivamente al mancato approfondimento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e al mancato approfondimento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché assolutamente generiche e in parte non pertinenti (laddove, a fronte di una sentenza di condanna di primo grado, si invoca l'applicazione da parte del Giudice di appello dell'art. 129 cod. proc. pen.).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative rispettivamente al mancato approfondimento di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e al mancato approfondimento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché assolutamente generiche e in parte non pertinenti (laddove, a fronte di una sentenza di condanna di primo grado, si invoca l'applicazione da parte del Giudice di appello dell'art. 129 cod. proc. pen.). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.