CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4734/2020 in data 22/01/2021 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Agrigento in data 03/02/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 6.667 di multa previo riconoscimento del vincolo della continuazione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la declaratoria di interdizione legale per la durata della pena in relazione a diverse ipotesi di ricettazione (fatti rispettivamente commessi: capo 1, il 09/01/2016; capo 2, in data antecedente e prossima il 21/03/2016; capo 3, il 25/03/2016; capo 4, il 06/05/2016). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.81 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la programmazione dei delitti deve essere soltanto generica e per linee essenziali e che il Gambacorta ha programmato la commissione del reato di ricettazione determinato dall'esigenza di reperire in quel periodo i proventi di furto, al fine di rivenderli e di lucrare sugli stessi, manifestando i reati commessi (unitamente a quelli per i quali era stata esclusa la continuazione, e precisamente: sentenza del Tribunale di Agrigento in data 13/12/2010, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 24/06/2013, divenuta definitiva in data 22/04/2015 e sentenza del Tribunale di Enna in data 25/02/2016, confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 05/10/2017 e divenuta definitiva in data 05/03/2019) una palese contiguità temporale, indice sicuro dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 99, comma 4, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. Si censura la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto del fatto che il Gambacorta da decenni svolgeva l'attività di compravendita di mezzi di opera; che, sempre, tutti i mezzi erano stati recuperati e restituiti agli aventi diritto; che il ricorrente si trovava in stato di detenzione domiciliare perché incompatibile con il regime carcerario, era in stato di indigenza e si era visto pure costretto a restituire il denaro che gli avevano dato gli acquirenti per l'acquisto dei mezzi risultati rubati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Infondato è il primo motivo. La Corte territoriale, dopo aver evidenziato la ricorrenza di ben sei precedenti penali per reati commessi tra il 1992 ed il giugno 2007, ha riconosciuto che il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., commesso dal Gambacorta in Enna in data 11/06/2007 e giudicato con sentenza del Tribunale di Enna del 25/02/2016, riguardava sì una condotta di ricettazione, ma commessa in concorso, in luogo diverso e circa dieci anni prima (precisamente in data 11/06/2007) rispetto a quelle ritenute nel presente procedimento, con conseguente mancata configurabilità di quegli indici primari rivelatori di "un medesimo disegno criminoso". In tal senso, si è condivisibilmente ritenuto che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti nella mente del reo, che, invece, deve contraddistinguere l'istituto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. Sia il procedimento per il reato giudicato in primo grado dal Tribunale di Enna in data 25/02/2016 che quello (di cui la Corte territoriale non parla) giudicato dal Tribunale di Agrigento in data 13/12/2010, con parziale riforma della Corte di appello di Palermo in data 24/06/2013 (irrevocabile in data 22/04/2015, relativo a due ricettazioni commesse rispettivamente il 15/09/2006 ed il 28/06/2006 e ad un riciclaggio commesso dal 22/09/2006 al 23/09/2006) riguarda fatti risalenti a quasi dieci anni prima rispetto a quelli oggetto del presente giudizio. Anche in questo caso, l'enorme distanza temporale, di per sé, impedisce di valutare l'unicità del preteso disegno criminoso. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il decisum relativo sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (in ragione dei numerosi precedenti penali specifici) che all'indicazione della misura della pena (così determinata: pena base per la violazione più grave, anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentata ex art. 99, comma 4, cod. pen., di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. per tutte le altre violazioni, di complessivi anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1.667 di multa) è assistito da congrua e logica motivazione. Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, come avvenuto nella fattispecie, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Infine, va detto come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/04/2022. Il Consigliere esten