CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso;lette le r ichieste del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fensore di f iducia diXXXXXXXXXXXXXX, in qual i tà d i amministratore d i sostegno d iXXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso odichiararne la inammissibilità, con condanna del ricorrente alla refusione dellespese, come da nota depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 18/09/2025, la Corte di appello di Napoli in(parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Avellino del 02/11/2023,appellata da XXXXXXXXXXXXX, dichiarava non doversi procedere in ordine alreato ascritto perché estinto per prescrizione, con conferma nel resto dellaappellata sentenza e condanna dell’appellante alla refusione delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile, relative al grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Iorio, difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, concui deduce violazione degli artt. 643 e 157 cod. pen., nonché omessamotivazione in punto di maturazione della prescrizione prima della pronunciadella sentenza di primo grado.Al riguardo, rileva come – a prescindere dalla formale “chiusura” dellacontestazione -, dalla istruttoria dibattimentale fosse emerso che i vari attipregiudizievoli compiuti dalla persona offesa avessero tutti data antecedente al14 luglio 2016 e che per la decorrenza del termine di prescrizione dovesse aversiriguardo al momento del compimento dell’atto e non a quello della produzione dieffetti.A tal fine argomenta circa la persistenza dell’interesse alla impugnazione, inragione della conferma delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da rigettare, essendo infondato il motivo dedotto.1.1. [OSCURATO:PERSONA], rettificando parzialmente le riflessioni dei giudici dimerito, intende dare seguito all’orientamento recentemente consolidatosi,secondo cui il reato di cui all’art. 643 cod. pen., postulando il compimento diun’azione manipolatoria il cui risultato finale consiste nell’induzione a compiereun atto causativo di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa oper altri, ha natura di reato di danno e non di pericolo (Sez. 2, n. 22910del 26/05/2026, R., non mass; Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep. 2026, R.,Rv. 289317-01; Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289315-02).Invero, per come chiarito da questa Corte, l’"effetto giuridico dannoso",contemplato dalla fattispecie incriminatrice, deve intendersi come non limitato aldanno patrimoniale, ma esteso a quello "giuridico", che deriva alla personaoffesa dalla subita limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelterelative alla propria sfera patrimoniale, poiché la disposizione tutela in viaprincipale la persona in quanto tale, mentre il patrimonio assume rilievo solo invia mediata (Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep. 2026, R., cit.).Il delitto, in quanto a “formazione progressiva” e, eventualmente, a“consumazione prolungata”, si perfeziona, pertanto, con il compimento dell’attoavente effetto giuridico potenzialmente dannoso, ma la sua consumazione puòprotrarsi fino alla completa realizzazione delle conseguenze derivanti da taledella prescrizione, del momento "finale" di consumazione del reato (Sez. 2, n.186 del 02/12/2025, dep. 2026, P., cit.; Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep.2026, R., cit.).1.2. Il motivo, con cui si assume interamente compiuto, prima dellapronuncia della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ancorandonela decorrenza dal momento del compimento dell’atto, non può pertanto essereaccolto, siccome infondato: invero, dalla ricostruzione in fatto operata insentenza risulta che la realizzazione delle conseguenze derivanti dagli attipregiudizievoli non si arrestò prima del 14 luglio 2016 (pag. 4 della sentenzaimpugnata), di talché non risultava compiuto, alla data della pronuncia dellasentenza di condanna in primo grado (02/11/2023), il termine massimo diprescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6.2. Alla pronuncia consegue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Inoltre, avendo la parte civile esplicato, attraverso la presentazione dimemoria scritta, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela deipropri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione(Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01), il ricorrente vaaltresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla suddetta parte, che si liquidano, nella misura,richiesta in nota spese, di euro 3.400.00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXX n.q. cheliquida in complessivi euro 3.400.00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.