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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16487/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 17/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria scritta ritualmente presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello dell'Aquila, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Teramo in data 11/07/2016, riconobbe la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]Amaro in relazione ai reati di tentata violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' (capo B), e danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo D).

1.1. Con sentenza n. 3708/2020 in data 5/12/2019, la Quinta Sezione della Corte di cassazione annullò la sentenza della Corte di appello dell'Aquila in quanto «il giudice d'appello non» aveva «considerato la testimonianza di Piscè, uno dei testi della difesa, nella sua completa valenza conoscitiva, obliterando la circostanza, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, relativa all'auto, diversa da quella indicata dalla persona offesa, con la quale il Piscè e l'imputato sarebbero usciti la sera dei fatti».

Inoltre, la Corte di appello aveva «richiamato le testimonianze delle persone offese, omettendo indicare analiticamente se quelle valorizzate erano le deposizioni rese in primo Ve/o quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e senza definire il rapporto tra le une e le altre, né se fossero o meno emerse discrasie».

1.2. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia ha, quindi, proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'Amaro in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A), B), e D) della rubrica, perché estinti per prescrizione, maturata il 21/10/2019, e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA]Amaro a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Pur avendo la Corte di Appello di Perugia rinnovato l'istruttoria con l'esame del teste Piscè, senza peraltro chiarire se le sue dichiarazioni siano state ritenute attendibili, la sentenza rescissoria avrebbe nuovamente riconosciuto l'attendibilità delle parti civili anche sulla base di quanto riferito dai testi Abbandonato e Addari.

Tuttavia, il primo non sarebbe mai stato esaminato in udienza (cfr. verbale udienza 1/12/2014); mentre il secondo, non esaminato nuovamente inin contraddittorio, nonteonfermage1349e quanto riferito dalle parti civili, in particolare per quanto riguarda la presenza di autovetture diverse da quella di Summa e di Pallini, espressamente esclusa a pag. 34 delle trascrizioni («Sì, sono sicuro, non c'erano altre ... mi sembra che non c'erano altre»), avendo per il resto riferito che Pallini sarebbe giunto solo successivamente.

Tali omissioni violerebbero l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e contrasterebbero con la Convenzione EDU.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del racconto delle parti civili.

La Corte territoriale non terrebbe conto delle antinomie riscontrabili nella prima deposizione delle Parti civili, resa dinnanzi al Giudice di primo grado, poi rettificata in sede di appello fino a giungere a una versione concorde e, dunque, credibile.

In questo modo, il Giudice di rinvio non avrebbe compiuto il necessario vaglio di attendibilità delle persone offese, tanto più necessario in rapporto all'interesse di cui esse sono portatrici, senza spiegare le ragioni per le quali sia stato escluso che esse abbiano architettato una versione di comodo sulla aggressione a danno di D'Amario.

Invero, dall'esame delle deposizioni emergerebbe che nessun altro, oltre alle tre parti civili, avrebbe assistito all'aggressione in loro danno.

Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che mentre le Parti civili indicherebbero che gli aggressori si trovavano su [OSCURATO:PERSONA] A con targa AV580 (v. deposizione Addari pag. 35 udienza 2/03/2015), Piscè riferirebbe che essi, quella sera, erano usciti con la sua auto, una Bravo con targa [OSCURATO:TARGA] (pagina 11 udienza 2/03/2015) e che dalla documentazione prodotta sarebbe emerso che D'Amaro e la sua famiglia non possedevano, all'epoca dei fatti, l'autovettura indicata dalle parti civili.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applic:azione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 530, commi 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso della riforma di una sentenza assolutoria devono essere evidenziati elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati in primo grado, occorrendo, per addivenire a una condanna, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.

Esaminando la sentenza impugnata, non emergerebbe il superamento di un ragionevole dubbio in ordine al fatto che D'Amarlo fosse stato aggredito, come dimostrato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che (cfr. udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] pag. 21) avrebbe ricordato che D'Amaro si lamentava di essere stato colpito con un pugno e che si era sentito minacciato e dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] pag. 28 e 29 del giudizio di 1° grado).

Significativa, al riguardo, sarebbe anche la circostanza del colloquio richiesto con il padre dei Summa, posto che se ha una logica che il genitore cerchi di colloquiare con chi ha subito un'aggressione, non sarebbe logico che si invitino gli aggressori.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione integrale dell'istruttoria, con violazione dell'art. 6 Convenzione EDU.

In particolare, la Corte avrebbe dovuto riascoltare [OSCURATO:PERSONA]Amaro che non potrebbe essere ritenuto inattendibile o correo dal momento che le persone offese non avrebbero mai riferito di essere state aggredite da lui.

3. In data 26/01/2023 è pervenuta una memoria scritta, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, nella quale si deduce che la Corte di appello avrebbe disatteso le indicazioni della Quinta Sezione della Corte di cassazione, che avrebbe imposto di definire il rapporto tra le testimonianze delle persone offese rese in primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale evidenziando le eventuali discrasie.

In particolare, la Corte di appello di Perugia nulla avrebbe detto sull'evoluzione delle deposizioni delle parti offese, che a distanza di tempo sarebbero state più precise di quanto lo fossero nell'immediatezza degli eventi.

4. In data 2/02/2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili, ha ritualmente trasmesso conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso e illustrandone, sinteticamente, le ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che il Giudice del rinvio ha provveduto a una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con ciò adempiendo alla regola processuale che impone la rinnovazione in presenza di una sentenza di appello che, in totale riforma di quella di primo grado, pervenga all'affermazione di responsabilità, anche solo ai fini civili, dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01, secondo cui l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, viola la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la cui inosservanza, configurando una garanzia fondamentale dell'ordinamento, è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione).

Quanto alla estensione della rinnovazione, essa non è stata integrale, come denunciato dalla difesa, non essendosi proceduto all'ascolto dei testi Abbandonato e Addari; e, tuttavia, la mancata rinnovazione non ha riguardato dichiarazioni che siano state oggetto di un differente apprezzamento, .quanto deposizioni il cui contenuto è rimasto, nella valutazione del materiale probatorio, del tutto inalterato.

Fermo restando che il contenuto delle relative dichiarazioni si configura, dal tenore della motivazione, come del tutto periferico nella economia della complessiva ricostruzione fattuale compiuta dai Giudici del rinvio.

Quanto, poi, alla mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA]Amaro, fratello dell'imputato e presente a bordo dell'equipaggio inseguitore, la Corte territoriale ha all'evidenza condiviso il giudizio di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni già formulato dalla Corte di appello dell'Aquila, ritenendo del tutto superfluo disporne l'audizione, in quanto destinata, ancora una volta, alla sanzione di inutilizzabilità.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle censure in questione.

3. Quanto, poi, al nucleo del compendio probatorio utilizzato per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli effetti civili, la sentenza impugnata ha vagliato criticamente le deposizioni rese dalle persone offese, rilevando la concordanza dei relativi contenuti, la precisione del racconto, recante la descrizione di elementi fattuali che non potevano essere né frutto di fantasia, sottolineando come il giudizio di credibilità soggettiva non poteva ritenersi inficiato dal loro interesse al risarcimento.

E a riprova della complessiva attendibilità della ricostruzione degli accadimenti fornita dalle parti civili, la sentenza ha evidenziato l'elemento di riscontro alle loro dichiarazioni costituito dalla deposizione del teste Pallini, che ha riferito dello stato di paura in cui aveva trovato le persone offese e della presenza di un'auto, marca Mercedes, in cui si trovavano gli imputati.

3.1. A questo proposito, va rilevato che il Giudice di rinvio ha provveduto a disporre in nuovo esame del teste Piscè, le cui dichiarazioni, tuttavia, non sono state ritenute rilevanti alla stregua di una puntuale, anche se sintetica, valutazione del loro contenuto.

In particolare, la sentenza ha evidenziato come le dichiarazioni del teste sul fatto che, quella notte, avesse consegnato ai tre amici le chiavi della sua vettura, una [OSCURATO:PERSONA], non dimostrassero affatto che l'imputato e i suoi amici avessero utilizzato, nell'occasione, proprio l'autovettura anzidetta.

Anche su questo punto, dunque, le censure difensive sono infondate.

3.2. Quanto, poi, all'osservazione secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe adeguata a quanto stabilito dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione in relazione alle dichiarazioni delle persone offese, va evidenziato come anche le differenze tra le dichiarazioni rese in sede di appello e quelle rilasciate nel giudizio di primo grado siano state sottoposte, sia pure sinteticamente, a uno specifico vaglio (cfr. pag. 10 e seg. della sentenza impugnata).

Mentre le reciproche discrasie lamentate dalla difesa nel contenuto delle dichiarazioni delle varie Parti civili sono state ritenute non significative, evidentemente in quanto riferibili a profili periferici nella complessiva ricostruzione della vicenda.

E del resto, anche J/k dalla lettura dell'odierno ricorso non è affatto chiaro in relazione a quali decisivi profili le lamentate differenze, puntualmente riportate dalla difesa, afferissero, ossia quale fosse la loro effettiva capacità di disarticolare il ragionamento probatorio svolto nella sentenza impugnata.

Pertanto, deve ritenersi, conclusivamente, che la Corte di appello, in sede di rinvio, si sia adeguata ai principi di diritto richiamati dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione in sede rescindente, valutando tutti i dati probatori acquisiti, singolarmente e nel loro complesso, in linea con i canoni della motivazione rafforzata imposta dall'eventuale riforma di una precedente sentenza di assoluzione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4.1. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'.

Tali spese devono essere liquidate, come da richiesta scritta depositata telematicamente dalla difesa, in complessivi 3.686,00 euro, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 17/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria scritta ritualmente presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello dell'Aquila, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Teramo in data 11/07/2016, riconobbe la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]Amaro in relazione ai reati di tentata violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' (capo B), e danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo D). 1.1. Con sentenza n. 3708/2020 in data 5/12/2019, la Quinta Sezione della Corte di cassazione annullò la sentenza della Corte di appello dell'Aquila in quanto «il giudice d'appello non» aveva «considerato la testimonianza di Piscè, uno dei testi della difesa, nella sua completa valenza conoscitiva, obliterando la circostanza, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, relativa all'auto, diversa da quella indicata dalla persona offesa, con la quale il Piscè e l'imputato sarebbero usciti la sera dei fatti». Inoltre, la Corte di appello aveva «richiamato le testimonianze delle persone offese, omettendo indicare analiticamente se quelle valorizzate erano le deposizioni rese in primo Ve/o quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e senza definire il rapporto tra le une e le altre, né se fossero o meno emerse discrasie». 1.2. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Perugia ha, quindi, proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'Amaro in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A), B), e D) della rubrica, perché estinti per prescrizione, maturata il 21/10/2019, e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA]Amaro a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Pur avendo la Corte di Appello di Perugia rinnovato l'istruttoria con l'esame del teste Piscè, senza peraltro chiarire se le sue dichiarazioni siano state ritenute attendibili, la sentenza rescissoria avrebbe nuovamente riconosciuto l'attendibilità delle parti civili anche sulla base di quanto riferito dai testi Abbandonato e Addari. Tuttavia, il primo non sarebbe mai stato esaminato in udienza (cfr. verbale udienza 1/12/2014); mentre il secondo, non esaminato nuovamente inin contraddittorio, nonteonfermage1349e quanto riferito dalle parti civili, in particolare per quanto riguarda la presenza di autovetture diverse da quella di Summa e di Pallini, espressamente esclusa a pag. 34 delle trascrizioni («Sì, sono sicuro, non c'erano altre ... mi sembra che non c'erano altre»), avendo per il resto riferito che Pallini sarebbe giunto solo successivamente. Tali omissioni violerebbero l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e contrasterebbero con la Convenzione EDU. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del racconto delle parti civili. La Corte territoriale non terrebbe conto delle antinomie riscontrabili nella prima deposizione delle Parti civili, resa dinnanzi al Giudice di primo grado, poi rettificata in sede di appello fino a giungere a una versione concorde e, dunque, credibile. In questo modo, il Giudice di rinvio non avrebbe compiuto il necessario vaglio di attendibilità delle persone offese, tanto più necessario in rapporto all'interesse di cui esse sono portatrici, senza spiegare le ragioni per le quali sia stato escluso che esse abbiano architettato una versione di comodo sulla aggressione a danno di D'Amario. Invero, dall'esame delle deposizioni emergerebbe che nessun altro, oltre alle tre parti civili, avrebbe assistito all'aggressione in loro danno. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che mentre le Parti civili indicherebbero che gli aggressori si trovavano su [OSCURATO:PERSONA] A con targa AV580 (v. deposizione Addari pag. 35 udienza 2/03/2015), Piscè riferirebbe che essi, quella sera, erano usciti con la sua auto, una Bravo con targa [OSCURATO:TARGA] (pagina 11 udienza 2/03/2015) e che dalla documentazione prodotta sarebbe emerso che D'Amaro e la sua famiglia non possedevano, all'epoca dei fatti, l'autovettura indicata dalle parti civili. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applic:azione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 530, commi 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso della riforma di una sentenza assolutoria devono essere evidenziati elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati in primo grado, occorrendo, per addivenire a una condanna, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. Esaminando la sentenza impugnata, non emergerebbe il superamento di un ragionevole dubbio in ordine al fatto che D'Amarlo fosse stato aggredito, come dimostrato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che (cfr. udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] pag. 21) avrebbe ricordato che D'Amaro si lamentava di essere stato colpito con un pugno e che si era sentito minacciato e dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] pag. 28 e 29 del giudizio di 1° grado). Significativa, al riguardo, sarebbe anche la circostanza del colloquio richiesto con il padre dei Summa, posto che se ha una logica che il genitore cerchi di colloquiare con chi ha subito un'aggressione, non sarebbe logico che si invitino gli aggressori. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione integrale dell'istruttoria, con violazione dell'art. 6 Convenzione EDU. In particolare, la Corte avrebbe dovuto riascoltare [OSCURATO:PERSONA]Amaro che non potrebbe essere ritenuto inattendibile o correo dal momento che le persone offese non avrebbero mai riferito di essere state aggredite da lui. 3. In data 26/01/2023 è pervenuta una memoria scritta, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentata ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, nella quale si deduce che la Corte di appello avrebbe disatteso le indicazioni della Quinta Sezione della Corte di cassazione, che avrebbe imposto di definire il rapporto tra le testimonianze delle persone offese rese in primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale evidenziando le eventuali discrasie. In particolare, la Corte di appello di Perugia nulla avrebbe detto sull'evoluzione delle deposizioni delle parti offese, che a distanza di tempo sarebbero state più precise di quanto lo fossero nell'immediatezza degli eventi. 4. In data 2/02/2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili, ha ritualmente trasmesso conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso e illustrandone, sinteticamente, le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che il Giudice del rinvio ha provveduto a una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con ciò adempiendo alla regola processuale che impone la rinnovazione in presenza di una sentenza di appello che, in totale riforma di quella di primo grado, pervenga all'affermazione di responsabilità, anche solo ai fini civili, dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661 - 01, secondo cui l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, viola la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la cui inosservanza, configurando una garanzia fondamentale dell'ordinamento, è rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione). Quanto alla estensione della rinnovazione, essa non è stata integrale, come denunciato dalla difesa, non essendosi proceduto all'ascolto dei testi Abbandonato e Addari; e, tuttavia, la mancata rinnovazione non ha riguardato dichiarazioni che siano state oggetto di un differente apprezzamento, .quanto deposizioni il cui contenuto è rimasto, nella valutazione del materiale probatorio, del tutto inalterato. Fermo restando che il contenuto delle relative dichiarazioni si configura, dal tenore della motivazione, come del tutto periferico nella economia della complessiva ricostruzione fattuale compiuta dai Giudici del rinvio. Quanto, poi, alla mancata escussione di [OSCURATO:PERSONA]Amaro, fratello dell'imputato e presente a bordo dell'equipaggio inseguitore, la Corte territoriale ha all'evidenza condiviso il giudizio di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni già formulato dalla Corte di appello dell'Aquila, ritenendo del tutto superfluo disporne l'audizione, in quanto destinata, ancora una volta, alla sanzione di inutilizzabilità. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle censure in questione. 3. Quanto, poi, al nucleo del compendio probatorio utilizzato per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli effetti civili, la sentenza impugnata ha vagliato criticamente le deposizioni rese dalle persone offese, rilevando la concordanza dei relativi contenuti, la precisione del racconto, recante la descrizione di elementi fattuali che non potevano essere né frutto di fantasia, sottolineando come il giudizio di credibilità soggettiva non poteva ritenersi inficiato dal loro interesse al risarcimento. E a riprova della complessiva attendibilità della ricostruzione degli accadimenti fornita dalle parti civili, la sentenza ha evidenziato l'elemento di riscontro alle loro dichiarazioni costituito dalla deposizione del teste Pallini, che ha riferito dello stato di paura in cui aveva trovato le persone offese e della presenza di un'auto, marca Mercedes, in cui si trovavano gli imputati. 3.1. A questo proposito, va rilevato che il Giudice di rinvio ha provveduto a disporre in nuovo esame del teste Piscè, le cui dichiarazioni, tuttavia, non sono state ritenute rilevanti alla stregua di una puntuale, anche se sintetica, valutazione del loro contenuto. In particolare, la sentenza ha evidenziato come le dichiarazioni del teste sul fatto che, quella notte, avesse consegnato ai tre amici le chiavi della sua vettura, una [OSCURATO:PERSONA], non dimostrassero affatto che l'imputato e i suoi amici avessero utilizzato, nell'occasione, proprio l'autovettura anzidetta. Anche su questo punto, dunque, le censure difensive sono infondate. 3.2. Quanto, poi, all'osservazione secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe adeguata a quanto stabilito dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione in relazione alle dichiarazioni delle persone offese, va evidenziato come anche le differenze tra le dichiarazioni rese in sede di appello e quelle rilasciate nel giudizio di primo grado siano state sottoposte, sia pure sinteticamente, a uno specifico vaglio (cfr. pag. 10 e seg. della sentenza impugnata). Mentre le reciproche discrasie lamentate dalla difesa nel contenuto delle dichiarazioni delle varie Parti civili sono state ritenute non significative, evidentemente in quanto riferibili a profili periferici nella complessiva ricostruzione della vicenda. E del resto, anche J/k dalla lettura dell'odierno ricorso non è affatto chiaro in relazione a quali decisivi profili le lamentate differenze, puntualmente riportate dalla difesa, afferissero, ossia quale fosse la loro effettiva capacità di disarticolare il ragionamento probatorio svolto nella sentenza impugnata. Pertanto, deve ritenersi, conclusivamente, che la Corte di appello, in sede di rinvio, si sia adeguata ai principi di diritto richiamati dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione in sede rescindente, valutando tutti i dati probatori acquisiti, singolarmente e nel loro complesso, in linea con i canoni della motivazione rafforzata imposta dall'eventuale riforma di una precedente sentenza di assoluzione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'. Tali spese devono essere liquidate, come da richiesta scritta depositata telematicamente dalla difesa, in complessivi 3.686,00 euro, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris