CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 26630/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1690/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 20, [OSCURATO:PERSONA] PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende -controricorrenti – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 12078/2018 depositatoil 30/11/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con decreto n. 12079/2018, depositato il 30.11.2018, ha dichiarato inammissibili - con conseguente estromissione dal giudizio - gli interventi spiegati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], B P Avvocati, [OSCURATO:SOCIETA]. e LivaNova PLC (già Sorin) nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. instaurato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora in poi “ Amministrazioni”) contro l’amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini dell’ammissione al passivo, in via prededuttiva, o, in subordine, in privilegio, del credito di € 3.439.037.876 vantato a titolo di risarcimento del danno. Il giudice di merito ha osservato che la mera condizione di creditore concorrente, cioè ammesso al passivo, non legittima ex se detto soggetto ad interloquire in ordine all’esclusione dal concorso in un giudizio, qual è quello di opposizione allo stato passivo, la cui disamina processuale si attua tra l’opponente ed il curatore fallimentare. Inoltre, anche qualora il creditore concorrente dimostrasse la titolarità di un interesse personale, concreto e attuale a partecipare al giudizio, egli non potrebbe, in ogni caso, estendere i limiti oggettivi del giudizio di opposizione allo stato passivo, ciò che, invece, nel caso di specie, gli intervenienti avevano fatto, avendo sollevato eccezioni e questioni ultronee rispetto a quelle della procedura, producendo, altresì, copiosissima documentazione non rassegnata dall’opposta. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione LivaNova PLC affidandolo ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Tutte le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, comma 8° , L.F. e 105 c.p.c. nella parte del decreto impugnato in cui in cui la LivaNova non è stata ritenuta legittimata ad intervenire nel giudizio di opposizione promosso dalle [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di un interesse individuale concreto ed attuale. La ricorrente espone che, pur essendo pacifica la natura endofallimentare della pronuncia resa in giudizio di opposizione allo stato passivo, non può negarsi che il suo contenuto possa comunque riflettersi in via indiretta su soggetti estranei al giudizio. Infatti, anche la pronuncia con valore endofallimentare è valutabile in altri giudizi quantomeno ai sensi dell’art. 116 c.p.c., con la conseguenza che potrebbe influire sull’esito di diversi procedimenti in cui è parte il terzo. La ricorrente osserva, inoltre, che le pronunc e richiamate nel decreto impugnato affermano il principio che l’interesse alla partecipazione al giudizio del creditore ammesso al passivo vada analizzato caso per caso, esame che nel decreto impugnato è mancato del tutto. Quanto al proprio intervento, la ricorrente evidenzia di essere un creditore ammesso al passivo di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 230.000 nonché di essere un soggetto portatore di un “interesse qualificato”, essendo evidente il suo interesse al rigetto di una domanda risarcitoria che, ove accolta, comporterebbe l’ammissione in prededuzione di un credito di oltre tre milioni di euro, con gravissimo pregiudizio di tutti i creditori di [OSCURATO:PERSONA], che perderebbero ogni speranza di riparto a loro a favore. Un ulteriore interesse alla partecipazione al giudizio deriva dal rilievo che LivaNova è stata convenuta dalle [OSCURATO:PERSONA] in un’analoga domanda risarcitoria per danni ambientali, quale coobbligata di [OSCURATO:PERSONA]. Vi è quindi un interesse ad intervenire nel giudizio di opposizione al fine di evitare che, in qualsiasi sede, venga accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto “tale accertamento rischierebbe di avere un riflesso significativo – sebbene non in termini di pregiudizialità e/o vincolatività …- sulle altre domande pendenti tra LivaNova e le [OSCURATO:PERSONA]”. Nonostante la sua efficacia endoconcorsuale, è innegabile che la decisione resa all’esito del giudizio di opposizione “avrà comunque efficacia persuasiva, quantomeno ex art. 116 c.p.c., per autorevolezza del giudicante”. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1° , n. 5 , c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano considerato l’interesse di LivaNova connesso alla pendenza di altro giudizio nel quale essa è chiamata a rispondere dello stesso danno ambientale quale coobbligatasolidale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità del decreto per omessa e/o apparente motivazione in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 , c.p.c. in merito all’insussistenza di un interesse idoneo a legittimare l’intervento di LivaNova nel giudizio di opposizione. Lamenta la ricorrente che la laconica motivazione del decreto impugnato non dà alcun conto dei rilievi formulati da LivaNova in merito alle ragioni che giustificherebbero il proprio concreto interesse ad intervenire nel giudizio di opposizione, tra cui l’interdipendenza con il giudizio risarcitorio, omettendo di esplicitare le motivazioni di una loro eventuale irrilevanza/infondatezza. 4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1° , n. 5 , c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano considerato l’interesse di LivaNova ad impugnare il credito ammesso. Lamenta la ricorrente che il decreto impugnato ha omesso la circostanza che la stessa ha sempre contestato il credito vantato dalle [OSCURATO:PERSONA], esplicitando le ragioni sottese a tale contestazione nei diversi atti processuali del giudizio di merito (risultano indicate nel ricorso le pagine degli atti in cui sono state esplicitate tali contestazioni). 5. Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, laddove “il Tribunale di Milano subordina la configurabilità di un interesse del creditore ad intervenire nel giudizio di opposizione alla intenzione di impugnare il credito (non ancora) ammesso”. 6. I primi cinque motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità, anche per difetto di decisività. Va osservato che questa Corte (cfr. Cass. 8239/2012; v. anche Cass. n. 6802/2012), nell’esaminare la questione della capacità o meno del creditore ammesso allo stato passivo a rendere testimonianza, sul rilievo che l’'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri, ha ritenuto che deve escludersi che il creditore ammesso allo stato passivo sia, in quanto tale, incapace di testimoniare nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da altro creditore, occorrendo viceversa apprezzare in concreto se l'eventuale intervento ex art. 99, comma 8, L.F., come sostituito dal d.lgs. n. 169 citato, si correli a un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, alla definizione del predetto giudizio. Nel percorso motivazionale della predetta sentenza, questa Corte ha, in particolare, precisato che “…partecipare come interventore al giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da altro creditore (o anche, in tesi, ai giudizi di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi, esperiti da ulteriori legittimati e tutti regolati per l'ipotesi dal comune L. Fall., art. 99, comma 8), implica, per il creditore concorrente (e non rileva se a sua volta ulteriormente impugnante quanto alla propria pretesa concorsuale eventualmente non del tutto riconosciuta), dover estrinsecare - in adesione alle altrui posizioni processuali -un interesse qualificato che si aggiunga alla menzionata condizione di mero interessato di riflesso alla decisione in quanto creditore concorsuale. Invero dalla sorte decisoria del giudizio di opposizione allo stato passivo altrui, deriva comunque per ciascun creditore già ammesso un effetto di semplificazione o intensificazione concorsuale che non può però predicarsi nei termini diretti e giuridicamente attuali e concreti, per l'incidenza programmatica anche sul suo diritto soggettivo di partecipazione al concorso, né compromettendolo (per la parte ammessa), né integrando un accertamento replicabile con qualche forza di giudicato o anche solo di condizionamento (per la parte non ammessa e tuttora oggetto di opposizione ovvero non richiesta e dunque ancora da accertare)….”. Ne consegue che il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altri, ma solo se portatore di un interesse giuridico qualificato “aggiuntivo”, che deve essere personale, concreto ed attuale, e va valutato caso per caso. Il creditore interveniente nel giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso da altro soggetto, quindi , deve aver cura di rappresentare e precisare, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito, al cospetto dei crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo , secondo un giudizio prognostico, che l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. può determinare sulla sua sfera giuridica. Infatti, in caso di accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, tale pregiudizio non coincide con la sola condizione di creditore ammesso allo stato passivo. Né può rilevare che, nelle esecuzioni individuali, i creditori concorrenti possano svolgere controversie distributive contestando l’esistenza, la consistenza o la collocazione degli altri crediti utilmente collocati nel piano di riparto, non essendovi nelle esecuzioni individuali, come in quelle concorsuali, un organo (come il curatore, il commissario straordinario, etc. ) già deputato a tutelare gli interessi della massa dei creditori. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altri, ma solo se portatore di un interesse giuridico qualificato “aggiuntivo”, che deve essere personale, concreto ed attuale, e va valutato caso per caso. Ne consegue che, all’atto dell’intervento, tale creditore è onerato di rappresentare e precisare, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito, al cospetto dei crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo , secondo un giudizio prognostico, che l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. può determinare sulla sua sfera giuridica, pregiudizio che quindi non coincide con la sola posizione di creditore ammesso allo stato passivo”. Nel caso di specie, la ricorrente, per giustificare la legittimità del proprio intervento in causa, ha, in primo luogo, evidenziato di essere un creditore ammesso al passivo di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 230.000, facendo derivare semplicemente da ciò il proprio “interesse qualificato aggiuntivo” (vedi pag. 15 del ricorso) al rigetto di “una domanda risarcitoria (delle [OSCURATO:PERSONA]) che, ove accolta, comporterebbe l’ammissione in prededuzione di un credito di oltre tre milioni di euro, con gravissimo pregiudizio di tutti i creditori di [OSCURATO:PERSONA], che perderebbero ogni speranza di riparto a loro a favore”. Sul punto, va osservato che dalla stessa prospettazione di parte ricorrente emerge che l’interesse dalla stessa invocato, in quanto, per sua stessa affermazione, coincidente con quello di “tutti i creditori di [OSCURATO:PERSONA]”, sia privo dei requisiti della personalità, concretezza ed attualità richiesti per legittimare la sua partecipazione, anche come interveniente adesiva, al giudizio di opposizione allo stato passivo, al quale già il [OSCURATO:PERSONA] partecipa nell’interesse comune della massa dei creditori. Va, inoltre, osservato che, ad avviso della ricorrente, un ulteriore interesse alla partecipazione al giudizio deriverebbe dal rilievo che LivaNova è stata convenuta dalle [OSCURATO:PERSONA] in un’analoga domanda risarcitoria per danni ambientali, quale coobbligata di [OSCURATO:PERSONA]. Il suo interesse ad intervenire nel giudizio di opposizione deriverebbe dall’esigenza di evitare che, in qualsiasi sede, venga accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto “tale accertamento rischierebbe di avere un riflesso significativo – sebbene non in termini di pregiudizialità e/o vincolatività …- sulle altre domande pendenti tra LivaNova e le [OSCURATO:PERSONA]”. Pur dando atto dell’efficacia endoconcorsuale, la ricorrente ritiene che sia innegabile che la decisione resa all’esito del giudizio di opposizione “avrà comunque efficacia persuasiva, quantomeno ex art. 116 c.p.c., per autorevolezza del giudicante”. Non vi è dubbio che anche tali deduzioni della ricorrente, oltre a palesarsi come contraddittorie, siano del tutto prive di fondamento. La stessa ricorrente ha ammesso che la decisione resa all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ha un’efficacia meramente endoconcorsuale (v. art. 96, comma 6° , L.F.) e non può produrre sulle domande di natura risarcitoria, svolte dalle [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti nel giudizio ordinario di cognizione, alcun riflesso in termini di pregiudizialità e/o vincolatività. In sostanza, la stessa ricorrente ha dato per prima atto che l’esito del giudizio di opposizione di cui è causa è totalmente privo di rilievo giuridico e non può quindi avere alcun riflesso sul giudizio ordinario instaurato nei suoi confronti dalle [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che la ricorrente si è espressa, apoditticamente, in termini di mera persuasività “per autorevolezza del giudicante”. Ne consegue che, correttamente, il giudice di merito ha ritenuto, anche sotto il profilo sopra esaminato, che la ricorrente è priva di un interesse - per come rappresentato - giuridicamente rilevante, personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 7. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 99,comma 8 , L.F.e 268 c.p.c. nella parte del decreto in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile l’intervento di LivaNova in considerazione dell’ampliamento del thema decidendumdel giudizio di opposizione. La ricorrente contesta che vi sia stato tale ampliamento, come emerge dalle conclusioni della comparsa di intervento, nelle quali ha richiesto il rigetto dell’opposizione allo stato passivo promossa dagli attori. Peraltro, l’intervento è avvenuto nei medesimi termini di costituzione previsti per il resistente opposto e quindi la ricorrente era pienamente legittimata a produrre documentazione o formulare altre istanze. 8. Il motivo è assorbito in conseguenza della ritenuta infondatezza ed inammissibilità dei primi cinque motivi. 9. Con il settimo e ottavo motivo, trattati congiuntamente, è stata dedotta, rispettivamente, la nullità del decreto per errata estromissione di LivaNova dal giudizio di opposizione nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 108, 109e 111 , comma 3 , c.p.c., 1586, comma 2°, e 1777 , comma 2° , c.c. , per avere il Tribunale di Milano estromesso LivaNova dal giudizio di opposizione al di fuori delle ipotesi previste tassativamente dalla legge. 10. Entrambi i motivi sono infondati. Il Tribunale si è espresso, impropriamente, in termini di “estromissione” soltanto per addivenire alla corretta conclusione che, essendo stata dichiarata l’inammissibilità dell’intervento della ricorrente, quest’ultima non aveva più titolo per continuare a partecipare al giudizio di opposizione allo stato passivo. 11. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.000, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’a