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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40450/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di tentativo di furto aggravato dal numero delle persone.

Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] tramite il comune difensore, lamentando, con unico motivo il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

I ricorsi sono inammissibili.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime sub valenti, ha fatto corretto e logico riferimento alla negativa personalità degli imputati, sottolineando in particolare la presenza di un precedente specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di tentativo di furto aggravato dal numero delle persone. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] tramite il comune difensore, lamentando, con unico motivo il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. I ricorsi sono inammissibili. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime sub valenti, ha fatto corretto e logico riferimento alla negativa personalità degli imputati, sottolineando in particolare la presenza di un precedente specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 40450/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris