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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28322/2026

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nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del primomotivo e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovogiudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 10/12/2025, la Corte di appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il vincolodella continuazione tra i reati accertati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 3 delprovvedimento impugnato e, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., accertato con la sentenza della Corte di appello di Bari in data 09/06/2014,irrevocabile il 31/10/2014 (sub 1), ha rideterminato la pena in anni 24 e mesi 6di reclusione.Il giudice dell’esecuzione ha preso le mosse dalla precedente ordinanza dellastessa Corte in data 20/11/2024, che aveva già riconosciuto la continuazione trai reati oggetto della sentenza sub 1 e sub 2, rideterminando la pena complessivaper quei fatti in anni 16 e mesi 2 di reclusione e ha poi applicato, con riferimentoai reati di cui alla sentenza sub 3, un amento di anni 7 e mesi 6 di reclusione peril reato di tentato omicidio e un aumento di un anno di reclusione per gli altrireati, come già commisurati nella predetta sentenza sub

3.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, che ha articolato duemotivi.2.1.

Con il primo denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma 2, cod. pen., 661 cod.proc. pen. e seguenti e 187 disp. att. cod. proc. pen., per l’erroneadeterminazione della pena più grave.Il giudice dell’esecuzione aveva considerato pena più grave quella di anniventi di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Bari in data09/06/2014, irrevocabile il 31/10/2014, nella misura antecedente alla riduzioneper il rito, mentre, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. avrebbe dovutoconsiderare come più grave quello per il quale in concreto era stata inflitta lapena più grave, anche se si è proceduto nelle forme del rito abbreviato.Quindi pena più grave doveva essere ritenuta quella di anni 15 di reclusioneinflitta per il reato di tentato omicidio con la sentenza della Corte di assise diappello di Bari in data 05/10/2010, definitiva il 03/07/2012 (sub 3) e non quellainflitta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato con la sentenza dellaCorte di appello di Bari in data 09/06/2014, irrevocabile il 31/10/2014 (sub 1),che era stata determinata in anni 20 di reclusione prima della riduzione per ilrito, ma che poi era stata concretamente inflitta in misura pari ad anni 14 e mesidi reclusione.2.2.

Con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione nel riconoscere il vincolo della continuazione anchecon i fatti oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data05/10/2010, definitiva il 03/07/2012, aveva fatto riferimento all’eventualità disituazioni maturate in epoca prossima agli agguati in danno di Posto e [OSCURATO:PERSONA] collegate al conflitto in atto per il controllo delle illecite attività sul territorio;non era stato articolato un adeguato accertamento riguardo la preordinazione ditale condotta almeno nelle sue linee essenziali fin dalla costituzione del sodalizio.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio pernuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Sono fondati entrambi i motivi, ma per ragioni di ordine logico va trattatoin via preliminare il secondo che attiene alla sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della continuazione mentre il primo attiene alle modalità dicalcolo del complessivo trattamento sanzionatorio, ove si riconoscano ipresupposti per l’applicazione dell’art. 81 cod. pen.Il provvedimento impugnato ha ritenuto riconducibile ad un unitario disegnocriminoso, avviato con la condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto dellasentenza della Corte di appello di Bari in data 09/06/2014, irrevocabile il31/10/2014, oltre che tutte le altre condotte già unificate in continuazione dauna precedente ordinanza, anche il tentato omicidio oggetto della sentenza dellaCorte di assise di appello di Bari in data 05/10/2010, definitiva il 03/07/2012.Ha tuttavia fatto mal governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità sui criteri applicativi dell’art. 81 cod. pen.Come già da epoca risalente e costantemente affermato, l’unicità del disegnocriminoso richiede l’accertamento, anche solo a livello indiziario, di unprogramma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si puòidentificare con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato.(Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01)Elemento essenziale è quindi la previa e unica programmazione, che puòavere ad oggetto anche condotte eterogenee, purché l’autore se ne siarappresentata anche solo per grandi linee la volontà di metterle in esecuzione(Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Seferi, Rv. 270196 – 01).Deve potersi affermare che «le plurime azioni del reo siano espressione di ununico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea dimassima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle lineefondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano fruttodi una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminaleesattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte.

Ne consegueche non è configurabile continuazione tra un delitto e un altro commesso daglistessi soggetti in occasione dell'esecuzione del primo, non programmato "aborigine" neanche come ipotesi eventuale, che si pone come un incidente dipercorso dovuto a ragioni sopravvenute, se pur in qualche modo ricollegabili alreato per così dire principale» (Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, Bergamaschi,Rv. 193576 - 01).La motivazione del provvedimento impugnato non è conforme a talipremesse.Con riguardo al tentato omicidio di cui alla sentenza sub 3), commesso il03/09/2006, richiama la ricostruzione dei fatti contenuti nella sentenza dicognizione e riporta il passaggio in cui si afferma che l’azione delittuosa eraderivata da una situazione verificatasi di recente e collegata ad un conflitto inTale richiamo non dà conto del fatto che questa condotta, scaturita in epocaprossima al settembre 2006 fosse stata preordinata quando il condannato avevainiziato a militare nell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto dellasentenza sub 1), e cioè a partire dal 1999 (dies a quo della condottaassociativa).

Il profilo è decisivo, poiché è configurabile la continuazione tra ilreato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cuiquesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023,Sallaj, Rv. 285369 - 01).3.

La motivazione è quindi carente e il provvedimento va annullato con rinvioper nuovo esame sul punto; all’esito, ove venga riconosciuta la riconducibilitàdella condotta sub 3) ad un unico disegno criminoso, il giudice del rinvio dovràprocedere ad un nuovo calcolo del trattamento sanzionatorio non incorrendo nelvizio che affligge il computo contenuto nel provvedimento impugnato edenunciato dal Procuratore Generale territoriale impugnante con il primo motivodi ricorso.Ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che integra criteriovincolante, dovrà considerare come più grave il reato per il quale in concreto erastata inflitta la pena finale in concreto più grave, anche se si è proceduto nelleforme del rito abbreviato e senza tenere conto di quella calcolata prima dioperare l’abbattimento per il rito.4.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio dinanzi alla Corte di appello di Bari in funzione di giudice dell’esecuzionein diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, letteraa), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nonpossa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto dellarichiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 671 del medesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ademendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del primomotivo e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovogiudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10/12/2025, la Corte di appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il vincolodella continuazione tra i reati accertati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 3 delprovvedimento impugnato e, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., accertato con la sentenza della Corte di appello di Bari in data 09/06/2014,irrevocabile il 31/10/2014 (sub 1), ha rideterminato la pena in anni 24 e mesi 6di reclusione.Il giudice dell’esecuzione ha preso le mosse dalla precedente ordinanza dellastessa Corte in data 20/11/2024, che aveva già riconosciuto la continuazione trai reati oggetto della sentenza sub 1 e sub 2, rideterminando la pena complessivaper quei fatti in anni 16 e mesi 2 di reclusione e ha poi applicato, con riferimentoai reati di cui alla sentenza sub 3, un amento di anni 7 e mesi 6 di reclusione peril reato di tentato omicidio e un aumento di un anno di reclusione per gli altrireati, come già commisurati nella predetta sentenza sub 3.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, che ha articolato duemotivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma 2, cod. pen., 661 cod.proc. pen. e seguenti e 187 disp. att. cod. proc. pen., per l’erroneadeterminazione della pena più grave.Il giudice dell’esecuzione aveva considerato pena più grave quella di anniventi di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Bari in data09/06/2014, irrevocabile il 31/10/2014, nella misura antecedente alla riduzioneper il rito, mentre, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. avrebbe dovutoconsiderare come più grave quello per il quale in concreto era stata inflitta lapena più grave, anche se si è proceduto nelle forme del rito abbreviato.Quindi pena più grave doveva essere ritenuta quella di anni 15 di reclusioneinflitta per il reato di tentato omicidio con la sentenza della Corte di assise diappello di Bari in data 05/10/2010, definitiva il 03/07/2012 (sub 3) e non quellainflitta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., accertato con la sentenza dellaCorte di appello di Bari in data 09/06/2014, irrevocabile il 31/10/2014 (sub 1),che era stata determinata in anni 20 di reclusione prima della riduzione per ilrito, ma che poi era stata concretamente inflitta in misura pari ad anni 14 e mesidi reclusione.2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione nel riconoscere il vincolo della continuazione anchecon i fatti oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data05/10/2010, definitiva il 03/07/2012, aveva fatto riferimento all’eventualità disituazioni maturate in epoca prossima agli agguati in danno di Posto e [OSCURATO:PERSONA] collegate al conflitto in atto per il controllo delle illecite attività sul territorio;non era stato articolato un adeguato accertamento riguardo la preordinazione ditale condotta almeno nelle sue linee essenziali fin dalla costituzione del sodalizio.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo e l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio pernuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Sono fondati entrambi i motivi, ma per ragioni di ordine logico va trattatoin via preliminare il secondo che attiene alla sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della continuazione mentre il primo attiene alle modalità dicalcolo del complessivo trattamento sanzionatorio, ove si riconoscano ipresupposti per l’applicazione dell’art. 81 cod. pen.Il provvedimento impugnato ha ritenuto riconducibile ad un unitario disegnocriminoso, avviato con la condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto dellasentenza della Corte di appello di Bari in data 09/06/2014, irrevocabile il31/10/2014, oltre che tutte le altre condotte già unificate in continuazione dauna precedente ordinanza, anche il tentato omicidio oggetto della sentenza dellaCorte di assise di appello di Bari in data 05/10/2010, definitiva il 03/07/2012.Ha tuttavia fatto mal governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità sui criteri applicativi dell’art. 81 cod. pen.Come già da epoca risalente e costantemente affermato, l’unicità del disegnocriminoso richiede l’accertamento, anche solo a livello indiziario, di unprogramma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si puòidentificare con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato.(Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01)Elemento essenziale è quindi la previa e unica programmazione, che puòavere ad oggetto anche condotte eterogenee, purché l’autore se ne siarappresentata anche solo per grandi linee la volontà di metterle in esecuzione(Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017, Seferi, Rv. 270196 – 01).Deve potersi affermare che «le plurime azioni del reo siano espressione di ununico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea dimassima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle lineefondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano fruttodi una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminaleesattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte. Ne consegueche non è configurabile continuazione tra un delitto e un altro commesso daglistessi soggetti in occasione dell'esecuzione del primo, non programmato "aborigine" neanche come ipotesi eventuale, che si pone come un incidente dipercorso dovuto a ragioni sopravvenute, se pur in qualche modo ricollegabili alreato per così dire principale» (Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, Bergamaschi,Rv. 193576 - 01).La motivazione del provvedimento impugnato non è conforme a talipremesse.Con riguardo al tentato omicidio di cui alla sentenza sub 3), commesso il03/09/2006, richiama la ricostruzione dei fatti contenuti nella sentenza dicognizione e riporta il passaggio in cui si afferma che l’azione delittuosa eraderivata da una situazione verificatasi di recente e collegata ad un conflitto inTale richiamo non dà conto del fatto che questa condotta, scaturita in epocaprossima al settembre 2006 fosse stata preordinata quando il condannato avevainiziato a militare nell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto dellasentenza sub 1), e cioè a partire dal 1999 (dies a quo della condottaassociativa). Il profilo è decisivo, poiché è configurabile la continuazione tra ilreato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cuiquesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023,Sallaj, Rv. 285369 - 01).3. La motivazione è quindi carente e il provvedimento va annullato con rinvioper nuovo esame sul punto; all’esito, ove venga riconosciuta la riconducibilitàdella condotta sub 3) ad un unico disegno criminoso, il giudice del rinvio dovràprocedere ad un nuovo calcolo del trattamento sanzionatorio non incorrendo nelvizio che affligge il computo contenuto nel provvedimento impugnato edenunciato dal Procuratore Generale territoriale impugnante con il primo motivodi ricorso.Ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che integra criteriovincolante, dovrà considerare come più grave il reato per il quale in concreto erastata inflitta la pena finale in concreto più grave, anche se si è proceduto nelleforme del rito abbreviato e senza tenere conto di quella calcolata prima dioperare l’abbattimento per il rito.4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio dinanzi alla Corte di appello di Bari in funzione di giudice dell’esecuzionein diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, letteraa), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nonpossa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto dellarichiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 671 del medesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ademendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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