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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 1955

Cassazione n. 04341/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1955 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore NICOLA LETrIERI, che ha concluso chiedendo ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al primo motivo in ordine al capo 22), nonché dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; lette le conclusioni depositate dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con le quali chiedeva confermare le statuizioni del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con la sentenza emessa in data 8 settembre 2021 riformava parzialmente, dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi 1 e 8 e riducendo poi la pena, la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] PnitAA [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi delitti di furto aggravati, nonché ricettazione e altro.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 56, 624 e 625, nn. 2 e 5 cod. pen., 61 n. 7., 81, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva semplice.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato contestato al capo 22), a seguito della riqualificazione operata da parte del Tribunale, per l'impossessamento del semirimorchio e di 33 bancali di prodotti dolciari, come analogamente dichiarato in relazione alla condotta del capo

8. Lamenta, altresì, l'assenza di motivazione quanto alla omessa esclusione della recidiva semplice, che determinerebbe l'estinzione dei reati dei capi da 2 a 12 (escluso il capo 7) per scadenza del termine di prescrizione alla data del 8 settembre 2021.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis, 114, 69, 133 e ss. cod. pen.e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità.

Lamenta il ricorrente come la Corte di appello non abbia valutato il comportamento confessori° né riconosciuta l'attenuante dell'art. 114 cod. pen. per giungere a una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, di. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al primo motivo in ordine al capo 22) nonché dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.

6. Il 6 ottobre 2022 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.

2. Il primo motivo è fondato quanto alla condotta contestata al capo 22), seconda parte, per la quale il Tribunale aveva rìqualificato la condotta come da dispositivo in quella prevista dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2), 61, comma 1, nn. 5) e 7), cod. pen., reato commesso il 23 ottobre 2011, analogo a quello previsto dal capo 8), in ordine al quale la Corte di appello ha già ritenuto scaduto il termine di prescrizione di anni otto e mesi quattro, computando anche i 103 giorni di sospensione.

Tale riqualificazione operata dal Tribunale, confermata dalla Corte di appello, determina l'applicazione della pena prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. che costituisce aggravante ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, ud. 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo, prevedendo quale pena massima quella di anni dieci di reclusione; a tale pena va poi applicata la riduzione di un terzo per il tentativo, giungendo così ad anni sei e mesi otto.

Inoltre, va evidenziato come il termine predetto va aumentato di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ad anni otto e mesi quattro che scadono il 23 febbraio 2020, ai quali vanno ad aggiungersi 103 giorni, indicati dalla Corte di appello in sentenza come periodo di sospensione.

E dunque alla data della udienza del 8 settembre 2021 dinanzi alla Corte di appello, il termine di prescrizione era già decorso.

Pertanto i termini di prescrizione erano già decorsi in ordine al capo 22) e il motivo è fondato e, non essendo il giudizio relativo operabile dalla Corte di cassazione in assenza di specifica indicazione dell'aumento di pena correlata al reato estinto, l'incremento andrà individuato e espunto dalla Corte di merito.

3. Il secondo motivo invece è inammissibile. 3.1 Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. va evidenziato come si tratti di motivo precluso.

La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. peri., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.A ben vedere il ricorrente si limita a chiedere l'applicazione dell'attenuante al fine di ottenere una censura per un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

In ciò la censura è anche generica.

E comunque, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabíli, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 3.2 Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio e in merito al giudizio di equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti è inammissibile.

La Corte territoriale, in modo logico e congruo, evidenzia come il trattamento sanzionatorio sia stato già determinato nel minimo edittale, cosicchè le argomentazioni in ordine ad una maggior mitezza sono inconferenti e, quanto al giudizio di equivalenza, lo conferma rappresentando per un verso che l'ammissione degli addebiti e il ruolo non di vertice svolto dal Tassotti nel sodalizio sono stati valutati proprio per l'individuazione della pena minima, mentre la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non trovava giustificazione per difetto di condotte \\J risarcitorie e contributi utili al recupero del maltolto.

Si tratta di motivazioni assolutamente congrue e inattaccabili in sede di legittimità.

Quanto alla commisurazione della pena, per altro, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Requisiti motivazionali quelli evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, tutti sussistenti nella sentenza impugnata, che si attesta sul minimo edittale, per altro motivando la Corte di appello adeguatamente l'esercizio della discrezionalità, il che conduce alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.

Quanto alla comparazione delle circostanze, le statuizioni relative, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931).

La sentenza impugnata rende congrua e logica motivazione a riguardo.

Ne consegue l'inammissibilità del presente motivo.

4. Va pertanto disposto l'annullamento parziale della sentenza con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al furto tentato di cui al capo 22) e annulla con rinvio la medesima sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21/10/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "n9A---e CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA-[OSCURATO:PERSONA],LLERIA _ 1 FEB 2023 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE A 9.:)•\),(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1955 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso depositato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore NICOLA LETrIERI, che ha concluso chiedendo ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al primo motivo in ordine al capo 22), nonché dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; lette le conclusioni depositate dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con le quali chiedeva confermare le statuizioni del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza emessa in data 8 settembre 2021 riformava parzialmente, dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi 1 e 8 e riducendo poi la pena, la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] PnitAA [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi delitti di furto aggravati, nonché ricettazione e altro. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 56, 624 e 625, nn. 2 e 5 cod. pen., 61 n. 7., 81, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva semplice. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato contestato al capo 22), a seguito della riqualificazione operata da parte del Tribunale, per l'impossessamento del semirimorchio e di 33 bancali di prodotti dolciari, come analogamente dichiarato in relazione alla condotta del capo 8. Lamenta, altresì, l'assenza di motivazione quanto alla omessa esclusione della recidiva semplice, che determinerebbe l'estinzione dei reati dei capi da 2 a 12 (escluso il capo 7) per scadenza del termine di prescrizione alla data del 8 settembre 2021. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis, 114, 69, 133 e ss. cod. pen.e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità. Lamenta il ricorrente come la Corte di appello non abbia valutato il comportamento confessori° né riconosciuta l'attenuante dell'art. 114 cod. pen. per giungere a una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, di. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al primo motivo in ordine al capo 22) nonché dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. 6. Il 6 ottobre 2022 il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato. 2. Il primo motivo è fondato quanto alla condotta contestata al capo 22), seconda parte, per la quale il Tribunale aveva rìqualificato la condotta come da dispositivo in quella prevista dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2), 61, comma 1, nn. 5) e 7), cod. pen., reato commesso il 23 ottobre 2011, analogo a quello previsto dal capo 8), in ordine al quale la Corte di appello ha già ritenuto scaduto il termine di prescrizione di anni otto e mesi quattro, computando anche i 103 giorni di sospensione. Tale riqualificazione operata dal Tribunale, confermata dalla Corte di appello, determina l'applicazione della pena prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. che costituisce aggravante ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, ud. 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo, prevedendo quale pena massima quella di anni dieci di reclusione; a tale pena va poi applicata la riduzione di un terzo per il tentativo, giungendo così ad anni sei e mesi otto. Inoltre, va evidenziato come il termine predetto va aumentato di un quarto, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ad anni otto e mesi quattro che scadono il 23 febbraio 2020, ai quali vanno ad aggiungersi 103 giorni, indicati dalla Corte di appello in sentenza come periodo di sospensione. E dunque alla data della udienza del 8 settembre 2021 dinanzi alla Corte di appello, il termine di prescrizione era già decorso. Pertanto i termini di prescrizione erano già decorsi in ordine al capo 22) e il motivo è fondato e, non essendo il giudizio relativo operabile dalla Corte di cassazione in assenza di specifica indicazione dell'aumento di pena correlata al reato estinto, l'incremento andrà individuato e espunto dalla Corte di merito. 3. Il secondo motivo invece è inammissibile. 3.1 Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. va evidenziato come si tratti di motivo precluso. La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. peri., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.A ben vedere il ricorrente si limita a chiedere l'applicazione dell'attenuante al fine di ottenere una censura per un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In ciò la censura è anche generica. E comunque, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabíli, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 3.2 Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio e in merito al giudizio di equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti è inammissibile. La Corte territoriale, in modo logico e congruo, evidenzia come il trattamento sanzionatorio sia stato già determinato nel minimo edittale, cosicchè le argomentazioni in ordine ad una maggior mitezza sono inconferenti e, quanto al giudizio di equivalenza, lo conferma rappresentando per un verso che l'ammissione degli addebiti e il ruolo non di vertice svolto dal Tassotti nel sodalizio sono stati valutati proprio per l'individuazione della pena minima, mentre la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non trovava giustificazione per difetto di condotte \\J risarcitorie e contributi utili al recupero del maltolto. Si tratta di motivazioni assolutamente congrue e inattaccabili in sede di legittimità. Quanto alla commisurazione della pena, per altro, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali quelli evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, tutti sussistenti nella sentenza impugnata, che si attesta sul minimo edittale, per altro motivando la Corte di appello adeguatamente l'esercizio della discrezionalità, il che conduce alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza. Quanto alla comparazione delle circostanze, le statuizioni relative, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931). La sentenza impugnata rende congrua e logica motivazione a riguardo. Ne consegue l'inammissibilità del presente motivo. 4. Va pertanto disposto l'annullamento parziale della sentenza con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al furto tentato di cui al capo 22) e annulla con rinvio la medesima sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 21/10/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "n9A---e CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITA-[OSCURATO:PERSONA],LLERIA _ 1 FEB 2023 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE A 9.:)•\),(
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