CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14 luglio 2006, irrevocabile il 23 dicembre 2006, per i reati di cui agli artt. 73 e 80, 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, uniti dalla continuazione, commessi nell'anno 2000; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 19 dicembre 2016, irrevocabile il 1° febbraio 2018, per reati di cui agli artt. 628, secondo comma, cod. pen. e 629, secondo comma, cod. pen., commessi nel settembre e nell'ottobre 2009; 3) sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 31 ottobre 2017, irrevocabile il 26 ottobre 2018, per due episodi delittuosi, ex art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, commessi rispettivamente il 14 maggio 2010 e li8 luglio 2010; 4) sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 9 gennaio 2018, irrevocabile il 2 ottobre 2018, per i reati, già uniti dalla continuazione, di cui agli art. 73, commi 1 e 4, 74, commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nell'anno 2015; 5) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 26 novembre 2019, irrevocabile il 21 settembre 2021, per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, commessi fra il 2015 e il 2018. 2. Con ordinanza del 17 maggio 2022, il giudice dell'esecuzione rigettava 'istanza, ritenendo carente il requisito dell'unicità del disegno criminoso. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.In particolare, quanto ai rilievi effettuati dal giudice sulla diversità del contesto territoriale ove furono commessi i delitti in materia di stupefacenti, il ricorrente sottolinea come non sia stato considerato che Ventrici era inserito in un'organizzazione di narcotrafficanti avente la propria base operativa in Calabria (provincia di [OSCURATO:PERSONA]), ma operante anche in Emilia-Romagna, attraverso un articolato sistema periferico ove appunto si collocava il condannato. Per la difesa, dalla lettura delle suddette pronunce si evince che gli illeciti commessi da Ventrici fino al 2015 costituiscono nient'altro che la prosecuzione del disegno criminoso originario (realizzazione di ingenti profitti mediante il traffico di narcotici), deliberato all'atto della costituzione dell'associazione, oggetto di contestazione nella sentenza riportata nel precedente paragrafo sub "1", atteso che il condannato e gli altri associati furono costretti a riorganizzare l'associazione criminale, in ragione del verificarsi di taluni eventi negativi (quali le indagini della magistratura e la morte dei principali sodali). Tale assunto, secondo il ricorrente, trova conferma in una serie di circostanze, evidenziate dall'istante per ottenere il riconoscimento della sussistenza del vincolo della continuazione, che non sarebbero state adeguatamente considerate dal giudice dell'esecuzione: a) la ritenuta continuazione tra i reati cui si riferiscono le sentenze riportate nel primo paragrafo sub "1" e sub "5", peraltro scaturite dalla medesima indagine; b) il collegamento tra le condotte estorsive di cui alla sentenza riportata nel precedente paragrafo sub "3" e quelle di narcotraffico, atteso che il profitto principale derivante dalle estorsioni era rappresentato dal mantenimento di un contratto di trasporto con la L.I.D.L., che rappresentava il canale per il commercio delle sostanze stupefacenti; c) la finalizzazione delle condotte di interposizione fittizia di cui alla sentenza riportata nel precedente paragrafo sub "4" all'occultamento dei proventi derivanti dal commercio di stupefacenti precedentemente conseguiti da Ventrici. Inoltre, il ricorrente lamenta l'assenza di un apprezzabile percorso motivazionale circa la ritenuta rilevanza preclusiva del dato temporale, che sarebbe stato valutato solo con riferimento al reato giudicato con la sentenza riportata nel primo paragrafo sub "1": a tal riguardo, il ricorrente rileva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente retrodatato all'anno 2000 le condotte di cui alla citata sentenza, invero contestate con condotta permanente ("con attualità delle illecite condotte"), di talché l'evento interruttivo del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 deve essere individuato nella sentenza di condanna di primo grado e, dunque, circa cinque anni dopo il momento consumativo individuato dall'ordinanza impugnata. Peraltro, il ricorrente osserva come la sola distanza temporale non possa costituire circostanza ostativa al riconoscimento della continuazione, trattandosi di un indice certamente negativo ma che deve essere valutato contestualmente agli altri elementi addotti dal richiedente, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, la sistematicità delle condotte di narcotraffico, le analoghe modalità esecutive, la permanenza di taluni concorrenti, il medesimo contesto territoriale. Il ricorrente aggiunge che la Corte territoriale, qualora avesse ritenuto di escludere la sussistenza di una preesistente programmazione unitaria tra tutti i reati di cui alle condanne indicate in premessa, avrebbe potuto quantomeno riconoscere il vincolo della continuazione parziale tra alcuni degli episodi delittuosi di cui alle condanne in premessa. Infine, si censura l'omessa considerazione della memoria difensiva depositata per l'udienza camerale, della cui esistenza l'ordinanza gravata non dà atto. 4. Il ricorrente ha depositato atto recante motivi nuovi con i quali ribadisce le censure formulate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e presenta profili attinenti alla valutazione dei fatti, dunque risulta inammissibile, mentre l'atto difensivo recante motivi nuovi non consente di pervenire a conclusioni diverse. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 2, n. 10539, del 10/02/2023, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156- 01). Peraltro, è stato chiarito che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632-01). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596-01). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice dell'esecuzione ha ragionevolmente argomentato circa l'impossibilità di ritenere che i fatti giudicati con le sentenze emesse nei confronti del Ventrici e sopra richiamate siano avvinti da un medesimo disegno criminoso. L'ordinanza, oltre a porre in rilievo, plausibilmente, alcuni elementi ostativi alla configurazione di un medesimo disegno criminoso - come il fatto che alcune delle condotte decise nei vari provvedimenti manifestano un'abitualità per i reati in materia di stupefacenti - osserva, in maniera assorbente, che manca la prova della preordinazione, sin dal primo delitto, della commissione dei successivi, avuto riguardo alla loro notevole distanza nel tempo. Peraltro, dalle indicazioni dell'ordinanza si evince anche la mancanza di elementi che possano consentire di riconoscere la continuazione per gruppi di reati, e non emerge che la memoria difensiva presentata al giudice dell'esecuzione, alla quale è fatto riferimento nel ricorso per lamentarne la mancata considerazione, contenesse elementi in base ai quali il giudice dell'esecuzione poteva pervenire a un esito più favorevole all'istante. Le censure difensive non riescono a destrutturare il percorso logico-giuridico dell'ordinanza, basato sulla ricostruzione di elementi contrari al riconoscimento della continuazione. Peraltro, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). In applicazione di tale principio di diritto, sono precluse, in questa sede, le doglianze, proposte nell'interesse del Ventrici, che tendono a sollecitare delle rivalutazioni di profili già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha reso, nella sua autonomia di giudizio, una serie di considerazioni non incongrue, sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione. Tali doglianze, infatti, tendono ad introdurre una diversa lettura degli elementi di fatto, preclusa in questa sede in presenza di provvedimento di merito adeguatamente sorretto da completa motivazione.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle