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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49568/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'articolato attraverso cui si censura la sussistenza del reato anche per quel che concerne l'elemento soggettivo e la pertinenza della dichiarazione testimoniale è generico, declinato in fatto e che riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come il ricorrente non si confronti con la parte della decisione che dopo aver ricapitolato la vicenda ha messo in evidenza gli elementi che facevano ritenere non credibile la versione secondo cui il Milone non ricordasse quanto avvenuto alcuni anni prima, spiegando quale fosse la concreta rilevanza che assumeva la falsa dichiarazione sul procedimento in sede di impugnazione del licenziamento del Trifirò; rilevato che il ricorrente rivolge censure al complessivo inquadramento della vicenda processuale correttamente ricostruita con logicità e completezza sulla base delle emergenze processuali dai Giudici di merito, valutazione che si sottrae al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'articolato attraverso cui si censura la sussistenza del reato anche per quel che concerne l'elemento soggettivo e la pertinenza della dichiarazione testimoniale è generico, declinato in fatto e che riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come il ricorrente non si confronti con la parte della decisione che dopo aver ricapitolato la vicenda ha messo in evidenza gli elementi che facevano ritenere non credibile la versione secondo cui il Milone non ricordasse quanto avvenuto alcuni anni prima, spiegando quale fosse la concreta rilevanza che assumeva la falsa dichiarazione sul procedimento in sede di impugnazione del licenziamento del Trifirò; rilevato che il ricorrente rivolge censure al complessivo inquadramento della vicenda processuale correttamente ricostruita con logicità e completezza sulla base delle emergenze processuali dai Giudici di merito, valutazione che si sottrae al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 49568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris