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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 1987

Cassazione n. 38163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1987 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 10 luglio 2017 con la quale Piperis era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, in concorso, di una vettura in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt.110,56,624,625 n.2 e n.7 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l'imputato personalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo è manifestamente infondato non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.1.1.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272010). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 giugno 2023 Il con.4.aliereestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1987 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 10 luglio 2017 con la quale Piperis era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto aggravato, in concorso, di una vettura in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt.110,56,624,625 n.2 e n.7 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso l'imputato personalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo è manifestamente infondato non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.1.1. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272010). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 giugno 2023 Il con.4.aliereestensore [OSCURATO:PERSONA]
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