CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1984
Cassazione n. 12053/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1984 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 2 luglio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la precedente sentenza con cui il Tribunale di Pavia, il giorno 24 ottobre 2023, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati di dichiarazione tributaria infedele e di occultamento o distruzione di documenti contabili; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione con cui eccepiva, con il primo quanto al capo a) dell'imputazione ed con il secondo quanto al capo by, il vizio di motivazione e l'inosservanza di legge con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso, è inammissibile; che tutti i motivi di impugnazione, i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto impingenti la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati, risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha chiarito l'iter motivazionale seguito per accertare il ruolo di titolare della ditta Cartaria 2-bet del [OSCURATO:PERSONA], e quindi il suo obbligo alla conservazione delle scritture contabili e alla veritiera redazione delle dichiarazioni fiscali dando rilievo alla esistenza di conti bancari personali usati anche per operazioni promiscue, di aver consegnato fatture e D.D.T. relativi all'anno di imposta 2014 nonché dal fatto di essere il materiale firmatario delle dichiarazioni fiscali; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle