CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 31934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 e ridotto ad otto mesi la pena inflitta e, con il primo motivo, lamenta la mancata esclusione della operatività della recidiva; considerato che trattasi di motivo non consentito, siccome dedotto per la prima volta in questa sede e, comunque, manifestamente infondato nel merito; rilevato, invero, che in punto di recidiva la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini dell'indagine sulla sua sussistenza, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; considerato che, nel caso di specie, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale e tale motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da vizi del ragionamento logico; ritenuto che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo con il quale il ricorrente ha invocato un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche, posto che anche sotto questo profilo la Corte territoriale ha motivato congruamente e che tale motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]