Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 16885/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16861/2022 ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rel. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e conseguente vizio motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8 della sentenza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e conseguente illogicità dell'impianto motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale, non è scrutinabile in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16861/2022 ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rel. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e conseguente vizio motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 7 e 8 della sentenza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e conseguente illogicità dell'impianto motivazionale in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale, non è scrutinabile in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consig
Sentenza Cassazione n. 16885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris