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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11155/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29644-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresentato e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; - controricorrente- avverso la sentenza n. 333/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29644 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 29644/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Palermo, a conferma di due pronunce del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di una pronuncia del Tribunale di Palermo, riuniti i ricorsi, ha dichiarato prescritto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti negli anni 2009-2010, avendo considerato, quale dies a quo per l'adempimento, il termine per il versamento del saldo d'imposta (16 giugno 2010 per i contributi anno 2009 e 6 luglio 2011 per i contributi anno 2010); la Corte territoriale ha considerato che tra la data prevista per il pagamento e quella del primo atto interruttivo compiuto dall'Inps, in entrambi i casi, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26- 31,

I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e dei d.P.C.M. 10.6.2010 e 12.5.2011"; la Corte d'appello non avrebbe considerato lo slittamento/differimento del termine dovuto ai dd.PP.CC.MM . richiamati in epigrafe; il motivo merita accoglimento; in base alla giurisprudenza di questa Corte "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, posto che il primo atto interruttivo da parte dell'Inps era intervenuto, per l'anno 2009, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, per l'anno 2010, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e considerato altresì il differimento temporale operato dai due dd.PP.CC.MM ., in ambedue i casi il diritto dell'Inps all'adempimento dell'obbligo contributivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] non si era ancora estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] one ifn1 CANCELIFTEA 6 AP R 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29644-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresentato e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; - controricorrente- avverso la sentenza n. 333/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29644 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- R.G. 29644/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Palermo, a conferma di due pronunce del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e di una pronuncia del Tribunale di Palermo, riuniti i ricorsi, ha dichiarato prescritto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], avvocato, l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS per i redditi da attività libero - professionale prodotti negli anni 2009-2010, avendo considerato, quale dies a quo per l'adempimento, il termine per il versamento del saldo d'imposta (16 giugno 2010 per i contributi anno 2009 e 6 luglio 2011 per i contributi anno 2010); la Corte territoriale ha considerato che tra la data prevista per il pagamento e quella del primo atto interruttivo compiuto dall'Inps, in entrambi i casi, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26- 31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e dei d.P.C.M. 10.6.2010 e 12.5.2011"; la Corte d'appello non avrebbe considerato lo slittamento/differimento del termine dovuto ai dd.PP.CC.MM . richiamati in epigrafe; il motivo merita accoglimento; in base alla giurisprudenza di questa Corte "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite."([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, posto che il primo atto interruttivo da parte dell'Inps era intervenuto, per l'anno 2009, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, per l'anno 2010, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e considerato altresì il differimento temporale operato dai due dd.PP.CC.MM ., in ambedue i casi il diritto dell'Inps all'adempimento dell'obbligo contributivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] non si era ancora estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] one ifn1 CANCELIFTEA 6 AP R 2
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