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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 51268/2023

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nato il 4 marzo 1991 in Albania [OSCURATO:PERSONA] nato il 21 agosto 1993 in Albania avverso l'ordinanza rese il 29 maggio 2023 dal tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati rispettivamente in qualità di amministratore legale e di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl. in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata, avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata il 24 Aprile 2023 con cui è stata respinta l'istanza di dissequestro della somma di 60.000 C nella disponibilità materiale della società, già oggetto di sequestro preventivo con provvedimento del GIP dell'8 agosto 2022. 2.Avverso detto provvedimento propongono ricorso i due indagati, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 325 in relazione all'articolo 321 cod. proc.pen. per avere il tribunale del riesame ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del delitto di estorsione e in particolare la minaccia, in assenza di una sia pur sommaria verifica della capacità intimidatoria delle minacce.

Il tribunale ha ritenuto sussistente un susseguirsi di minacce perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] e culminate con l'atto di transazione liberatoria dell'importo di 60.000 C, ma detta ordinanza è erronea poiché il tribunale non ha provveduto a valutare l'idoneità della condotta contestata di coartare la volontà delle persone offese, omettendo di considerare che i soggetti che hanno reso sommarie informazioni hanno escluso di avere ricevuto minacce.

L'assenza di capacità intimidatoria è comprovata dall'atteggiamento tenuto da entrambe le persone offese, che decisero di affrontare l'indagato prendendo posizione per farlo allontanare dal cantiere.

Nè può ritenersi minatoria o violenta la condotta di chi chiude con un nastro segnaletico un cantiere per ritenuti motivi di sicurezza o configurarsi come estorsione il ricorso alle vie legali, quando, come nel caso in esame, la pretesa giudiziale non è volta ad ottenere un vantaggio sproporzionato. 2.2 Violazione degli artt 362 e 321 cod. proc.pen. per avere il tribunale ritenuto sussistente il fumus del delitto di estorsione ponendo a fondamento della sua decisione atti inutilizzabili poiché ha valorizzato le dichiarazioni rese dalle persone offese con l'assistenza del loro procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA],che li assiste nell'ambito delle procedure civilistiche: l'escussione di soggetti informati di fatti si fonda sulla genuinità del ricordo indotto dalle domande rivolte e nel caso in esame la spontaneità delle dichiarazioni risulta inficiata dalla presenza di un soggetto terzo, privo del titolo per partecipare. 2.3 Violazione dell'art. 325 cod. proc.pen. per avere il tribunale ritenuto sussistente il fumus del delitto di estorsione valutando come rilevante il contributo concorsuale atipico dell'indagata [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale ha ritenuto che il contributo fornito dalla sorella dell'indagato non può ritenersi irrilevante, poiché la stessa era studentessa universitaria in giurisprudenza e era consapevole della responsabilità assunte con il suo ruolo di legale rappresentante di una società.

Va detto tuttavia che la condotta consistente nella sottoscrizione dell'atto transattivo e nella ricezione degli assegni non ha avuto alcuna efficacia causale rispetto alla estorsione e all'evento estorsivo che è stato realizzato solo dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.

Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari reali è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge .

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez.

I, 26.2.2009, Rv. 242887).

2. Nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e — ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato — non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il tenore del provvedimento rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici a sostegno del ritenuto fumus commissi delicti e del coinvolgimento di entrambi i ricorrenti nella dinamica della vicenda.

A ciò si aggiunga che ai fini della convalida di una misura cautelare reale non è necessaria la gravità indiziaria in ordine al giudizio di colpevolezza, ma è sufficiente la sussistenza di indizi in ordine alla realizzazione di un illecito e nel caso di specie le questioni avanzate in merito al concorso della sorella del Mati nell'esecuzione del reato non appaiono rilevanti ai fini della conferma del sequestro della somma di denaro ritenuta provento della condotta illecita, che può essere oggetto di sequestro anche presso terzi.

3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ;.rsellino Lucia m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nato il 4 marzo 1991 in Albania [OSCURATO:PERSONA] nato il 21 agosto 1993 in Albania avverso l'ordinanza rese il 29 maggio 2023 dal tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati rispettivamente in qualità di amministratore legale e di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl. in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata, avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata il 24 Aprile 2023 con cui è stata respinta l'istanza di dissequestro della somma di 60.000 C nella disponibilità materiale della società, già oggetto di sequestro preventivo con provvedimento del GIP dell'8 agosto 2022. 2.Avverso detto provvedimento propongono ricorso i due indagati, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 325 in relazione all'articolo 321 cod. proc.pen. per avere il tribunale del riesame ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del delitto di estorsione e in particolare la minaccia, in assenza di una sia pur sommaria verifica della capacità intimidatoria delle minacce. Il tribunale ha ritenuto sussistente un susseguirsi di minacce perpetrate da [OSCURATO:PERSONA] e culminate con l'atto di transazione liberatoria dell'importo di 60.000 C, ma detta ordinanza è erronea poiché il tribunale non ha provveduto a valutare l'idoneità della condotta contestata di coartare la volontà delle persone offese, omettendo di considerare che i soggetti che hanno reso sommarie informazioni hanno escluso di avere ricevuto minacce. L'assenza di capacità intimidatoria è comprovata dall'atteggiamento tenuto da entrambe le persone offese, che decisero di affrontare l'indagato prendendo posizione per farlo allontanare dal cantiere. Nè può ritenersi minatoria o violenta la condotta di chi chiude con un nastro segnaletico un cantiere per ritenuti motivi di sicurezza o configurarsi come estorsione il ricorso alle vie legali, quando, come nel caso in esame, la pretesa giudiziale non è volta ad ottenere un vantaggio sproporzionato. 2.2 Violazione degli artt 362 e 321 cod. proc.pen. per avere il tribunale ritenuto sussistente il fumus del delitto di estorsione ponendo a fondamento della sua decisione atti inutilizzabili poiché ha valorizzato le dichiarazioni rese dalle persone offese con l'assistenza del loro procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA],che li assiste nell'ambito delle procedure civilistiche: l'escussione di soggetti informati di fatti si fonda sulla genuinità del ricordo indotto dalle domande rivolte e nel caso in esame la spontaneità delle dichiarazioni risulta inficiata dalla presenza di un soggetto terzo, privo del titolo per partecipare. 2.3 Violazione dell'art. 325 cod. proc.pen. per avere il tribunale ritenuto sussistente il fumus del delitto di estorsione valutando come rilevante il contributo concorsuale atipico dell'indagata [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha ritenuto che il contributo fornito dalla sorella dell'indagato non può ritenersi irrilevante, poiché la stessa era studentessa universitaria in giurisprudenza e era consapevole della responsabilità assunte con il suo ruolo di legale rappresentante di una società. Va detto tuttavia che la condotta consistente nella sottoscrizione dell'atto transattivo e nella ricezione degli assegni non ha avuto alcuna efficacia causale rispetto alla estorsione e all'evento estorsivo che è stato realizzato solo dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. Va preliminarmente ribadito che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari reali è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge . Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887). 2. Nel caso in esame le doglianze esposte dai ricorrenti e — ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato — non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il tenore del provvedimento rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici a sostegno del ritenuto fumus commissi delicti e del coinvolgimento di entrambi i ricorrenti nella dinamica della vicenda. A ciò si aggiunga che ai fini della convalida di una misura cautelare reale non è necessaria la gravità indiziaria in ordine al giudizio di colpevolezza, ma è sufficiente la sussistenza di indizi in ordine alla realizzazione di un illecito e nel caso di specie le questioni avanzate in merito al concorso della sorella del Mati nell'esecuzione del reato non appaiono rilevanti ai fini della conferma del sequestro della somma di denaro ritenuta provento della condotta illecita, che può essere oggetto di sequestro anche presso terzi. 3. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ;.rsellino Lucia m
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