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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 26892/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1228/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 1097/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal consigliere dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ai sensi dell'articolo 702-bisc.c., chiese al Tribunale di Catania la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio ubicato a Misterbianco, alla via Torino numero 48, perché detenuto sine titolo, nonché la condanna della medesima alla corresponsione dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 225,00 mensili per l'intero appartamento e, pertanto, pari all'importo di euro 112,95, corrispondente alla quota di pertinenza (50%) del Fallimento, trattandosi di bene in comproprietà, con [OSCURATO:PERSONA], fratello del fallito.

Si costituì la resistente chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto della domanda attorea, l'accoglimento della domandariconvenzionale di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. e, in subordine, anche ai sensi dell'art. 1141 c.c. e chiese e ottenne di chiamare in causa il predetto fratello, che tuttavia non si costituì in giudizio.

Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -3- Il Tribunale adito, con sentenza del 13 settembre 2016, dichiarò improponibile la domanda riconvenzionale (che comunque delibò, rigettandola,come eccezione riconvenzionale di usucapione) proposta dalla convenuta, condannò quest'ultima a rilasciare il benee a pagare la relativa indennità di occupazione, pari ad euro 10.278,45, nonché le spesedi lite e rigettò ogni altra domanda proposta .

Avverso tale decisione propose appello la Napoli.

Si costituì soltanto la Curatela fallimentare, eccependo l'inammissibilità del gravame del quale chiese, comunque, il rigetto.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza numero 1097/2019, pubblicata il 14 maggio 2019, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo.

Ha resistito con controricorsoil [OSCURATO:PERSONA].

L’intimatonon ha svolto attività difensiva in questa sede.

Sia la ricorrente che i l controricorrent e hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico articolato motivo è così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione dell'art.360 n . 3 , in relazione agli art t. 114 0 - 1141 - 1158 c.c.».

Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe commesso una serie di errori sia in iudicando che in procedendo, violando e interpretando non correttamente le predette disposizioni di legge e interpretando in maniera illogica ed errata il risultato della prova per testi.

Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -4- Sostiene la Napoli che, pur avendo la medesima dimostrato , con prova documentale e testimoniale, di detene re l'appartamento uti domina e, quindi , in pieno possesso , la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto, in difetto, in atti, di un valido preliminare di vendita dal quale trarre la prova della consegna, che il rapporto tra la Napoli e l'appartamento “era sorto come detenzione e come tale rimane”.

Il che, a parere della ricorrente, sarebbe errato in quanto tale rapporto era iniziato come pieno possesso e, comunque , si era così trasformato a seguito dell'interversione del possesso,avvenuta ai sensi dell'articolo 1141 c.c.e dimostrata con la prova testimoniale.

Ad avviso della Napoli, infatti, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare che, dopo venticinque anni , a decorrere dall'autoimmissione in possesso nel 1987 da parte sua e della sorell a Carmelina, nelle more deceduta,fino al momento della citazione della curatela (anno 2012), senza che alcuno avesse mai protestato o contestato tale possesso, si erano verificate tutte le condizioni di cui all'art.1158 c.c. per usucapire l'appart amento .

Secondo la ricorrente,anche a non voler riconoscere l'acquisto del diritto di proprietà dell'appartamento per usucapione ai sensi del predetto articolo, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerne l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1141 c.c. a seguito della comprovata interversione del possesso dimostrata con la prova testimoniale; tale interversione si sarebbe verificata attraverso le numerose manifestazioni esterne di rilevanza giuridica e mal si concilierebbe con la ritenuta – da parte della Corte di appello - detenzione dell'immobile in parola. [OSCURATO:PERSONA] che l a Corte d i merito avrebbe incentrato il suo ragionamento sulla presunta detenzione dell'appartamento in parola Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -5- da parte sua facendola derivare erroneamente da un preliminare di vendita dell'immobile che sarebbe stato stipulato tra le parti ma che era un atto privo di valenza giuridica , mancando la firma dei contraenti e la data certa.

In realtà , secondo la Napoli, esisterebbe solo uno schema di preliminare di vendita dell'appartamento mai sottoscritto dalle parti in causa, sicché , in base allo stesso , erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che vi sia stata una consegna della detenzione dell'immobile; sarebbe stato, invece, più logico dedurre da ciò che la ricorrente, dopo aver pagato il corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile, come da quietanza prodottain atti, si era immessa nel pieno possesso dell'appartamento senza che vi fossestata in precedenza una consegna della detenzione in nome altrui da parte dei venditori.

Quindi,il suo rapporto giuridico con l'appartamento , anche ai fini dell'usucapione, non scaturirebbe – ad avviso della ricorrente – da una detenzione ma deriverebbe inequivocabilmente da un pieno possesso, anche perché il possesso si presume sempre, al contrario delladetenzione, che va dimostrata .

Secondo quanto avrebbero dichiarato i testimoni quello della Napoli sarebbe sempre stato un possesso pieno , in in terrott o e pacifico senza che alcuno e in particolare i fratelli Orlando avessero mai protestato e contestato alcunché al riguardo, pur essendo stato lo stesso “sbandierato” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , venditori( recte promittenti venditori), che abitavano nella medesima palazzina.

Conseguentemente la Corte te rritoriale avrebbe dovuto concludere per l'intervenuta usucapione ultraventennale sensi dell'art.1158 c.c.

Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -6- Ribadisce che, anchea non voler ritenere fondata questa sua tesi , la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere che, p ur essendo iniziato il rapporto con l'immobile come detenzione, tale detenzione si sarebbe trasformata in pieno possesso utile per poter usucapire l'appartamento in questione, come risulterebbe dalle dichiarazioni rese dai testimoni in primo grado (udienza 13 maggio 2015) nonché dal contenuto di una richiesta di accertamento tecnico preventivo diretta contro la ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentata al P retore di Catania in data 21.1.1994, in cui la stessa attuale ricorrente si e ra qualificata come “ proprietaria dell'appartam ento ” in questione ; tale atto, notificato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] ed Antonino presso il medesimo fabbricato in cui è sito l'appartamento in questione , era stato consegnato per la notifica alla figlia del fratello Antonino.

Inoltre, era pacifico che Orlan do [OSCURATO:PERSONA] abitasse nello stesso edificio condominiale della Napoli, come provato dalle dichiarazioni rese dai testimoni.

Sostiene, altresì, che i fratelli Orlando non potevano non conoscere gli atti di « esteriorizzazione dell'interversione del possesso», avendo messo in vendita l'appartamento in parola facendo collocare già nel 1987 sulla ringhiera del proprio balcone due cartelloni pubblicitari con la scritta «“si vende” rivolgersi all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ..», circostanza confermata dai testimoni , ed avendo inoltre pubblicizzato la vendita dell'appartamento con inserzioni sul giornale “I l Me rcatino ”, allegato settimanalmente al quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”.

Inoltre, avrebbe pagato e chiesto conseguentemente tutta la documentazione oc corrente per la sanatoria dell'edificio,come dimostrato dalla produzione in atti.

Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -7- Il comportamento esteriore e coram populo da lei manten uto sin dal primo momento, attraverso fatti ed eventi non equivocabili , sarebbe idoneo a dimostrare soprattutto a [OSCURATO:PERSONA] ed Antonino che la stessa si è sempre comportata come p roprietari a , e non già quale mera detentrice dell'immobile.

2.1. Il motivo va disatteso.

La Corte di merito ha rilevato – ritenendo tale « aspetto » «assolutamente assorbente di ogni altra contestazione e censura», il che non è stato specificamente censurato– che entrambe le parti hanno fondato la detenzione dell’immobile in questione in virtù del contratto preliminare che il Tribunale ha ritenuto inopponibile al fallimento per mancanza di data e di sottoscrizione.

Peraltro,va rimarcato che, come evidenziato dal controricorrente, la stessa odierna ricorrente in primo grado nella comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, nelle comparse conclusionali e nel verbale di udienza del 18.6.2014 ha dedotto di essere (almeno inizialmente) nella detenzione dell’immobile in parola in virtù del predetto preliminare di vendita del 1984.

La stessa Curatela aveva fondato la sua domanda deducendo che la resistente era nella detenzione dell’immobile in questione in virtù del predetto contratto preliminare inopponibile al fallimento per le ragioni dette e che, pertanto , doveva ritenersi occupante sine titulo del detto immobile.

La Corte territoriale, condividendo le argomentazioni sia in fatto che in dirittodel Tribunale, ha quindi correttamente ritenuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata (Cass.4332/13), che il rapporto con l’immobile de quo va qualificato come detenzione e non possesso, non rilevando in contrario l’eventuale Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -8- nullità dell’accordo negoziale per difetto dei requisiti di forma; e ha evidenziato che le ammissioni rese dalle parti circa i termini di tale accordo valgono a superare la presunzione di possesso posta dall’art.1141 c.c., comprovando che la relazione di fatto tra la Napoli e il bene in questione è iniziata come mera detenzione.

Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.(v.

Cass. n. 5211 del 16/03/2016; Cass. 24637 del 2/12/2016; Cass., ord., n. 29594 del 22/10/2021 ) , n é rileva in contrario l'eventuale nullità dell'accordo negoziale per difetto dei prescritti requisiti di forma(Cass.21/0272013, n. 4332 cit.).

Inoltre, q uesta Corte ha pure precisato che « in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis , mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -9- usucapionem, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto» (v., in motivazione Cass.n. 11132 del 6/04/2022).

Quanto poi, in particolare, alla dedotta interversione, oltre a ritenere ineccepibili le valutazioni del Tribunale su alcune circostanze da cui l’attuale ricorrente vorrebbe desumere il mutamento della detenzione in possesso (ricorso per accertamento tecnico preventivo e pratica di sanatoria edilizia), la Corte di merito ha ritenuto assorbente il modo in cui la stessa Napoli ha prospettato e qualificato l’ulteriore attività resa manifesta con l’apposizione di cartelloni all’immobile in questione, come, cioè, cessione del contratto preliminare di vendita che implica, inequivocabilmente, la persistenza di una situazione di detenzione sull’immobile e non certamente un’opposizione nei confronti del proprietario-possessore idonea a mutare la detenzione in possesso.

Tale affermazione della Corte di merito non risulta in alcun modo censurata dalla ricorrente né risulta essere stato contestato specificamente il suo profilo assorbente.

Del resto, l'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione del possesso integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito (Cass. n. 4404 del 28/02/2006 ; Cass., o rd ., n. 27411 del 25/10/2019), insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui è ormai consentito il controllo sulla motivazione della sentenza di merito.

Inoltre, va evidenziato che la ricorrente censura pure, in sostanza,la valutazione operata dai Giudici del merito delle risultanze istruttorie e pone questioni di fatto, il che è del tutto inammissibile in sede di legittimità(Cass., sez. un., n. 34476 del 27/12/2019 ) .

Ric. 2020n. 01228 sez.

S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -10-

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condann a l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1228/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 1097/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal consigliere dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ai sensi dell'articolo 702-bisc.c., chiese al Tribunale di Catania la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio ubicato a Misterbianco, alla via Torino numero 48, perché detenuto sine titolo, nonché la condanna della medesima alla corresponsione dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 225,00 mensili per l'intero appartamento e, pertanto, pari all'importo di euro 112,95, corrispondente alla quota di pertinenza (50%) del Fallimento, trattandosi di bene in comproprietà, con [OSCURATO:PERSONA], fratello del fallito. Si costituì la resistente chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, il rigetto della domanda attorea, l'accoglimento della domandariconvenzionale di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. e, in subordine, anche ai sensi dell'art. 1141 c.c. e chiese e ottenne di chiamare in causa il predetto fratello, che tuttavia non si costituì in giudizio. Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -3- Il Tribunale adito, con sentenza del 13 settembre 2016, dichiarò improponibile la domanda riconvenzionale (che comunque delibò, rigettandola,come eccezione riconvenzionale di usucapione) proposta dalla convenuta, condannò quest'ultima a rilasciare il benee a pagare la relativa indennità di occupazione, pari ad euro 10.278,45, nonché le spesedi lite e rigettò ogni altra domanda proposta . Avverso tale decisione propose appello la Napoli. Si costituì soltanto la Curatela fallimentare, eccependo l'inammissibilità del gravame del quale chiese, comunque, il rigetto. La Corte d'appello di Catania, con sentenza numero 1097/2019, pubblicata il 14 maggio 2019, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo. Ha resistito con controricorsoil [OSCURATO:PERSONA]. L’intimatonon ha svolto attività difensiva in questa sede. Sia la ricorrente che i l controricorrent e hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico articolato motivo è così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione dell'art.360 n . 3 , in relazione agli art t. 114 0 - 1141 - 1158 c.c.». Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe commesso una serie di errori sia in iudicando che in procedendo, violando e interpretando non correttamente le predette disposizioni di legge e interpretando in maniera illogica ed errata il risultato della prova per testi. Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -4- Sostiene la Napoli che, pur avendo la medesima dimostrato , con prova documentale e testimoniale, di detene re l'appartamento uti domina e, quindi , in pieno possesso , la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto, in difetto, in atti, di un valido preliminare di vendita dal quale trarre la prova della consegna, che il rapporto tra la Napoli e l'appartamento “era sorto come detenzione e come tale rimane”. Il che, a parere della ricorrente, sarebbe errato in quanto tale rapporto era iniziato come pieno possesso e, comunque , si era così trasformato a seguito dell'interversione del possesso,avvenuta ai sensi dell'articolo 1141 c.c.e dimostrata con la prova testimoniale. Ad avviso della Napoli, infatti, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare che, dopo venticinque anni , a decorrere dall'autoimmissione in possesso nel 1987 da parte sua e della sorell a Carmelina, nelle more deceduta,fino al momento della citazione della curatela (anno 2012), senza che alcuno avesse mai protestato o contestato tale possesso, si erano verificate tutte le condizioni di cui all'art.1158 c.c. per usucapire l'appart amento . Secondo la ricorrente,anche a non voler riconoscere l'acquisto del diritto di proprietà dell'appartamento per usucapione ai sensi del predetto articolo, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerne l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1141 c.c. a seguito della comprovata interversione del possesso dimostrata con la prova testimoniale; tale interversione si sarebbe verificata attraverso le numerose manifestazioni esterne di rilevanza giuridica e mal si concilierebbe con la ritenuta – da parte della Corte di appello - detenzione dell'immobile in parola. [OSCURATO:PERSONA] che l a Corte d i merito avrebbe incentrato il suo ragionamento sulla presunta detenzione dell'appartamento in parola Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -5- da parte sua facendola derivare erroneamente da un preliminare di vendita dell'immobile che sarebbe stato stipulato tra le parti ma che era un atto privo di valenza giuridica , mancando la firma dei contraenti e la data certa. In realtà , secondo la Napoli, esisterebbe solo uno schema di preliminare di vendita dell'appartamento mai sottoscritto dalle parti in causa, sicché , in base allo stesso , erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che vi sia stata una consegna della detenzione dell'immobile; sarebbe stato, invece, più logico dedurre da ciò che la ricorrente, dopo aver pagato il corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile, come da quietanza prodottain atti, si era immessa nel pieno possesso dell'appartamento senza che vi fossestata in precedenza una consegna della detenzione in nome altrui da parte dei venditori. Quindi,il suo rapporto giuridico con l'appartamento , anche ai fini dell'usucapione, non scaturirebbe – ad avviso della ricorrente – da una detenzione ma deriverebbe inequivocabilmente da un pieno possesso, anche perché il possesso si presume sempre, al contrario delladetenzione, che va dimostrata . Secondo quanto avrebbero dichiarato i testimoni quello della Napoli sarebbe sempre stato un possesso pieno , in in terrott o e pacifico senza che alcuno e in particolare i fratelli Orlando avessero mai protestato e contestato alcunché al riguardo, pur essendo stato lo stesso “sbandierato” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , venditori( recte promittenti venditori), che abitavano nella medesima palazzina. Conseguentemente la Corte te rritoriale avrebbe dovuto concludere per l'intervenuta usucapione ultraventennale sensi dell'art.1158 c.c. Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -6- Ribadisce che, anchea non voler ritenere fondata questa sua tesi , la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere che, p ur essendo iniziato il rapporto con l'immobile come detenzione, tale detenzione si sarebbe trasformata in pieno possesso utile per poter usucapire l'appartamento in questione, come risulterebbe dalle dichiarazioni rese dai testimoni in primo grado (udienza 13 maggio 2015) nonché dal contenuto di una richiesta di accertamento tecnico preventivo diretta contro la ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentata al P retore di Catania in data 21.1.1994, in cui la stessa attuale ricorrente si e ra qualificata come “ proprietaria dell'appartam ento ” in questione ; tale atto, notificato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] ed Antonino presso il medesimo fabbricato in cui è sito l'appartamento in questione , era stato consegnato per la notifica alla figlia del fratello Antonino. Inoltre, era pacifico che Orlan do [OSCURATO:PERSONA] abitasse nello stesso edificio condominiale della Napoli, come provato dalle dichiarazioni rese dai testimoni. Sostiene, altresì, che i fratelli Orlando non potevano non conoscere gli atti di « esteriorizzazione dell'interversione del possesso», avendo messo in vendita l'appartamento in parola facendo collocare già nel 1987 sulla ringhiera del proprio balcone due cartelloni pubblicitari con la scritta «“si vende” rivolgersi all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ..», circostanza confermata dai testimoni , ed avendo inoltre pubblicizzato la vendita dell'appartamento con inserzioni sul giornale “I l Me rcatino ”, allegato settimanalmente al quotidiano “[OSCURATO:PERSONA]”. Inoltre, avrebbe pagato e chiesto conseguentemente tutta la documentazione oc corrente per la sanatoria dell'edificio,come dimostrato dalla produzione in atti. Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -7- Il comportamento esteriore e coram populo da lei manten uto sin dal primo momento, attraverso fatti ed eventi non equivocabili , sarebbe idoneo a dimostrare soprattutto a [OSCURATO:PERSONA] ed Antonino che la stessa si è sempre comportata come p roprietari a , e non già quale mera detentrice dell'immobile. 2.1. Il motivo va disatteso. La Corte di merito ha rilevato – ritenendo tale « aspetto » «assolutamente assorbente di ogni altra contestazione e censura», il che non è stato specificamente censurato– che entrambe le parti hanno fondato la detenzione dell’immobile in questione in virtù del contratto preliminare che il Tribunale ha ritenuto inopponibile al fallimento per mancanza di data e di sottoscrizione. Peraltro,va rimarcato che, come evidenziato dal controricorrente, la stessa odierna ricorrente in primo grado nella comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2, nelle comparse conclusionali e nel verbale di udienza del 18.6.2014 ha dedotto di essere (almeno inizialmente) nella detenzione dell’immobile in parola in virtù del predetto preliminare di vendita del 1984. La stessa Curatela aveva fondato la sua domanda deducendo che la resistente era nella detenzione dell’immobile in questione in virtù del predetto contratto preliminare inopponibile al fallimento per le ragioni dette e che, pertanto , doveva ritenersi occupante sine titulo del detto immobile. La Corte territoriale, condividendo le argomentazioni sia in fatto che in dirittodel Tribunale, ha quindi correttamente ritenuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata (Cass.4332/13), che il rapporto con l’immobile de quo va qualificato come detenzione e non possesso, non rilevando in contrario l’eventuale Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -8- nullità dell’accordo negoziale per difetto dei requisiti di forma; e ha evidenziato che le ammissioni rese dalle parti circa i termini di tale accordo valgono a superare la presunzione di possesso posta dall’art.1141 c.c., comprovando che la relazione di fatto tra la Napoli e il bene in questione è iniziata come mera detenzione. Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.(v. Cass. n. 5211 del 16/03/2016; Cass. 24637 del 2/12/2016; Cass., ord., n. 29594 del 22/10/2021 ) , n é rileva in contrario l'eventuale nullità dell'accordo negoziale per difetto dei prescritti requisiti di forma(Cass.21/0272013, n. 4332 cit.). Inoltre, q uesta Corte ha pure precisato che « in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis , mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -9- usucapionem, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto» (v., in motivazione Cass.n. 11132 del 6/04/2022). Quanto poi, in particolare, alla dedotta interversione, oltre a ritenere ineccepibili le valutazioni del Tribunale su alcune circostanze da cui l’attuale ricorrente vorrebbe desumere il mutamento della detenzione in possesso (ricorso per accertamento tecnico preventivo e pratica di sanatoria edilizia), la Corte di merito ha ritenuto assorbente il modo in cui la stessa Napoli ha prospettato e qualificato l’ulteriore attività resa manifesta con l’apposizione di cartelloni all’immobile in questione, come, cioè, cessione del contratto preliminare di vendita che implica, inequivocabilmente, la persistenza di una situazione di detenzione sull’immobile e non certamente un’opposizione nei confronti del proprietario-possessore idonea a mutare la detenzione in possesso. Tale affermazione della Corte di merito non risulta in alcun modo censurata dalla ricorrente né risulta essere stato contestato specificamente il suo profilo assorbente. Del resto, l'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione del possesso integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito (Cass. n. 4404 del 28/02/2006 ; Cass., o rd ., n. 27411 del 25/10/2019), insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui è ormai consentito il controllo sulla motivazione della sentenza di merito. Inoltre, va evidenziato che la ricorrente censura pure, in sostanza,la valutazione operata dai Giudici del merito delle risultanze istruttorie e pone questioni di fatto, il che è del tutto inammissibile in sede di legittimità(Cass., sez. un., n. 34476 del 27/12/2019 ) . Ric. 2020n. 01228 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -10- 2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condann a l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 26892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris