Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37770/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilita' del ricorso. uditi il difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso l'ordinanza -indicata in epigrafe- del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. di Bari in relazione ai reati di lesioni personali aggravate e porto e detenzione d'arma, con l'aggravante (per entrambi i reati) del metodo mafioso.

Più precisamente, secondo la provvisoria prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso col fratello Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], è indagato per aver ripetutamente colpito al volto e poi sparato alla gamba [OSCURATO:PERSONA], cagionando lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.

L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è contestata in vista della modalità della condotta, dal momento che le lesioni sono state cagionate in un locale aperto al pubblico (il bar dei Vavalle), in orario di accesso dei clienti al bar, e dopo aver avuto conferma diretta dalla vittima stessa del proprio ruolo primario, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in seno al clan Strisciuglio, operante a Bari, quartiere [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo, gli indagati avrebbero manifestato alla vittima la volontà e la capacità di affermazione della famiglia Vavalle nel suddetto quartiere.

Il Tribunale di Bari, con l'impugnata ordinanza, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente, nonché le esigenze cautelari, non ravvisando elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, del codice di rito, sia in termini di sussistenza di esigenze cautelari sia di adeguatezza della misura di custodia cautelare in carcere.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi.

Sono stati depositati motivi nuovi, contestualmente alla nomina di altro avvocato difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Sia nel ricorso principale, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia nei motivi nuovi, si contestano le argomentazioni spese dal Tribunale a supporto dei gravi indizi di colpevolezza e alle ritenute esigenze cautelari. 2.1 Più in particolare, col primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, al ritenuto concorso morale nelle due ipotesi di reato indicate in rubrica e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen.

La difesa evidenzia carenze argomentative relative a tre profili, vale a dire a) il contesto più generale dell'azione contestata, b) le modalità delle lesioni c) il concorso del ricorrente nei due reati indicati in rubrica.

Il contesto più generale dell'azione viene descritto dai Giudici del riesame nei termini di lotta tra fazione avverse -i Vavalle da un lato, gli Strisciuglio dall'altro- operanti per il controllo di affari illeciti nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Bari.

Tale contesto coinciderebbe, secondo i Giudici, col movente dell'agguato perpetrato con tipiche modalità mafiose ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino al clan degli Strisciuglio.

Secondo la difesa, però, sia l'asserito movente - e cioè la volontà dei Vavalle di controllare del territorio per svolgervi attività illecite- sia le modalità dell'azione - e cioè l'agguato- sarebbero indimostrati.

Con argomentazioni fondamentalmente asseverative, il Tribunale avrebbe infatti presupposto l'esistenza di un gruppo criminale facente capo alla famiglia dei Vavalle, senza però indicare a quali affari illeciti i Vavalle sarebbero dediti.

Con tale argomento, la difesa intende contestare non solo i gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente, ma anche l'aggravante mafiosa contestata per entrambi i reati, non avendo i Giudici del riesame indicato un solo delitto commesso dai Vavalle che possa considerarsi mafioso per modalità o finalità.

Inoltre, e con riguardo al secondo dei profili indicati, vale a dire le modalità delle lesioni, la difesa rimarca l'incongruenza della motivazione, laddove il Tribunale indica, per un verso, che la vittima spontaneamente si recò presso il bar dei Vavalle, per poi sostenere, d'altro lato, l'ipotesi dell'agguato ordito dai Vavalle.

Tale ipotesi, già di per sé illogica, contrasterebbe col contenuto dei discorsi intercettati tra la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (capo del clan Strisciuglio), dai quali si comprenderebbe chiaramente come, all'origine del dissidio con tra la persona offesa e i Vavalle, vi fossero mere questioni personali (attinenti a vicenda legata a un motociclo), non già questioni di controllo del territorio.

La tesi della preordinazione, ordita secondo il Tribunale ai danni della p.o. come reazione agli attentati subiti, alcune settimane prima, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (persona vicina alla famiglia Vavalle) e posti in essere da affiliati al clan Strisciuglio, sarebbe non soltanto indimostrata, ma anche smentita dalle captazioni ambientali e dalle immagine tratte dalla riprese video all'esterno del bar dei Vavalle.

Indimostrato, infine, sarebbe anche il terzo profilo, quello relativo al concorso morale del ricorrente, secondo il Tribunale sussistente sia nella partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla discussione con la persona offesa, prima dell'esplosione dell'arma da fuoco, sia nel ferimento della stessa, avvenuto per mano del fratello Giuseppe.

Sul punto si contesta - anche nei motivi nuovi - come l'asserito concorso del ricorrente nella condotta del fratello sia stato basato su circostanze di fatto inesistenti.

Egualmente congetturale sarebbe la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di porto e detenzione di arma comune, secondo il Tribunale occultata all'interno del bar dei Vavalle e, pertanto, nella disponibilità anche del ricorrente, il quale avrebbe così accettato il rischio che la discussione tra il fratello e la p.o. degenerasse, come poi avvenuto, col ferimento cagionato dal colpo che il fratello del ricorrente ha esploso con la pistola.

3. Col secondo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

A tal proposito, il ricorrente insiste sulla necessità di rimeditare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che ha indotto il Tribunale a ritenere inadeguata l'invocata misura cautelare degli arresti domiciliari.

La difesa sottolinea il ruolo marginale del ricorrente, di mera partecipazione morale alle condotte altrui e sostiene che la prognosi di pericolosità, relativa al rischio di reiterazione dei reati, debba essere ripensata alla luce della personalità dell'indagato -formalmente incensurato- alla condotta dello stesso, che aiutò la persona offesa a uscire dal seminterrato dopo il ferimento, e alla gravità del fatto.

Si sottolinea inoltre, coi motivi nuovi, la manifesta illogicità dell'ordinanza nel punto in cui le esigenze cautelari sono state ricollegate al ruolo attivo di altri componenti della famiglia Vavalle nel garantire la fuga in auto al fratello del ricorrente, dopo il ferimento alla gamba della persona offesa.

In ultimo, la difesa insiste, attraverso i motivi nuovi, nella contraddittorietà della motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrente, assunto che contrasterebbe con le captazioni ambientali e con le deposizioni del ricorrente, illogicamente trascurate dal Tribunale.

4. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è svolta trattazione orale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile, non riscontrandosi manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame che risulta adeguatamente confrontarsi con il tema degli elementi indizianti alla luce dei parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

In altri termini, le doglianze sono inammissibili, in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione, che ha ricostruito il contesto di contrapposizione tra gruppi criminali, in vista del controllo del territorio, nel quale è maturato l'episodio, alla luce delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la correlazione dell'aggressione con il dominio sul "quartiere".

Del resto, le modalità della condotta, che, alla stregua della contestazione provvisoria, sostanziano l'attribuzione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sono state razionalmente ritenute indicative (esplosione di colpi d'arma da fuoco in un locale aperto al pubblico e in orario di accesso dei clienti al bar) della volontà di manifestare il potere di intimidazione tipico dei sodalizi mafiosi.

In questa prospettiva, fermo restando che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva che il concorso del ricorrente si è dispiegato sul piano del rafforzamento del proposito criminale del fratello non solo per la pur rilevante presenza all'incontro chiarificatore con la vittima, ma anche per avere partecipato alla discussione, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, e avere operato anche nelle fasi successive.

2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, dal momento che, con motivazione che non palesa alcuna illogicità, il Tribunale ha ritenuto non superate le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla luce dell'epoca recentissima di commissione del fatto, delle modalità dell'agguato, preordinato in pochissimo tempo, del contesto criminale nel quale l'episodio è maturato, della personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti, uno dei quali per evasione).

Quanto all'inadeguatezza di altre, meno restrittive misure, l'ordinanza impugnata, oltre ai profili appena ricordati, indicativi della scarsa capacità di autocontrollo, ha sottolineato l'ausilio ricevuto dal gruppo famigliare, dimostrativo di una forza operativa che travalica i temporanei limiti operativi connessi agli arresti domiciliari.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilita' del ricorso. uditi il difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza -indicata in epigrafe- del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. di Bari in relazione ai reati di lesioni personali aggravate e porto e detenzione d'arma, con l'aggravante (per entrambi i reati) del metodo mafioso. Più precisamente, secondo la provvisoria prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso col fratello Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], è indagato per aver ripetutamente colpito al volto e poi sparato alla gamba [OSCURATO:PERSONA], cagionando lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni. L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è contestata in vista della modalità della condotta, dal momento che le lesioni sono state cagionate in un locale aperto al pubblico (il bar dei Vavalle), in orario di accesso dei clienti al bar, e dopo aver avuto conferma diretta dalla vittima stessa del proprio ruolo primario, insieme a [OSCURATO:PERSONA], in seno al clan Strisciuglio, operante a Bari, quartiere [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, gli indagati avrebbero manifestato alla vittima la volontà e la capacità di affermazione della famiglia Vavalle nel suddetto quartiere. Il Tribunale di Bari, con l'impugnata ordinanza, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente, nonché le esigenze cautelari, non ravvisando elementi idonei a superare la doppia presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, del codice di rito, sia in termini di sussistenza di esigenze cautelari sia di adeguatezza della misura di custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi. Sono stati depositati motivi nuovi, contestualmente alla nomina di altro avvocato difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sia nel ricorso principale, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia nei motivi nuovi, si contestano le argomentazioni spese dal Tribunale a supporto dei gravi indizi di colpevolezza e alle ritenute esigenze cautelari. 2.1 Più in particolare, col primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, al ritenuto concorso morale nelle due ipotesi di reato indicate in rubrica e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen. La difesa evidenzia carenze argomentative relative a tre profili, vale a dire a) il contesto più generale dell'azione contestata, b) le modalità delle lesioni c) il concorso del ricorrente nei due reati indicati in rubrica. Il contesto più generale dell'azione viene descritto dai Giudici del riesame nei termini di lotta tra fazione avverse -i Vavalle da un lato, gli Strisciuglio dall'altro- operanti per il controllo di affari illeciti nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Tale contesto coinciderebbe, secondo i Giudici, col movente dell'agguato perpetrato con tipiche modalità mafiose ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino al clan degli Strisciuglio. Secondo la difesa, però, sia l'asserito movente - e cioè la volontà dei Vavalle di controllare del territorio per svolgervi attività illecite- sia le modalità dell'azione - e cioè l'agguato- sarebbero indimostrati. Con argomentazioni fondamentalmente asseverative, il Tribunale avrebbe infatti presupposto l'esistenza di un gruppo criminale facente capo alla famiglia dei Vavalle, senza però indicare a quali affari illeciti i Vavalle sarebbero dediti. Con tale argomento, la difesa intende contestare non solo i gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente, ma anche l'aggravante mafiosa contestata per entrambi i reati, non avendo i Giudici del riesame indicato un solo delitto commesso dai Vavalle che possa considerarsi mafioso per modalità o finalità. Inoltre, e con riguardo al secondo dei profili indicati, vale a dire le modalità delle lesioni, la difesa rimarca l'incongruenza della motivazione, laddove il Tribunale indica, per un verso, che la vittima spontaneamente si recò presso il bar dei Vavalle, per poi sostenere, d'altro lato, l'ipotesi dell'agguato ordito dai Vavalle. Tale ipotesi, già di per sé illogica, contrasterebbe col contenuto dei discorsi intercettati tra la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (capo del clan Strisciuglio), dai quali si comprenderebbe chiaramente come, all'origine del dissidio con tra la persona offesa e i Vavalle, vi fossero mere questioni personali (attinenti a vicenda legata a un motociclo), non già questioni di controllo del territorio. La tesi della preordinazione, ordita secondo il Tribunale ai danni della p.o. come reazione agli attentati subiti, alcune settimane prima, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (persona vicina alla famiglia Vavalle) e posti in essere da affiliati al clan Strisciuglio, sarebbe non soltanto indimostrata, ma anche smentita dalle captazioni ambientali e dalle immagine tratte dalla riprese video all'esterno del bar dei Vavalle. Indimostrato, infine, sarebbe anche il terzo profilo, quello relativo al concorso morale del ricorrente, secondo il Tribunale sussistente sia nella partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla discussione con la persona offesa, prima dell'esplosione dell'arma da fuoco, sia nel ferimento della stessa, avvenuto per mano del fratello Giuseppe. Sul punto si contesta - anche nei motivi nuovi - come l'asserito concorso del ricorrente nella condotta del fratello sia stato basato su circostanze di fatto inesistenti. Egualmente congetturale sarebbe la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di porto e detenzione di arma comune, secondo il Tribunale occultata all'interno del bar dei Vavalle e, pertanto, nella disponibilità anche del ricorrente, il quale avrebbe così accettato il rischio che la discussione tra il fratello e la p.o. degenerasse, come poi avvenuto, col ferimento cagionato dal colpo che il fratello del ricorrente ha esploso con la pistola. 3. Col secondo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. A tal proposito, il ricorrente insiste sulla necessità di rimeditare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che ha indotto il Tribunale a ritenere inadeguata l'invocata misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa sottolinea il ruolo marginale del ricorrente, di mera partecipazione morale alle condotte altrui e sostiene che la prognosi di pericolosità, relativa al rischio di reiterazione dei reati, debba essere ripensata alla luce della personalità dell'indagato -formalmente incensurato- alla condotta dello stesso, che aiutò la persona offesa a uscire dal seminterrato dopo il ferimento, e alla gravità del fatto. Si sottolinea inoltre, coi motivi nuovi, la manifesta illogicità dell'ordinanza nel punto in cui le esigenze cautelari sono state ricollegate al ruolo attivo di altri componenti della famiglia Vavalle nel garantire la fuga in auto al fratello del ricorrente, dopo il ferimento alla gamba della persona offesa. In ultimo, la difesa insiste, attraverso i motivi nuovi, nella contraddittorietà della motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrente, assunto che contrasterebbe con le captazioni ambientali e con le deposizioni del ricorrente, illogicamente trascurate dal Tribunale. 4. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è svolta trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, non riscontrandosi manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame che risulta adeguatamente confrontarsi con il tema degli elementi indizianti alla luce dei parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In altri termini, le doglianze sono inammissibili, in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione, che ha ricostruito il contesto di contrapposizione tra gruppi criminali, in vista del controllo del territorio, nel quale è maturato l'episodio, alla luce delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la correlazione dell'aggressione con il dominio sul "quartiere". Del resto, le modalità della condotta, che, alla stregua della contestazione provvisoria, sostanziano l'attribuzione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sono state razionalmente ritenute indicative (esplosione di colpi d'arma da fuoco in un locale aperto al pubblico e in orario di accesso dei clienti al bar) della volontà di manifestare il potere di intimidazione tipico dei sodalizi mafiosi. In questa prospettiva, fermo restando che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva che il concorso del ricorrente si è dispiegato sul piano del rafforzamento del proposito criminale del fratello non solo per la pur rilevante presenza all'incontro chiarificatore con la vittima, ma anche per avere partecipato alla discussione, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, e avere operato anche nelle fasi successive. 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, dal momento che, con motivazione che non palesa alcuna illogicità, il Tribunale ha ritenuto non superate le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla luce dell'epoca recentissima di commissione del fatto, delle modalità dell'agguato, preordinato in pochissimo tempo, del contesto criminale nel quale l'episodio è maturato, della personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti, uno dei quali per evasione). Quanto all'inadeguatezza di altre, meno restrittive misure, l'ordinanza impugnata, oltre ai profili appena ricordati, indicativi della scarsa capacità di autocontrollo, ha sottolineato l'ausilio ricevuto dal gruppo famigliare, dimostrativo di una forza operativa che travalica i temporanei limiti operativi connessi agli arresti domiciliari. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade
Sentenza Cassazione n. 37770/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris